Documento vigente dal 21/09/1995
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
7 novembre 1988
,n.
42
Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
81 del
10/11/1988
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:
TITOLO I
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO.
ARTICOLO 1
Finalità
1.
In attuazione dei principi fondamentali della
legge 8 agosto 1985, n. 443
, la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato e delle commissioni provinciali per l'artigianato, l'istituzione e la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
Capo I
Commissioni provinciali per l'artigianato
ARTICOLO 2
Funzioni
1.
Le commissioni provinciali per l'artigianato, aventi sede nei capoluoghi di provincia, svolgono, ai sensi dell'
art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443
, le seguenti funzioni:
a)
curano la tenuta
dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane;
b)
effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;
[11]
c)
provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane.
ARTICOLO 3
Compiti
1.
Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno inoltre il compito di:
a)
concorrere a promuovere la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
b)
fornire contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatoria e legislativa nel settore;
c)
concorrere con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;
d)
elaborare, anche ai fini della precedente
lett. c)
, una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;
e)
svolgere ogni altro compito ad esse attribuito con legge.
2.
Le commissioni provinciali per l'artigianato possono organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed hanno facoltà di chiamare a farne parte esperti esterni a titolo consultivo.
ARTICOLO 4
Composizione
1.
La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
1 bis.
La Commissione provinciale è costituita entro un anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale, a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani indette ai sensi dell'art. 7
[14]
2.
Essa è composta da n. 21 membri che eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane, ed il vice presidente.
[15]
3.
La composizione della commissione è la seguente:
a)
n. 14 titolari di aziende artigiane operanti nella provincia ed iscritti all'albo da almeno tre anni, eletti tra gli iscritti all'albo;
[17]
b)
n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative nell'ambito provinciale, ognuno dei quali designato da ciascuna delle organizzazioni stesse;
[19]
c)
il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;
d)
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
e)
n. 2 esperti in materie concernenti l'artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regionale più rappresentative a livello provinciale.
[21]
4.
Le designazioni, di cui alla
lett. b) del terzo comma
, debbono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta provvede comunque alla nomina e alla costituzione della commissione.
5.
I componenti la commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su segnalazione della commissione stessa.
6.
Nell'ipotesi che vengano a mancare uno o più componenti elettivi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto provvede alla sostituzione degli stessi tra i primi non eletti delle rispettive liste di cui all'
art. 5
.
[13]
Capo II
Elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato
ARTICOLO 5
Elezioni
1.
Le elezioni dei componenti di cui alla lettera a) dell'art. 4 avvengono con il sistema proporzionale così come individuato dal
DPR 16 maggio 1950, n. 570
, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sulla base di liste presentate a livello provinciale.
[28]
ARTICOLO 6
Elettorato attivo e passivo
[ 1. ]
[31]
1.
Sono eleggibili come componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato i titolari o i soci di imprese artigiane iscritte all'albo operanti nella relativa provincia da almeno tre anni, purchè in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443
[32]
2.
Sono elettori i titolari di imprese artigiane operanti nella provincia iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane. Nella ipotesi di imprese esercitate in forma societaria, l'elettorato attivo spetta al rappresentante legale, scelto tra i soci che svolgono il lavoro personale nelle imprese.
[30]
ARTICOLO 7
Bando elettorale
1.
Il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione la data per la elezione dei rappresentanti artigiani dandone comunicazione ai sindaci dei comuni della regione i quali, con manifesto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori.
1- bis.
Il Presidente della Giunta regionale con lo stesso decreto individua i comuni sede di seggio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1. lett. a)
[35]
[ 2. ]
[36]
2.
Il decreto presidenziale di cui al comma 1 è emanato entro 90 giorni dall'inizio della legislatura.
[37]
3.
Al momento dell'indizione delle elezioni di cui all'articolo 5, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un apposito servizio, al fine di assicurare a tutti i soggetti interessati il necessario supporto tecnico - amministrativo e organizzativo fino alla conclusione delle operazioni elettorali
[38]
[34]
ARTICOLO 8
Attività preparatoria dei presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato
1.
