Legge regionale 10 aprile 1995, n. 28


LEGGE REGIONALE n.28 del 10 aprile 1995

Documento vigente dal 04/05/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995 ,n. 28
Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. o. n. 1 al n. 21 del 19/04/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA


Capo I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità della legge

1. La presente legge:

a) costituisce riforma della disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) individua i soggetti e le competenze a ciascuno di essi assegnate in materia di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio;

c) definisce gli strumenti della pianificazione e programmazione, i loro contenuti e le relative procedure di formazione ed approvazione, nonchè il sistema di relazione tra gli stessi ed il concorso dei soggetti alla loro formazione;

d) stabilisce il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale.

ARTICOLO 2

Soggetti e strumenti

1. I soggetti competenti alla formazione degli atti e strumenti della pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio sono:

a) la Regione,

b) la Provincia,

c) il Comune.

2. Gli strumenti generali della pianificazione e programmazione territoriale sono:

a) il Piano urbanistico territoriale (PUT),

b) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP),

c) il Piano regolatore generale comunale (PRG).

ARTICOLO 3

Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e sociale e quelli della pianificazione territoriale

1. In coerenza con le previsioni degli articoli 6, 19 e 20 dello Statuto , gli strumenti della programmazione socioeconomica della Regione, nonchè i programmi pluriennali delle Province contengono il quadro degli interventi con rilevanza territoriale, compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

[11]

Capo II

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

ARTICOLO 4

Finalità

1. Il PUT regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;

b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio - culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;

c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socioculturale.

ARTICOLO 5

Contenuti

1. Il PUT è lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.

2. Il PUT:

a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonchè delle reti infrastrutturali;

b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalità per il loro perseguimento;

c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovraregionale.

3. Il PUT:

a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico - sociale o ecologico - ambientale o storico - culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;

b) indica i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali le zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonchè le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ;

c) definisce criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico e comunque soggette a processi di degrado ambientale;

d) definisce i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile;

e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilità di persone e merci;

f) individua il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale;

g) individua il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale;

h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;

i) indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale, il piano può essere attuato mediante progetti speciali territoriali o mediante piani particolareggiati esecutivi, di norma di iniziativa regionale e provinciale; [13]

l) individua i soggetti preposti e definisce procedure anche differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale;

m) individua, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.

ARTICOLO 6

Elementi

1. Il PUT è costituito da:

a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro raccordo con il Piano regionale di sviluppo;

b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel rapporto 1: 100.000;

c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali;

d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, nonchè le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci.

ARTICOLO 7

Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del PUT

1. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del PUT. In particolare le Province ed i Comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del PUT e partecipano al procedimento della sua formazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di PUT, che contiene:

a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della regione;

b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio regionale;

c) i lineamenti del piano.

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare di PUT alle Province ed ai Comuni. Le Province, entro 90 giorni dal ricevimento, provvedono a raccogliere, ordinare e coordinare le istanze formulate dai Comuni e le trasmettono, insieme alle proprie, alla Regione. [15]

4. La Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di PUT e sulle istanze delle Province e dei Comuni una conferenza dei rappresentanti degli Enti e delle Amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonchè delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali. [22]

5. Le istanze delle Province e dei Comuni, di cui al comma 3 , nonchè le indicazioni che scaturiscono dalla conferenza di cui al comma 4 , costituiscono riferimento per la redazione definitiva del PUT. [24]

ARTICOLO 8

Procedimento per l'approvazione del PUT e sue modificazioni

1. La Giunta regionale    adotta la proposta di PUT, la trasmette alle Province ed ai Comuni e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla Giunta regionale. [26]

2. Decorso il termine di cui al comma 1 , la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed assunte le conseguenti determinazioni, trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione    .

3. Il PUT ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo PUT.

4. La procedura per le modificazioni del PUT è quella prevista per la sua prima applicazione.

5. Le modifiche al PUT, conseguenti ad adeguamenti alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonchè alle previsioni dei piani di settore regionali, di cui all' art. 11 , sono apportate con le stesse procedure previste per la sua approvazione, ma con i termini ridotti della metà .

ARTICOLO 9

Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 8 e fino alla entrata in vigore del PUT il sindaco è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da comunicare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale.

