ARTICOLO 1
Stato di previsione dell'entrata
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 6.461.610.917.399, in termini di competenza e in lire 7.455.609.973.238, in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 6.461.610.917.399, in termini di competenza ed in lire 7.455.609.973.238, in termini di cassa.
2.
E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1995 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1995 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al
primo comma
.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata
1.
L'avanzo finanziario di lire 385.886.351.571 iscritto al cap 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1994 è destinato agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte ai sensi del precedente
comma 1
saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1995 in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
ARTICOLO 5
Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale
1.
A norma dell'
art. 5
, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1995 - per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab I) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 6
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1995 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tab L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.
ARTICOLO 7
Destinazione della quota 1995 del Fondo sanitario nazionale
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1995 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab M) allegata alla presente legge.
2.
La quota di L. 40.000.000.000 iscritta al cap. 2264/ V 5010 dello stato di previsione della spesa è destinata al finanziamento del fondo di riequilibrio di cui al comma 3, dell'art. 23 della LR 4 gennaio 1995, n. 1)
ARTICOLO 8
Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1995 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonchè delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'anno 1995, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3939, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
ARTICOLO 9
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
ARTICOLO 10
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 11
Fondi riserva di cassa
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, è stabilito per l'anno 1995 in L. 46.368.116.430 (cap, 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
ARTICOLO 12
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 42.175.800.000, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 1.100.000.000, per l'anno 1995 e di L. 6.100.000.000, per ciascuno degli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1995 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamento appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1995- 1997 allegato (appendice n. 1).
3.
L'autorizzazione di cui al precedente
comma 1
è subordinata, a norma dell'art. 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1993.
4.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q), allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1993, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'
art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 40
, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 51.361.111.898, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 2.500.000.000, per l'anno 1995 e L. 7.400.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1995 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamento appositamente previsti ai capp 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1995/ 1997 allegato (Appendice n. 1).
7.
Per gli effetti di cui all'
art. 0, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella R).
ARTICOLO 13
Interventi previsti dalla Tab Q
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab Q, allegata alla presente legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1993.
ARTICOLO 14
Finanziamento Comunità Montane
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto al cap 8390 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 820).
ARTICOLO 15
Interventi programmati in agricoltura e foreste
1.
La quota di spettanza della Regione dell'Umbria per l'anno 1995 a valere sui fondi di cui agli artt. 3 e 6 della
legge 8 novembre 1986, n. 752
come rifinanziamento dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995) per gli interventi programmati in agricoltura e foreste è provvisoriamente stimata in L.
22.613.000.000[3]
e destinata secondo quanto indicato alla tabella " V" allegata alla presente legge.
2.
Gli interventi relativi verranno attuati nel rispetto di quanto indicato nei programmi di applicazione della
legge 8 novembre 1986, n. 752
, approvati dal Consiglio regionale.
3.
Con successiva legge di variazione, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui al precedente
comma 1
, si provvederà ad apportare al bilancio regionale le eventuali conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 16
Fondi per interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Artt. 17 e 34 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1995 a valere sui fondi di cui agli artt. 17 e 34 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317
, per interventi di innovazione e sviluppo delle piccole imprese è provvisoriamente stimata in complessive L. 3.055.949.771 con iscrizione ai capp 0301 e 9392 della parte spesa del bilancio 1995.
2.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al precedente comma è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (capp 1873 e 1874).
3.
Con successiva legge di variazione, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui al precedente
comma 1
, si provvederà ad apportare al bilancio regionale le eventuali conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 17
Numerazione capitoli di bilancio
1.
A partire dall'esercizio finanziario 1995 il cap 1020 dello stato di previsione della spesa assumerà il numero 1035, medesima rubrica e categoria.
2.
Gli impegni ed i residui assunti sul cap 1020 si intendono trasferiti al cap 1035.
ARTICOLO 18
Fondo consortile Società TRE arl
1.
La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap 7819/ V 2480 dello stato di previsione del bilancio 1995, è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
ARTICOLO 19
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati
1.
Per l'anno 1995 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 20
Rinuncia alla riscossione di entrata di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1995 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di L. 20.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 21
Approvazione del bilancio pluriennale 1995- 1997
1.
E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995- 1997 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1995 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1995/ 1997 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
ARTICOLO 22
Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'
art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
1)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con
legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
(Appendice n. 2) ;
2)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 3) ;
3)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con
legge regionale 27 dicembre 1989 n. 45
(Appendice n. 4) ;
4)
Centro di studi giuridici e politici istituito con
legge regionale 26 maggio 1975, n. 38
, modificata con
legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10
(Appendice n. 5) ;
5)
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CEDRAV, istituito con
legge regionale 18 aprile 1990, n. 24
(Appendice n. 6) ;
6)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES) istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice n. 7) .
7)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 8).