I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato provvedono:
[ a) ]
[41]
a)
entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, a trasmettere ai sindaci della provincia l'elenco degli aventi diritto al voto. L'elenco contiene i dati anagrafici dei titolari di imprese artigiane operanti nel comune, le quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 7, risultino iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. L'elenco degli elettori è ripartito in volumi ciascuno dei quali, in ordine alfabetico, comprende di regola un massimo di 800 elettori e non meno di 50 elettori. Qualora il numero degli elettori sia inferiore a 50 gli stessi sono accorpati in un unico elenco con gli elettori del comune più vicino. Viene formato un elenco per ciascun comune sede di seggio. L'elenco degli elettori del comune sede di seggio, ripartito in volumi numerati, è redatto su modello approvato dalla Giunta regionale
[42]
b)
[ ... ]
[43]
entro lo stesso termine indicato dalla lett. a)[44]
, a trasmettere ai sindaci della provincia, per l'affissione, un congruo numero di copie del manifesto, con le liste dei candidati, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale;
c)
entro il quinto giorno antecedente quello delle elezioni, a trasmettere agli aventi diritto al voto, mediante plico raccomandato
o a mezzo di messo comunale[45]
, il certificato elettorale, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, con le indicazioni del luogo, della data e dell'orario della votazione, del numero e dell'ubicazione dell'Ufficio elettorale cui l'elettore appartiene. L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale, o l'abbia deteriorato o smarrito, ha diritto di ritirarne un duplicato presso la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, fino alla data di chiusura delle votazioni;
d)
entro il quarto giorno antecedente quello delle elezioni, a trasmettere ai sindaci della provincia, per la consegna ai presidenti degli uffici elettorali, i plichi contenenti il libro verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali e i bolli degli uffici elettorali secondo modelli approvati dalla Giunta regionale.
[40]
ARTICOLO 9
Attività preparatoria dei sindaci
1.
[ ... ]
[48]
I sindaci dei comuni sede di seggio provvedono[49]
:
[ a) ]
[50]
a)
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 6, comma 1, a comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato l'ubicazione degli uffici elettorali;
[51]
a-bis)
fra il quindicesimo e il decimo giorno antecedente a quello delle elezioni a istituire nei rispettivi comuni un numero di uffici elettorali pari al numero dei volumi contenenti l'elenco degli elettori, di cui alla lett. a) dell'articolo 8. Ogni ufficio elettorale è composto da un presidente e tre scrutatori, di cui uno a scelta del presidente, svolge funzioni di segretario. La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal sindaco contestualmente all'atto con cui è costituito l'ufficio elettorale. Con il medesimo atto ad ogni ufficio elettorale è attribuito un numero e una sede e sono assegnati gli elettori compresi in uno dei volumi di cui alla lettera a) dell'articolo 8.
[52]
b)
entro l'ottavo giorno antecedente alle elezioni, a comunicare alla commissione provinciale dell'artigianato la costituzione degli uffici elettorali, la numerazione loro assegnata,
[ ... ]
[53]
il numero del volume contenente l'elenco degli elettori;
c)
a consegnare, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni presidente:
- i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;
- il plico contenente il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;
- il volume contenente la lista degli elettori assegnati all'ufficio elettorale;
- l'atto di costituzione dell'ufficio elettorale;
- la cancelleria, le urne, gli arredi, le cabine ed ogni altra cosa occorrente per la votazione;
- tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere affisso nella sala delle votazioni.
[47]
ARTICOLO 10
Liste dei candidati
1.
Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati
[ ... ]
[56]
non inferiore a venti e non superiore a ventiquattro[57]
.
2.
Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna provincia presso l'ufficio della commissione provinciale dell'artigianato,
[ ... ]
[58]
da non meno di 300 elettori, titolari o soci[59]
di imprese iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. La loro firma è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge.
3.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
4.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.
5.
Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal notaio.
6.
E'obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.
7.
I candidati che debbono essere titolari di imprese artigiane iscritte da almeno tre anni all'albo delle imprese artigiane della provincia cui le elezioni si riferiscono.
8.
Con la lista è anche presentato l'elenco dei delegati autorizzati a designare un rappresentante di lista presso ogni ufficio elettorale.
9.
