Art. 3
Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi .
1.
Le osservazioni e le opposizioni agli strumenti urbanistici generali e attuativi, previste dalla legislazione vigente, sono depositate presso la segreteria del Comune e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
2.
Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni medesime, chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.
3.
L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni agli strumenti urbanistici generali e attuativi, previsto dalla vigente legislazione in materia, non comporta la ripubblicazione degli strumenti medesimi ai fini di ulteriori osservazioni e opposizioni.
4.
Tutte le delibere dei Comuni, dei Consorzi e delle Comunità montane di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di quelli generali, sono inviate alla Giunta regionale contestualmente all'inoltro delle stesse al Comitato di controllo.
[10]
Art. 7
Sostituzione dell'
art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
.
1.
L'
art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
, è sostituito dal seguente:
"
1. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'
art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
, predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa legge.
2. Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'
art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
, predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3 della legge medesima, sentita la commissione consiliare competente.
[ ... ]
[14]
.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
".
Art. 8
Strumenti urbanistici generali ed attuativi .
1.
All'
art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
, è aggiunto il seguente art. 9 bis:
"
1. Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all'
art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
ed adeguare ad essi la relativa disciplina urbanistica.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione di quelli di iniziativa regionale, e gli atti di disciplina di arredo urbano sono approvati, limitatamente alle zone soggette ai vincoli indicati ai punti 3 e 4 dell'
art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
, previo parere vincolante del competente Consorzio economico urbanistico, a condizione che gli strumenti urbanistici generali siano adeguati ai sensi del precedente comma.
3. Il parere del Consorzio si intende favorevole qualora non sia comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali non siano adeguati ai sensi del primo comma, i relativi strumenti attuativi, sono approvati previo parere vincolante delle commissioni provinciali di cui all'art. 3.
5. Gli strumenti urbanistici generali, di cui al primo comma, devono specificare i contenuti del vincolo ed in particolare:
- prevedere le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;
- definire destinazioni e forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;
- individuare quali parti del territorio debbono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.
6. Gli strumenti urbanistici attuativi, i regolamenti e le norme riguardanti parchi, riserve naturali e zone protette e gli atti di disciplina di arredo urbano, relativi a zone soggette al vincolo di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, devono in particolare possedere i seguenti requisiti:
a) essere corredati da analisi e indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
b) definire per ciascun elemento la varietà degli interventi delle opere ammissibili, specificando quali elementi debbano essere conservati e quali invece possono essere modificati, integrati o sostituiti;
c) indicare il contenuto e i limiti degli interventi consentiti, nonchè le caratteristiche tecniche e le particolari modalità di esecuzione
".
[15]
Art. 9
Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane .
1.
L'
art. 5 della legge 4 marzo 1980, n. 14
, è sostituito dal seguente:
"
1. Sono subdelegate ai Consorzi economico - urbanistici di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
e successive modificazioni ed integrazioni, alle Comunità montane, nell'ipotesi di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9, 11, 14 e 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
.
2. Nelle zone soggette ai vincoli di cui ai numeri 3 e 4 dell'
art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
, i soggetti delegatari disciplinano con propri atti i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato alla previa approvazione dello strumento attuativo redatto ai sensi dell'art. 9 bis e alla previa approvazione di atti di disciplina di arredo urbano.
3. Gli enti subdelegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati.
4. Per la determinazione dell'indennità, di cui agli artt. 14 e 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, l'Ente può avvalersi, ai sensi dell'
art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, oltrechè dell'Ufficio tecnico erariale, anche di altri organi tecnici statali, regionali e comunali.
".
2.
Gli artt. 6 e 7 della
legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
sono abrogati.
[16]
Art. 11
Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale .
1.
All'
art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
, è aggiunto il seguente art. 10 bis:
"
Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, nonchè degli artt. 81 e 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
, gli Enti e Aziende pubbliche, che intendano realizzare opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla Giunta regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime
".
Art. 12
Poteri sostitutivi e cautelari .
1.
L'
art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
, è sostituito dal seguente:
"
[ ... ]
[18]
[ ... ]
[19]
3. I provvedimenti cautelari di cui all'
art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
, adottati dall'Ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione provinciale, di cui all'art. 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
4. I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla Giunta regionale
".
Art. 13
Poteri di annullamento in materia ambientale .
1.
Il
terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
, è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all'
art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
".
Art. 16
Modifica dell'
art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19
e modifiche ed integrazioni della
legge regionale 8 giugno 1981, n. 32
, in materia di vincolo idrogeologico .
1.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli scopi, di cui all'
art. 17 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267
.
2.
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico, spetta alla Giunta regionale, sentiti le Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità montana, i Comuni competenti per territorio.
[21]
3.
I Comuni ed i Consorzi economico - urbanistici, di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.
4.
Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del
regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1
.
5.
Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al
precedente quarto comma
.
6.
Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al
precedente quarto comma
, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.
7.
E' abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell'
art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19
.
[20]