Capo I
Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente
ARTICOLO 4
Azioni di tutela
1.
Le Comunità montane attuano, sulla base degli indirizzi della programmazione provinciale, interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento delle acque e alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, in conformità ai piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183
.
2.
Gli interventi e le azioni di cui al
comma 1
sono stabiliti nel piano di sviluppo socio - economico, con le seguenti priorità:
a)
la sistemazione idrogeologica mediante: la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua; la moderazione delle piene; il contenimento del fenomeno di abbassamento dei suoli e di risalita delle acque lungo i fiumi e falde idriche;
b)
sistemazione idraulico - forestale mediante il rimboschimento dei terreni nudi, la ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi, la conversione dei cedui in boschi di alto fusto, il rinsaldamento del terreno, il consolidamento delle pendici franose e dissestate nonchè le opere costrutture strettamente connesse;
c)
la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterraneee attraverso la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica rurale;
d)
la sistemazione e miglioramento dei pascoli nonchè delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
e)
le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo valorizzano le potenzialità produttive, ricreative, culturali e di tutela dell'ambiente rurale e contribuiscono a promuovere lo sviluppo delle attività agri - turistiche, artigianali, agricole minori, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni socio - economiche nelle zone montane.
4.
Le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75 per cento della spesa sostenuta per le piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, elencate al
comma 2
con riferimento alle proprietà agro - silvo - pastorali, ai seguenti soggetti, in ordine di preferenza:
a)
coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;
b)
imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
c)
consorzi di miglioramento fondiario;
d)
altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.
5.
La realizzazione degli interventi di tutela ambientale nell'ambito delle aree naturali protette, avviene mediante accordi di programmi tra il soggetto gestore dell'area e le Comunità montane territorialmente competenti, che possono affidare la realizzazione ai soggetti di cui al
comma 4
.
ARTICOLO 5
Forme di gestione del patrimonio forestale
1.
Le Comunità montane, nell'ambito delle zone di cui all'
art. 1 comma 2
, d'intesa con i Comuni, le Organizzazione montane e gli altri Enti interessati, realizzano le seguenti forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà demaniale:
a)
apposite convenzioni tra i proprietari;
b)
la costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarto della superficie interessata;
c)
promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.
2.
Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al
comma 1
, mediante apposite convenzioni, possono svolgere specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività :
a)
manutenzione delle superfici agro - forestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestanti, controllo fitosanitario, controllo delle sistemazione idraulico - forestali esistenti nelle strade interne e nei sentieri poderali;
b)
sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori di forestazione, di ricostruzione di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche.
3.
Allo scopo di perseguire le suddette finalità , le Comunità montane possono concedere contributi ai soggetti di cui al
comma 1
, commisurati agli oneri derivanti dalle richiamate attività .
4.
Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle attività di cui al
comma 2
, secondo le modalità ed i limiti di cui all'
art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
, ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.
ARTICOLO 6
Interventi di bonifica
1.
Per l'esecuzione delle opere di bonifica disposte nei relativi Piani comprensoriali di bonifica, di cui alla
legge regionale 25 gennaio 1990 n. 4
, i Consorzi di bonifica ovvero, nel caso in cui il Consorzio non sia costituito, le Comunità montane nonchè gli Enti concessionari, quando non siano in condizione di provvederne direttamente, possono avvalersi dei soggetti di cui all'
art. 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
.
ARTICOLO 7
Prodotti di sottobosco
1.
Nelle zone montane di cui all'
art. 1, comma 3
, la Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'
art. 4, comma 4
della presente legge un contributo regionale nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta al fine di incentivare l'attività produttiva nonchè valorizzare le risorse naturali dei prodotti di bosco e sottobosco, mediante gli interventi di cui all'
art. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55
.
2.
Nelle zone montane medesime, le Comunità montane possono autorizzare la raccolta di muschi ai fini di attività economiche anche in deroga ai limiti stabiliti all'
art. 7 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49
e successive modificazioni, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al
regolamento regionale 1/ 1981
.
Capo II
Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna
ARTICOLO 8
Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture
1.
Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane, concedono contributi fino al 50 per cento, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche, nell'ambito delle zone di cui all'
art. 1 comma 3
.
2.
La Giunta regionale, concede un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta per l'installazione di piccoli generatori comunque azionati o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, nell'ambito delle zone di cui all'
art. 1, comma 3
.
ARTICOLO 9
Cooperazione di montagna
1.
La Giunta regionale, anche in attuazione di specifici piani di settore con particolare riferimento a quelli zootecnico e lattiero - caseario, concede contributi a società cooperative agricole operanti nelle zone di cui all'
art. 1 comma 3
, per le seguenti finalità :
a)
processi di fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione, comunque finalizzata alle sinergie di sistema e di comparto, tese al miglioramento produttivo e gestionale;
b)
interventi per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti attrezzature e macchinari;
c)
progetti di concentrazione produttiva e commerciale anche mediante l'acquisto, in tutto o in parte, delle strutture e delle attività commerciali, del loro recupero economico e produttivo;
d)
costituzione di nuove iniziative cooperativistiche a prevalente presenza di soggetti aventi età non superiore ad anni 40;
e)
sostegno agli organismo associativi di produzione o di servizi operanti in zone marginali, in grado di assolvere un ruolo indispensabile per l'economia delle zone montane e in condizioni di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone medesime.
ARTICOLO 10
Produzione lattiera
1.
Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla vigente normativa.
ARTICOLO 11
Interventi per i giovani agricoltori
1.
Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, si applicano ai residenti delle zone montane, di cui all'
art. 1 comma 3
, i criteri di priorità per le agevolazioni previste dalla
legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34
.
Capo III
Interventi per lo sviluppo del turismo rurale e dell'artigianato rurale
ARTICOLO 12
Promozione turismo rurale
1.
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale, la Regione promuove lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone, di cui all'
art. 1, comma 3
, e contribuiscano alla tutela dell'ambiente rurale.
2.
Le Comunità montane prevedono la concessione di incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al
comma 1
per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico - paesaggistico nonchè per il restauro dei nuclei abitativi rurali.
ARTICOLO 13
Promozione artigianale
1.
Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di soddisfare le esigenze di protezione ambientale, di conservazione dello spazio naturale e paesaggistico, nonchè di adeguare la produzione agricola al fabbisogno dei mercati, la Regione dell'Umbria promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività artigianale e locale nelle zone montane, mediante l'erogazione di benefici contributivi in armonia con quanto disposto dal
Regolamento CEE n. 232/ 91 del Consiglio
del 15 luglio 1991.