La presentazione delle candidature è effettuata dalle ore otto del ventottesimo giorno
[ ... ]
[60]
fino alle ore venti del ventiseiesimo giorno[61]
antecedente quello fissato per le elezioni.
10.
Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato o un suo rappresentante appositamente delegato, rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.
[55]
ARTICOLO 11
Ammissione delle liste
1.
La commissione provinciale dell'artigianato
[ ... ]
[64]
entro il ventiquattresimo giorno[65]
antecedente quello delle elezioni:
a)
verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b)
ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un altro contrassegno;
c)
cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al
settimo comma dell'art. 10
, o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al
quinto comma dell'art. 10
;
d)
cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
e)
ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
2.
Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro le ore venti dello stesso giorni, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
3.
La commissione si riunisce nuovamente l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.
[63]
ARTICOLO 12
Manifesto e schede elettorali
[ 1. ]
[68]
1.
Entro il diciottesimo giorno antecedente quello delle elezioni il presidente della commissione provinciale dell'artigianato provvede alla stampa del manifesto con liste dei candidati e a trasmetterlo, entro il quattordicesimo giorno antecedente le elezioni, ai sindaci della provincia per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il decimo giorno precedente l'elezione
[69]
2.
Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.
[67]
ARTICOLO 13
Rappresentanti di lista
1.
Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato entro il terzo giorno antecedente quello delle elezioni trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.
[71]
ARTICOLO 14
Insediamento dell'ufficio elettorale
1.
Alle ore 16 del giorno precedente le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.
2.
Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti o non ne sia stata effettuata la designazione, il presidente provvede alla sostituzione.
3.
Il presidente e gli scrutatori provvedono quindi a bollare ed autenticare le schede in numero corrispondente agli elettori iscritti nell'ufficio.
4.
Terminate le operazioni e redatto il relativo verbale, il presidente provvede alla chiusura della sala e ad apporre appositi sigilli in maniera che nessuno possa entrarvi; rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno successivo.
[73]
ARTICOLO 15
Votazione
1.
Alle ore sette del giorno successivo, il presidente, constatata l'integrità dei sigilli e ricostituito l'ufficio elettorale, ammette gli elettori al voto.
2.
Per essere ammesso a votare ogni elettore deve essere identificato per mezzo della carta di identità o di altro documento ad essa equiparato per legge.
3.
Uno scrutatore annota nell'apposito volume contenente l'elenco degli elettori il fatto dell'avvenuta votazione.
4.
Le operazioni di voto si chiudono definitivamente alle ore 22.
[75]
ARTICOLO 16
Preferenze
1.
L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
[77]
ARTICOLO 17
Scrutinio
1.
Terminate le operazioni di voto il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2.
Terminato lo scrutinio, il presidente ne certifica il risultato finale nel verbale, riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
3.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano o non attribuiti e delle decisioni adottate dal presidente.
4.
Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.
5.
Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[ 6. ]
[80]
6.
Un esemplare, immediatamente chiuse con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal presidente, è trasmesso al presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo della provincia tramite il comune sede di seggio
[81]
[79]
ARTICOLO 18
Proclamazione degli eletti
1.
Il presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo della provincia, entro il giorno successivo, riassume i voti degli uffici elettorali e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
2.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti gli uffici elettorali della provincia.
3.
La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
4.
Dopo l'assegnazione del numero dei componenti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei componenti da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5.
Il presidente del primo ufficio elettorale del capoluogo di provincia, proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentante attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.
6.
Il presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo di provincia, certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale, redatto su modello approvato dalla Giunta regionale e lo trasmette immediatamente al presidente della commissione provinciale dell'artigianato.
[83]
ARTICOLO 19
Rinvio alla legislazione statale
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, il
DPR 16 maggio 1960, n. 570
, concernente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alle disposizioni valide per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
[85]
ARTICOLO 20
Compensi e spese
[ 1. ]
[88]
1.
I compensi ai presidenti e agli scrutatori degli uffici elettorali sono determinati nella misura prevista dalla vigente normativa nazione, per le elezioni amministrative e politiche
[89]
2.
Le spese per l'elezione sono a carico del bilancio regionale.
