ARTICOLO 1
Finalità
1.
Al fine di garantire ampia pubblicità e diffusione alle informazioni concernenti gli appalti di opere pubbliche e le relative fasi procedimentali, nonchè per le finalità di cui all'
art. 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27
, è istituita la rete telematica regionale sugli appalti (ReTRA).
2.
La ReTRA di cui al
comma 1
costituisce altresì il supporto per le attività dell'Osservatorio regionale sulle opere pubbliche di cui all'
art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 2
Collegamenti con la ReTRA
1.
Il collegamento con la ReTRA da parte di Province, Comuni, Comunità montane, Unità sanitarie locali, Istituti di edilizia residenziale pubblica (IERP) dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (ERSU), nonchè di tutti gli altri enti pubblici regionali, è condizione indispensabile per l'accesso ad ogni provvidenza regionale in materia di opere pubbliche.
2.
Il collegamento con la ReTRA a cura dei soggetti di cui al
comma 1
, nonchè degli altri che vi abbiano interesse, avviene con le forme e procedure definite dalla Giunta regionale con apposito disciplinare.
ARTICOLO 3
Modifiche all'
art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
1.
Il
comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"
3. Gli enti, contestualmente alla registrazione del contratto di appalto e degli atti aggiuntivi ed all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, inviano alla Giunta regionale, a mezzo rete telematica, le informazioni necessarie alla predisposizione di notiziario regionale di cui al comma 2, lett c), con le forme e le procedure definite dal disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale istitutiva della rete telematica regionale sugli appalti
".
2.
Il
comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, come aggiunto dall'
art. 3, comma 2 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 10
, è abrogato.
[3]
ARTICOLO 4
Modifiche all'
art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
1.
Al
comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, come modificato dall'
art. 8 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 10
, dopo le parole "
della Regione
" sono aggiunte le parole "
e pubblicizzati tramite la rete telematica regionale sugli appalti
".
2.
Il
comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, è sostituito dal seguente:
"
2. La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione avviene tramite la rete telematica regionale sugli appalti, ovvero, nel caso di impedimenti tecnici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento immediatamente dopo la esecutività del provvedimento di approvazione dei progetti e la disponibilità dei relativi finanziamenti. L'avvenuto ricevimento dell'avviso è certificato tempestivamente mediante la rete telematica regionale sugli appalti
".
[4]
ARTICOLO 5
Norma transitoria
1.
Il disciplinare di cui all'
art. 2, comma 2
, è deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai soggetti di cui all'
art. 2, comma 1
, è assegnato il termine di 60 giorni dall'esecutività del disciplinare di cui al
comma 1
.