2. In ogni caso la sospensione di cui al comma 1 non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

ARTICOLO 10

Efficacia

1. I contenuti del PUT sono vincolanti per la pianificazione provinciale e comunale e, nei casi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, per qualsiasi soggetto pubblico e privato.

ARTICOLO 11

Piani regionali di settore e Piano urbanistico territoriale

1. I piani regionali di settore con rilevanza territoriale, predisposti dalla Giunta regionale, sono definiti mediante la elaborazione di documenti grafico - descrittivi, che evidenziano il grado di coerenza con le prescrizioni del PUT.

[30]

Capo III

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

ARTICOLO 12

Piano territoriale di coordinamento

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione di settore provinciale con valenza territoriale.

2. Il PTCP ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 .

3. Il PTCP costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina generale di assetto del territorio provinciale limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce, altresì , il riferimento per la verifica di compatibilità della pianificazione comunale.

[33]
ARTICOLO 13

Contenuti

1. Il PTCP,  compatibilmente[36]     con i contenuti del PUT:

a) indica    assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socioeconomico provinciale, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel PUT;

b) coordina le scelte e gli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e pianificazione degli Enti locali; [39]

c) valuta gli effetti ambientali e socioeconomici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare.

2. In particolare il PTCP:

a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque    ; individua altresì le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) individua gli ambiti del territorio agricolo e boschivo che presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per le relative discipline d'uso; detta altresì criteri per la localizzazione degli allevamenti agrozootecnici con particolare riferimento a quelli che comportano particolare impatto ambientale;

c) specifica in termini territoriali i contenuti del piano di bacino per la mobilità , di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 ;

d) fissa la localizzazione di massima delle strutture per i servizi di interesse provinciale ed in particolare per quelli sociosanitari e per l'istruzione secondaria;

e) individua le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico - culturale, comprese le categorie di cui all' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 , da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione; indica le aree da destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento a quelle individuate dal Sistema parchi ambiente regionale;

f) definisce le vocazioni prevalenti per ambiti del territorio provinciale con particolare riferimento a quelli nei quali sono necessari interventi di tutela, conservazione e ripristino ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i criteri e gli indirizzi, al fine di favorire l'uso integrato delle risorse territoriali;

g) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonchè della tutela dell'ambiente e della salute;

h) detta criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175 e della legge 21 gennaio 1994, n. 61 , ai fini della tutela dell'ambiente e della salute;

i) definisce i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale; [42]

l) individua, anche in termini fondiari, le aree nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse provinciale o intercomunale il Piano sarà attuato mediante progetti speciali territoriali o piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica. [44]

ARTICOLO 14

Elementi

1. Il PTCP è costituito da:

a) una relazione che, in conformità ai contenuti di cui all' art. 13 , indichi in particolare:

1) gli obiettivi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

2) la rispondenza e la congruità del PTCP con il PUT;

b) una cartografia in scala non inferiore a 1: 25.000, che rappresenti lo stato di fatto relativo a:

1) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;

2) lo stato attuale dell'uso del suolo;

3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio;

c) una cartografia in scala non inferiore a 1: 25.000 dell'intero territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all' art. 13 ;

d) una cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000 relativa alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13 ;

e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale, nonchè la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;

f) uno studio di compatibilità ambientale a scala territoriale;

g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;

h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro è necessario per definire lo stato di fatto.

ARTICOLO 15

Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del PTCP

1. La Provincia predispone il documento preliminare di PTCP, tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonchè dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del PUT:

2. Il documento preliminare di piano contiene:

a) una analisi della situazione territoriale e ambientale della provincia;

b) gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio provinciale e per specifici ambiti territoriali;

c) i lineamenti del piano.

3. La Provincia dà notizia    ai Comuni e alle Comunità montane competenti per territorio dell'avvio del procedimento di formazione del PTCP, fissando i modi attraverso i quali i Comuni e le Comunità montane partecipano i loro programmi e formulano proposte,  anche mediante [46]     apposite conferenze  di servizi[48]     .

4. La Provincia, anche sulla base delle proposte dei Comuni e delle Comunità montane, approva il documento preliminare di piano ed entro i successivi 10 giorni lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane.

5. Entro 60 giorni successivi al ricevimento del documento preliminare i Comuni e le Comunità montane deliberano le eventuali osservazioni e le inviano alla Provincia.

