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Legge regionale 23 marzo 1995, n. 13


LEGGE REGIONALE n. 13 (1) del 23 marzo 1995

Date di vigenza

14/04/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/04/1995
02/10/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/10/1999
27/01/2000 ripristino vigenza legge mostra documento vigente dal 27/01/2000

Documento vigente dal 14/04/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995 n. 13 (1)
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 20 agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la concedibilità delle provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 30/03/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Sezione I

Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7 , è ulteriormente così modificato:
 
" 2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , sono concedibili fino al 31 dicembre 1995 ".

ARTICOLO 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7 , è ulteriormente così modificato:
 
" 1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , già riaperto con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1994 con l' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7 , è prorogato al 30 giugno 1995 ".

ARTICOLO 3

1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , già modificato dall' articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 , dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 , dall' articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2 , e da ultimo, dall' art. 4 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7 , è ulteriormente così modificato: " Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai Comuni ed agli altri Enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1995 ".

Sezione III

Proposizione del termine di concedibilità delle Provvidenze per gli eventi sismici 1984 e 1985

ARTICOLO 4

1. Le provvidenze di cui alle ordinanze del Ministro della Protezione civile n. 240 dell'8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili fino al 31 dicembre 1995.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 marzo 1995

Carnieri

Note della redazione

(1) - 

La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma 1, lett. q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta lett. q) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza (dal 27 gennaio 2000) della presente legge , come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.