Legge regionale 28 agosto 1995, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 28 agosto 1995

Date di vigenza

21/09/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/09/1995
25/04/1996 modifica mostra documento vigente dal 25/04/1996
02/03/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 02/03/2013

Documento vigente dal 21/09/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995 ,n. 41
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della LR 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 06/09/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche all' art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è aggiunto il seguente comma:
 
" 1 bis. La Commissione provinciale è costituita entro un anno dalla data di insediamento dei Consiglio regionale, a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani indette ai sensi dell'art. 7 ".

[5]
ARTICOLO 2

Modifiche al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 42/ 1988

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è così sostituito:
 
" 2. Il decreto presidenziale di cui al comma 1 è emanato entro 90 giorni dall'inizio della legislatura " .

[6]
ARTICOLO 3

Modifiche al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 42/ 1988

1. Il comma 1 dell'art. 23 della LR n. 42/ 1988 è sostituito dal seguente comma:
 
" 1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i termini di cui all'art. 4, comma 1 bis e dura in carica cinque anni ".

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ARTICOLO 4

1. Dopo l' art. 29 della legge regionale n. 42/ 1988 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 29/ bis (Proroga) 1. Con riferimento alla scadenza delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 23 ed ai termini per la loro costituzione, si fa rinvio alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 , in quanto applicabile " .

[8]
ARTICOLO 5

Modifiche all' art. 25 della legge regionale n. 42/ 1988

1. L' art. 25 della legge regionale n. 42/ 1988 è modificato come segue:
 
" 1. Il Presidente convoca la Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.
 
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione, relativamente alla CPA, la seduta è valida con la presenza del presidente e di sei componenti, di almeno quattro titolari di aziende artigiane. Per la CRA è richiesta la presenza del presidente, dei presidenti delle CPA e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c).
 
3. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente
".

ARTICOLO 6

Modifiche alla denominazione del capitolo 5525 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale

1. La denominazione del capitolo 5525 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è sostituita come segue: " Spese per l'elezione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonchè per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio ".

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 agosto 1995

Bracalente

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