ARTICOLO 16

Adozione ed approvazione

1. La Provincia, entro 12 mesi dall'approvazione del documento preliminare, adotta il PTCP e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio. [51]

2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel FAL, nel BUR e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.   

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni.

4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia.

5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.

6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni.

7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione, che lo approva nei successivi 150 giorni con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 . [54]

8. La formazione del PTCP è obbligatoria. [59]

ARTICOLO 17

Durata e varianti

1. Il PTCP ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo PUT e del conseguente nuovo PTCP.

2. La Provincia entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale sottopone a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse.

4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel PUT sono trasmesse alla Giunta regionale e si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro 60 giorni dal loro invio. [67]

5. Le varianti di cui al comma 3 sono adottate ed approvate con le forme ed i termini di cui all' art. 16 . [72]

ARTICOLO 18

Efficacia ed adeguamento

1. Il PTCP ha efficacia per l'intero territorio provinciale.

2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre  12[73]     mesi dall'approvazione dello strumento provinciale.

3. Dalla data di pubblicazione del piano e finchè i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2 , il sindaco non può rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel PTCP.

4. Restano fermi gli strumenti urbanistici attuativi ivi comprese le lottizzazioni convenzionate, definitivamente approvati, prima dell'adozione del PTCP.

ARTICOLO 19

Piani provinciali di settore

1. I piani di settore, con specifica rilevanza territoriale di competenza della Provincia, qualora contengano previsioni non compatibili con il PTCP, sono adottati ed approvati come varianti di quest'ultimo con le procedure dell' art. 16 .

[75]

Capo IV

STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ARTICOLO 20

Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa regionale e provinciale

1. Il PUT ed il PTCP possono essere attuati, nei limiti di cui rispettivamente all' art. 5 ed all' art. 13 , mediante piani particolareggiati esecutivi di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 .

2. Il PUT ed il PTCP stabiliscono obiettivi, contenuti ed elementi dei piani particolareggiati esecutivi, di rispettiva competenza.

3. I piani particolareggiati di iniziativa regionale e provinciale sono predisposti con il concorso degli Enti locali interessati e adottati dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale.

4. Il piano è depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria dell'ente competente e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel BUR, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni ed opposizioni.

5. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli uffici dell'ente e presso i Comuni interessati per la durata di giorni 15 dalla scadenza del termine di cui al comma 4 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.

6. Il piano particolareggiato regionale è trasmesso entro 10 giorni dalla scadenza di cui al comma 5 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 .

7. Il piano particolareggiato regionale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa. Con la stessa delibera la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

8. Il piano particolareggiato provinciale è approvato dal Consiglio provinciale. Con la stessa delibera il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

[77]
ARTICOLO 21

Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale

1. I progetti speciali territoriali costituiscono strumenti esecutivi per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse territoriale che richiedono, al fine di una loro organica ed ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, della Provincia, dei Comuni, di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di amministrazioni statali.

2. Il PUT o il PTCP individuano gli interventi e i relativi ambiti territoriali la cui attivazione è affidata ad un progetto speciale territoriale. Ulteriori interventi non compresi nei suddetti piani, da attuare mediante progetti speciali territoriali, possono essere individuati dal Consiglio regionale o provinciale, su proposta delle rispettive Giunte, quando si renda necessario in relazione a sopravvenute esigenze non considerate dal PUT o dal PTCP, o connesse ad iniziative proposte dagli enti interessati. In tali casi l'approvazione del progetto speciale territoriale avviene con le modalità previste dalla presente legge per l'approvazione delle varianti al PUT, ovvero al PTCP.

3. I progetti speciali territoriali:

a) individuano gli ambiti fondiari interessati e le caratteristiche degli interventi e delle opere previsti, disciplinandone la realizzazione;

b) individuano i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi e ne stabiliscono tempi, modalità esecutive e di gestione, risorse economiche, strumenti operativi e finanziari.

4. Il progetto speciale territoriale è costituito da:

a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi, i criteri seguiti e le scelte operate per l'individuazione e la realizzazione del progetto;

b) una cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore ad 1: 10.000 degli ambiti territoriali interessati dagli interventi;

c) il progetto di massima esecutivo delle opere e degli interventi previsti;

d) uno studio delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area interessata in assenza di intervento ed una valutazione delle modificazioni indotte dalle trasformazioni previste;

e) norme e prescrizioni per l'esecuzione delle opere; f) una relazione economica e finanziaria, che esprima anche una valutazione sugli effetti economici e sociali previsti con la realizzazione delle opere.