[87]
ARTICOLO 21
Contenzioso elettorale
1.
In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, compresa la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione regionale per l'artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.
2.
Contro la decisione della commissione regionale i medesimi interessati possono ricorrere al presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.
[91]
[27]
Capo III
Commissione regionale per l'artigianato
ARTICOLO 22
Funzioni
1.
La commissione regionale per l'artigianato, che ha sede presso la Regione, svolge le seguenti funzioni:
a)
decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7, penultimo comma della
legge 8 agosto 1985, n. 443
;
b)
collabora quale organo tecnico - consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato
ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
c)
promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonchè fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato;
d)
propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
e)
provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;
f)
coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;
g)
svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.
2.
La commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo.
ARTICOLO 23
Composizione
[ 1. ]
[96]
1.
La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i termini di cui all'art. 4, comma 1 bis e dura in carica cinque anni
[97]
2.
La commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'
art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443
, è composta da:
a)
i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b)
tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
c)
cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale.
3.
Le designazioni, di cui alla
lett. c) del secondo comma
, debbono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta provvede comunque alla nomina e alla costituzione della commissione.
4.
I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
5.
I componenti la commissione regionale decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su segnalazione della commissione stessa.
[95]
ARTICOLO 24
Relazioni e programmi
1.
La commissione regionale per l'artigianato, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione una relazione illustrativa dell'attività svolta e un programma di attività per l'anno successivo.
2.
Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.
Capo IV
Norme comuni
ARTICOLO 25
Sedute
1.
Il Presidente
convoca la Commissione almeno
quindici[107]
giorni prima della data fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.
2.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione, relativamente alla CPA, la seduta è valida con la presenza del presidente e di sei componenti, di almeno quattro titolari di aziende artigiane. Per la CRA è richiesta la presenza del presidente, dei presidenti delle CPA e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c).
[109]
3.
Le deliberazioni
delle Commissioni[112]
sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente
[105]
ARTICOLO 26
Organizzazione
1.
Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti delle commissioni sono a carico del bilancio regionale.
2.
I servizi di segreteria delle commissioni sono svolti da personale a carico della Regione, la quale a tale fine può utilizzare personale proprio, comandato da Enti locali territoriali e loro forme associative, o messo a disposizione dalla Camera di commercio ai sensi dell'
art. 36
.
3.
La dotazione organica dei servizi di segreteria delle commissioni, è definita, sentite le stesse, secondo le procedure individuate dall'art. 58 della LR 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.
4.
L'attività di segreteria è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni per l'artigianato.
[114]
ARTICOLO 27
Vigilanza
1.
La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2.
Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità , il Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta, può , a seguito di diffida, dichiarare decadute le commissioni per l'artigianato.
[118]
3.
Con lo stesso decreto è attivata la procedura di rinnovo delle commissioni nonchè nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento delle nuove commissioni.
[120]
ARTICOLO 28
Compiti delle segreterie[121]
1.
Le segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato hanno i seguenti compiti:
a)
curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dagli albi provinciali;
b)
curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;
c)
curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonchè la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
d)
predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo;
e)
curano ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti delle commissioni e compiono ogni altro atto connesso agli adempimenti di legge.
2.
La segreteria della commissione regionale per l'artigianato ha i seguenti compiti:
a)
predispone gli atti e cura le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b)
cura la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;
c)
provvede alla predisposizione, all'attuazione delle iniziative della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonchè relative al coordinamento delle commissioni provinciali;
d)
predispone il testo delle relazioni illustrative e dei programmi di cui all'
art. 24
;
e)
cura ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.
ARTICOLO 29
Compensi ai componenti delle commissioni
1.
Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di lire 30.000. Per i dipendenti regionali eventual ente designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in materia di emolumenti.
[123]
2.
Agli esperti esterni delle sezioni permanenti di cui al
secondo comma dell'art. 3
ed al
secondo comma dell'art. 22
spetta un gettone di presenza pari al 70 per cento di quello previsto al
primo comma
.
[127]
3.
Ai componenti delle commissioni residenti in comuni diversi da quello ove hanno luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'
art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
. Ai componenti delle commissioni incaricati di effettuare per conto delle stesse accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonchè l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'
art. 12
della sopra citata
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
.
