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Legge regionale 30 marzo 1995, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 30 marzo 1995

Date di vigenza

25/04/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/04/1995
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 25/04/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995 ,n. 18
Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 ed.str. del 10/04/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al primo comma dell'art. 13 della LR 17 maggio 1994, n. 14 , le parole " deve risultare pari al 25 per cento " sono sostituite con le seguenti " deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 marzo 1995

Carnieri

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