5. I progetti speciali territoriali sono approvati mediante accordi di programma di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

[78]

Capo V

STRUMENTI CONOSCITIVI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

ARTICOLO 22

Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali

1. Per le finalità di cui agli artt. 1 e 4 è istituito presso l'Area operativa assetto del territorio il "Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali" (SITO), con i seguenti compiti e finalità :

a) organizzare e diffondere la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

b) sviluppare e coordinare i flussi informativi tra Enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella regione;

c) fornire ai soggetti competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di settore, le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei piani, ivi comprese le informazioni riguardanti i progetti di intervento dello Stato e delle altre Regioni;

d) predisporre indici di valutazione di efficienza ed efficacia delle procedure urbanistiche, degli strumenti e delle modalità di attuazione del piano, anche ai fini della attività normativa, di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli Enti locali;

e) promuovere servizi di informazione al cittadino e agli operatori sui piani, i progetti, le salvaguardie e gli incentivi esistenti nelle diverse parti del territorio regionale;

f) favorire la conoscenza dei dati relativi a esperienze rilevanti realizzate in Umbria e fuori regione, riguardanti le metodologie, le tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

g) curare la realizzazione della cartografia di base regionale, predisporre norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata con esemplificazioni territoriali.

2. Il SITO coordina la propria attività con quella degli altri Osservatori presenti presso la Regione e presso gli Organi centrali dello Stato, nonchè con gli organismi delle Province e dei Comuni, ove presenti, preposti ai sistemi informativi territoriali.

[79]
ARTICOLO 23

Comitato per il territorio

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Comitato per il territorio, che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;

2) un rappresentante della Provincia di Perugia;

3) un rappresentante della Provincia di Terni;

4) quattro rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI;

5) un rappresentante dell'UNCEM;

6) un rappresentante dell'IRRES.

2. Il Comitato per il territorio è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.

3. Il Comitato, quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, relativamente alle attività del SITO.

4. Il presidente del Comitato per il coordinamento delle attività del SITO con le competenze di specifici enti, ove ne ravvisi l'opportunità , promuove conferenze di servizio.

[80]
ARTICOLO 24

Elaborati

1. Il SITO predispone annualmente i seguenti elaborati:

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure, agli strumenti conoscitivi territoriali e alle rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali del territorio regionale e del suo contesto geografico.

[81]
ARTICOLO 25

Organizzazione

1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del SITO, nonchè delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del SITO stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.

[82]
Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26

Efficacia dei Piani urbanistici comprensoriali

1. I Piani urbanistici comprensoriali adottati dalle Province o dalle Associazioni dei Comuni di cui le Province abbiano preso atto, ai sensi dell' art. 2, comma 2, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 , sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla previdente normativa.

2. I PUC approvati dalla Regione equivalgono a PTCP per l'ambito territoriale considerato ai sensi della presente legge e per quanto disposto dall' art. 2, comma 4, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 .

3. Le varianti ai PUC di cui al comma 2 sono approvate con le procedure di cui all' art. 17, comma 4 .

4. Il documento preliminare del PTCP, di cui all' art. 15 , è predisposto dalla Provincia entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

[83]
ARTICOLO 27

PRG - Rinvio

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone il disegno di legge per la disciplina della pianificazione comunale e per le attribuzioni alle Province delle competenze relative alla approvazione dei PRG.

[84]
ARTICOLO 28

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 3 giugno 1975, n. 40, ad eccezione degli artt. 33, 39 e 42;

b) 17 gennaio 1977, n. 6;

c) 28 marzo 1978, n. 12;

d) 2 maggio 1980, n. 37;

e) 14 gennaio 1985, n. 1.

2. Sono abrogati:

a) gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 ;

b) gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 10, il terzo comma dell'art. 7 , nonchè il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 ;

c) gli artt. 12, 19 e 28 delle NTA della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 ;

d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 ; e) l' art. 8 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 .

ARTICOLO 29

Modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1978, n. 14, 2 novembre 1982, n. 49 e 4 marzo 1980, n. 14

1. Al comma 2 dell' art. 2 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , le parole " Gli strumenti urbanistici generali vigenti, anche se comprensoriali ", sono così sostituite: " Gli strumenti urbanistici generali comunali ".