ARTICOLO 29/ bis
Proroga
1.
Con riferimento alla scadenza delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 23 ed ai termini per la loro costituzione, si fa rinvio alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, in quanto applicabile.
[129]
TITOLO II
ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.
ARTICOLO 30
Istituzione dell'albo e iscrizioni
1.
E'istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla commissione provinciale per l'artigianato con le modalità previste dagli artt. 5 e 7 della
legge 8 agosto 1985, n. 443
.
2.
Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della
legge 8 agosto 1984, n. 443
sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni dall'inizio dell'attività , secondo le formalità previste dagli artt. 47 e seguenti del
RD 20 settembre 1934, numero 2011
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
La qualifica di impresa artigiana può essere altresì accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali.
4.
Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali possono richiedere periodicamente informazioni alle Camere di commercio relative alle nuove iscrizioni al registro - ditte o quant'altro ritenuto utile ai fini del dispiego dei poteri d'accertamento d'ufficio.
[130]
ARTICOLO 31
Procedimento per l'iscrizione
1.
La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in un unico esemplare, è presentata al comune dopo l'impresa svolge la propria attività.
2.
La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.
3.
Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma 4.
4.
L'istruttoria della domanda svolta dal comune è diretta a certificare:
a)
i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le società di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b)
la sede dell'attività esercitata;
c)
la natura dell'attività esercitata;
d)
la data di effettivo inizio dell'attività con i requisiti di impresa artigiana;
e)
il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;
f)
il carattere e l'entità della partecipazione tecnico - professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci;
g)
il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione - lavoro e i familiari occupati nell'impresa nonchè gli eventuali portatori di handicaps e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.
5.
Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette la stessa, entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
6.
La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata della domanda alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro ditte.
7.
I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono valutati dalla commissione la quale può disporre, ove necessario, eventuali accertamenti d'ufficio.
8.
La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.
9.
I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda s'intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione.
I provvedimenti di cui sopra vanno altresì trasmessi con immediatezza alle competenti Camera di commercio, agli Enti previdenziali interessati, nonchè all'Ispettorato de lavoro competente[134]
.
[133]
ARTICOLO 32
Iscrizione dei consorzi e società consortili artigiane
1.
I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al
primo comma dell'art. 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443
, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.
2.
Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al
primo comma
, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al
terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443
, se iscritti nella separata sezione dell'albo.
3.
L'iscrizione dei soggetti di cui al primo e
secondo comma
è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste al
terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443
.
4.
I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.
ARTICOLO 33
Modifiche e cessazioni
1.
Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività , debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
[139]
2.
Gli ispettori del lavoro[141]
, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al
primo comma
.
3.
Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai precedenti commi la commissione dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai Comuni. E'altresì in facoltà delle commissioni procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa.
4.
La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.
5.
Qualora una o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, sono tenuti a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonchè ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.
6.
I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere notificati agli interessati, nelle forme di cui al
decimo comma dell'art. 31
, nonchè comunicati agli enti previdenziali, all'Ispettorato del lavoro competente, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al
terzo comma
.
[143]
7.
La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata delle denunce di modificazione o cessazione e in seguito delle conseguenti decisioni assunte alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro delle ditte.
[145]
ARTICOLO 33- bis
Modulistica impiegata
1.
Le domande di iscrizione nonchè le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate sui modelli approvati dalla Giunta regionale su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e seguenti del RD 10 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
[148]
ARTICOLO 34
Efficacia dei provvedimenti
1.
Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento, e nel caso di mancata notifica o decisione entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
2.
La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo provvedimento, negli altri casi.
[152]
ARTICOLO 35
Revisione dell'albo
1.
Le commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute, ogni trenta mesi, a procedere alla revisione dell'albo al fine della verifica della sussistenza dello status di impresa artigiana in capo alle singole imprese iscritte; la commissione fa uso a tal fine dei propri poteri d'accertamento d'ufficio anche avvalendosi dell'operato dei Comuni, i quali possono anche utilizzare apposito personale messo a loro disposizione, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di verifica, dalla Regione.
