ARTICOLO 3
1.
All'art. 11, comma 1 è aggiunta la
lett. e) " della continuità del servizio nel rispetto del diritto all'integrazione dei soci svantaggiati
".
2.
All'art. 11 comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "
Gli schemi prevedono la facoltà di proporre varianti corrispondenti alle esigenze dei soggetti stipulanti
".
3.
All'art. 11, dopo il
comma 1
, è aggiunto il seguente
comma 1 bis: " Le convenzioni concernenti servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, tengono conto anche della continuità del servizio nel rispetto del diritto degli utenti, della qualità delle prestazioni e del tariffario regionale
".
ARTICOLO 4
1.
All'art. 12, comma 1, lett. c) dopo le parole "
del personale
" aggiungere le parole
" in relazione al tipo di servizio o fornitura
"
.