2. All' ultimo comma dell' art. 1 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 49 , le parole " su richiesta dei Consorzi urbanistici ", sono sostituite dalle seguenti: " su richiesta delle Province e dei Comuni ".

3. All' art. 2 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , le parole: " i Consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ", sono sostituite con le parole: " le Province ".

ARTICOLO 30

Modifica della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52

1. L' art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, nº 52 , è così sostituito :
 
" La Giunta regionale per gli adempimenti connessi alla presente legge emana direttive tecniche e concorre alle spese necessarie alla redazione dei PTCP, dei piani di settore e degli strumenti attuativi della pianificazione territoriale e ambientale e per dotarsi di supporti cartografici a grande scala. L'onere relativo è posto a carico del cap 5855 di cui all'art. 7 così denominato: " spese per supporti tecnico - conoscitivi e contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per ricerche in materia di programmazione territoriale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 " " .

2. Al comma 1 dell'art. 24 delle NTA della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , le parole: " Piani urbanistici comprensoriali ", sono sostituite dalle seguenti: " Piani territoriali di coordinamento provinciali ".

3. All' art. 25 delle NTA della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , la dizione: " Le aree di cui all'art. 21, lett e) " è sostituita con: " Le aree di cui all'art. 2, ultima linea, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ".

ARTICOLO 31

Modifiche della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6

1. Dopo l' art. 1 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 è inserito il seguente articolo:
 
" Art. 1 / bis - (Competenze in materia ambientale): 1. Le competenze di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sono ripartite tra Regione, Province e Comuni, secondo quanto disposto dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 e successive modificazioni e dalla presente legge ".

2. Il comma 6 dell' art. 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 , è sostituito dal seguente:
 
" Sono delegate alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:
 
a) la preventiva autorizzazione a formare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al comma 1 dell' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; l'autorizzazione si intende accordata qualora entro trenta giorni dalla richiesta la Provincia non si sia espressa negativamente;
 
b) la concessione di nulla osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei PRG e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico - edilizie per le costruzioni alberghiere;
 
c) la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al comma 4 dell' articolo sopra richiamato;
 
d) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di Piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all' art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
 
e) alla delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
 
f) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell' art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni;
 
g) i poteri di annullamento di cui all' art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche
".

3. Al comma 1 dell' art. 9 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 , sono aggiunte, dopo le parole: " legge 2 febbraio 1974, n. 64 ", le parole: " purchè alla delibera sia allegata la relazione geologica geotecnica ai sensi delle direttive 909/ 84 e 3806/ 85 della Giunta regionale ".

[85]
ARTICOLO 32

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1981, n. 73

1. All' art. 1 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 73 , le parole: " all' art. 17 dello Statuto regionale ", sono sostituite con le parole: " all'art. 19, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e all' art. 20 dello Statuto regionale ". All' art. 2 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 73 , le parole: " Consorzi ex legge 40 ", sono sostituite con le parole: " le Amministrazioni provinciali ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 aprile 1995

Carnieri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 99 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[17] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[18] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[19] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[20] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[21] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[27] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 3 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[29] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 14 ottobre 1998, n. 34.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 4 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 4 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[32] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera c Numero 3 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 5 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 5 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[35] - Integrazione da: Articolo 68 Comma 1 legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 6 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 6 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[38] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 6 Lettera b legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 6 Lettera c legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 6 Lettera c legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[41] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 6 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 6 Lettera e legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 6 Lettera e legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[44] - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 6 Lettera f legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[45] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 7 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 7 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 7 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 7 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 7 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[50] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 8 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 9 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 9 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[53] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 68 Comma 2 legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 68 Comma 2 legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[57] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera c Numero 4 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[58] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera c Numero 4 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[61] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[62] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[63] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[64] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[65] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[66] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 10 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 11 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 11 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[70] - Integrazione da: Articolo 42 Comma 2 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[71] - Integrazione da: Articolo 42 Comma 2 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[72] - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 12 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 13 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 13 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[75] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 14 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 14 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[77] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[78] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[79] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[80] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[81] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[82] - Abrogazione da: Articolo 70 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[83] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 16.

[84] - Abrogazione da: Articolo 70 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[85] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.