2.
Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto.
ARTICOLO 36
Convenzioni con le Camere di commercio
1.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse con particolare riferimento tra l'altro, alla sede delle commissioni per l'artigianato, al reciproco scambio di informazioni, al collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte anche con riferimento a quanto previsto al
secondo comma dell'art. 35
, nonchè all'utilizzo di strutture, servizi e di personale camerale da parte delle commissioni stesse, nell'ambito delle proprie segreterie.
[154]
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 38
Diritti di segreteria e di certificazione
1.
Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio ai sensi della
legge 27 febbraio 1978, n. 49
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Con legge regionale possono essere istituiti o modificati, in relazione alle caratteristiche dell'albo delle imprese artigiane i diritti di segreteria previsti dalla surrichiamata legge.
ARTICOLO 39
Sanzioni amministrative
1.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'
ottavo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443
, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate all'Autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.
[156]
2.
Fermi restando i poteri di accertamento già previsti dalla legge, analogo potere compete al presidente della commissione provinciale per l'artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.
[158]
3.
I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti, all'Autorità regionale che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo, anche in via preventiva, a mantenere gli opportuni contatti con il presidente della commissione provinciale.
[160]
4.
I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione ai proventi stessi da parte dei soggetti accertatori.
[162]
5.
Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a)
omessa richiesta, in violazione del primo e
secondo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443
, di iscrizione da parte delle singole imprese aventi i requisiti artigiani:
- da L. 300.000 a L. 3.000.000 riducibili da L. 150.000 a L. 1.500.000 nei casi di ritardata richiesta di iscrizione entro novanta giorni;
b)
omesse denunce di sospensione o cessazione dell'attività , nonchè di modificazione dei requisiti artigiani:
- da L. 200.000 a L. 2.000.000;
c)
denunce inesatte o non veritiere relativamente a quanto disposto dal
primo comma dell'art. 33
, della presente legge:
- da L. 100.000 a L. 1.000.000;
[ d) ]
[164]
d)
dichiarazioni false o non veritiere, relativamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f) e g), dell'articolo 31 della presente legge, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, qualora di per sè non costituiscano violazioni di legge penale:
- da L. 400.000 a L. 4.000.000;
[165]
e)
esercizio di attività artigiana da parte di soggetti non in possesso dei requisiti artigiani:
- da L. 500.000 a L. 5.000.000;
f)
uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'albo ovvero di qualsiasi altro soggetto, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio:
- da L. 500.000 a L. 5.000.000;
g)
omessa comunicazione alla commissione provinciale, da parte di consorzi o società consortili iscritti all'albo, della perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate:
- da L. 400.000 a L. 4.000.000;
h)
omessa comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati ai sensi del
secondo comma dell'art. 35
, della presente legge;
- da L. 150.000 a L. 1.500.000;
i)
inesatta o non veritiera comunicazione dei dati ai sensi del
secondo comma dell'art. 35
, della presente legge:
- da L. 100.000 a L. 1.000.000;
l)
ogni altra violazione alle norme della presente legge:
- da L. 100.000 a L. 1.000.000.
[163]
ARTICOLO 40
Disposizioni transitorie
1.
Fino all'insediamento delle commissioni per l'artigianato disciplinate a norma della presente legge restano in carica le precedenti commissioni, assumendo provvisoriamente i poteri e le funzioni assegnati a quelle istituite in base alla presente legge.
2.
Le imprese iscritte all'albo di cui all'
art. 9 della legge 25 luglio 1955, n. 860
al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono di diritto iscritte al nuovo albo.
[170]
3.
Nel termine di sei mesi dall'insediamento delle commissioni provinciali previste dalla presente legge dovrà , a cura delle stesse, provvedersi alla revisione dell'albo con particolare riguardo alle imprese iscritte di diritto.
ARTICOLO 41
Norma finanziaria
1.
L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sullo stanziamento del cap. 5525 istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con
legge 1 aprile 1985, n. 14
e la cui denominazione è sostituita come segue: "
[ ... ]
[173]
Spese per l'elezione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonchè per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio[174]
".
[172]
2.
