ARTICOLO 1
Indennità di missione e rimborso spese
1.
Il
comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7
, è sostituito dai seguenti:
"
4. Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni non aventi la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte è corrisposto, ai sensi della vigente normativa recata dalla
legge regionale 15 giugno 1979, n. 28
, come modificata ed integrata dall'
art. 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22
:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto;
b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo, calcolata sulla base della distanza stradale tra il luogo di residenza e la sede dell'organo di controllo.
5. Ai componenti del Comitato regionale e delle sezioni, i quali, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali
".