link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 50


LEGGE REGIONALE n.50 del 19 dicembre 1995

Date di vigenza

11/01/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/01/1996
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 11/01/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995 ,n. 50
Contributo straordinario alla SASE Spa per il potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio - Perugia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 27/12/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Al fine di potenziare le infrastrutture dell'Aeroporto regionale umbro di S Egidio, la Giunta regionale concede contributi straordinari a favore della Società SASE Spa.

2. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario pari a lire 500.000.000 a favore della SASE Spa per la realizzazione del prolungamento della pista di volo e di tutte le altre opere e investimenti necessari allo sviluppo ed al potenziamento dell'Aeroporto regionale umbro di S Egidio - Perugia.

ARTICOLO 2

Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo, a cura della Giunta regionale, è subordinata alla presentazione del programma di intervento da parte della SASE Spa e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi al capitolo 7430, di nuova istituzione nel bilancio 1995, denominato: " Contributo straordinario alla SASE Spa per il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto regionale di S Egidio - Perugia".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente al fondo globale del capitolo 9710, elenco n. 5 n. ordine 2, del bilancio di previsione 1995.

3. La Giunta regionale - a norma dell' articolo 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e dell' articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 dicembre 1995

Bracalente

[1]