Il capitolo suddetto è incluso nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'ultimo comma dell'
art. 22, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
3.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'
art. 39
saranno introitati con imputazione al cap. 500 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e quelli relativi al rilascio delle certificazioni di cui alla lett. c) del primo comma, dell'art. 13, al cap. 2680, di nuova istituzione nello stesso bilancio denominato: " Diritti di certificazione e di segreteria dovuti dalle imprese artigiane per il rilascio di certificazioni di iscrizione all'albo e di ogni altro atto previsto dalla legge".
4.
La Giunta regionale è autorizzata, in sede di stipula delle convenzioni di cui all'
art. 36
, a disporre che i proventi relativi ai diritti di segreteria siano riscossi ed acquisiti dalle Camere di commercio a corrispettivo delle prestazioni effettuate da queste ultime a norma dello stesso
art. 36
.
5.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al corrente anno, saranno determinati con legge di variazione di bilancio.Per gli anni successivi, tali oneri troveranno copertura con legge di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
[171]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 7 novembre 1988
Mandarini
[1]
Note sulla vigenza
[1] -
Abrogazione
da: Articolo 55 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 13 febbraio 2013, n. 4.
[10] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[11] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[12] -
Integrazione
da: Articolo 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[13] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[14] -
Integrazione
da: Articolo 1 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41. -
Abrogazione
da: Articolo 31 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[15] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[16] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[17] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[19] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[21] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[23] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[25] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[26] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[27] -
Abrogazione
da: Articolo 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[28] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[30] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[31] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[32] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[33] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[34] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[35] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[36] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[37] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[38] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[39] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[40] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[41] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[42] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[43] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[44] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[45] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[46] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 7 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[47] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 7 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[48] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[49] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[50] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[51] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[52] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[53] -
Abrogazione
da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[55] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[56] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[57] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[58] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[59] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[60] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[61] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[62] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[63] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[64] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[65] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[66] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[67] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[68] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 7 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[69] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 7 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[70] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[71] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[72] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[73] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[74] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[75] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[76] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[77] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 14 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[78] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 14 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[79] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 15 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[80] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[81] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[82] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 15 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[83] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 16 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[84] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 16 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[85] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 17 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[86] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 17 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[87] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[88] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[89] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[90] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[91] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 19 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[92] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 19 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[93] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[94] -
Integrazione
da: Articolo 20 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[95] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 21 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[96] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[97] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[98] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 21 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[99] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[100] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[101] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[102] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[103] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41. -
Integrazione
da: Articolo 22 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 4 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[104] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[106] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[107] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[108] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[109] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[110] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[111] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[112] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[113] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[114] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[115] -
Integrazione
da: Articolo 23 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[116] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[117] -
Integrazione
da: Articolo 7 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[118] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[119] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[120] -
Abrogazione
da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[121] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[122] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[123] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[124] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[125] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[126] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[127] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[128] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[129] -
Integrazione
da: Articolo 4 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[130] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[131] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[132] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6.
[133] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 7 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[134] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[135] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[136] -
Integrazione
da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[137] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 7 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[138] -
Integrazione
da: Articolo 26 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 8 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[139] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[140] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[141] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[142] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[143] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[144] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[145] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[146] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[147] -
Integrazione
da: Articolo 27 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[148] -
Integrazione
da: Articolo 11 legge Regione Umbria 22 marzo 1990, n. 6. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[149] -
Integrazione
da: Articolo 28 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[150] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[151] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[152] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[153] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[154] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[155] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[156] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[157] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[158] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[159] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[160] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[161] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[162] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[163] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[164] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 17 aprile 1991, n. 7.
[165] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 17 aprile 1991, n. 7.
[166] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[167] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[168] -
Integrazione
da: Articolo 29 Comma 2 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[169] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[170] -
Abrogazione
da: Articolo 13 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[171] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 14 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.
[172] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 30 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[173] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[174] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 28 agosto 1995, n. 41.
[175] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 30 legge Regione Umbria 1 aprile 1996, n. 9.
[176] -
Abrogazione
da: Articolo 14 legge Regione Umbria 2 agosto 2002, n. 15.
[177] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 14 legge Regione Umbria 28 ottobre 2004, n. 20.