Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3


LEGGE REGIONALE n., n. 3 del 23 gennaio 1996

Documento vigente dal 15/02/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996 , n. 3
Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 31/01/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Funzionamento

1. L' Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari, per l' esplicazione dei loro compiti, la disponibilità di strutture, servizi e personale, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale secondo le norme della presente legge.

[8]
ARTICOLO 2

Strutture e servizi

1. A ciascun gruppo, in proporzione alla sua consistenza numerica, è assegnata una sede arredata ed attrezzata secondo gli standars degli altri uffici del Consiglio regionale.

2. Con apposito atto l' Ufficio di presidenza determina la dotazione, le modalità e i limiti di utilizzo di mezzi di comunicazione e di informazione, quali terminali, telefax, personale computer, fotocopiatrici ed una o più linee telefoniche interne ed esterne.

3. I canoni di noleggio e le spese di utilizzazione delle attrezzature di cui al comma 2 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale entro i limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

[9]
ARTICOLO 3 (1)

Personale

1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico - amministrativo con la seguente dotazione organica:

a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;

c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;

d) se unità per i gruppi di nove consiglieri o più .

2. Le segreterie sono equiparate ad un servizio, ai sensi del vigente ordinamento egli uffici regionali, ed alla loro direzione è preposto un funzionario di VIII qualifica. [11]

ARTICOLO 4

Assegnazione del personale (2)

1. Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l' Ufficio di presidenza su proposta del presidente del Gruppo. [14]

2. Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo  unico regionale[15]     , nonchè tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i Gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall' art. 3 , a contratti di prestazione d' opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun Gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente regionale di VI qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS, INAIL, e TFR. [17]

4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura. [21]

5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell' art. 3 , ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS INAIL e TFR. [24]

ARTICOLO 5

Contributo alle spese di funzionamento

1.   Per le esigenze connesse all' attività dei Gruppi, fermo restando quanto previsto all' art. 4, comma 3 , è istituito per ciascun Gruppo un fondo per il pagamento delle seguenti spese: [28]    

a) stampa manifesti e pubblicazioni;

b) studi convegni e consulenze;

c) postali e telefoniche;

d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza;

e) cancelleria;

f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.

2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile pari a L. 1.200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, più lire 400.000 per ogni consigliere iscritto al Gruppo e all'eventuale somma di cui al comma 5 del precedente art. 4 . [30]

[27]
ARTICOLO 6

Interessi sui conti

1. Gli interessi maturati sui conti di cui all' articolo precedente sono accreditati direttamente dal cassiere al bilancio del Consiglio regionale.

[32]
ARTICOLO 7

Controlli

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all' Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell' art. 5 e secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell' utilizzazione dei fondi erogati nell' anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all' art. 5 e degli eventuali contributi per il personale di cui all' art. 4, terzo comma . Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre.

2. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompresso fra il 1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell' estinzione o della trasformazione del Gruppo. Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare.

4. I beni risultanti dall' inventario, all' inizio della legislatura successiva, sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

[33]
ARTICOLO 8

Regolamento

1. L' Ufficio di presidenza, entro 30 giorni dall' approvazione della presente legge, adotta un regolamento con il quale disciplina tempi e modalità per l' erogazione dei contributi e delle quote di cui agli artt. 4 e 5.

[36]
ARTICOLO 9

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

Copertura finanziaria

1. Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio di previsione dell' esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 gennaio 1996

Bracalente


ALLEGATI:
Tabella A

NOTA DI RIEPILOGO (Anno:_______)
 

 
ENTRATE
 
Contributi per il funzionamento ___________________
 
Contributi per il personale___________________________
 
Totale entrate____________
 

 
USCITE

     
  Personale  consulenze  Studi
 
e
 
convegni  
Libri
 
giornali
 
riviste  
Stampa
 
manifesti
 
pubblicitari  
Postali
 
telef.
 
cancell.  
Trasferte
 
e
 
missioni  

 
Totali
 
 
             

Firmato:
 
(Il,Presidente del Gruppo consiliare)
 
(Il Responsabile della Segreteria)

Note sulla vigenza

[8] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[9] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[10] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 20.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[13] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[14] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[23] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25. - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[27] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[32] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[33] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[34] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[35] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[36] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

Note della redazione

(1) - 

Per l'applicazione del presente articolo vedi il combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 20, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.

(2) - 

Per l'applicazione del presente articolo vedi il combinato disposto degli artt. 18, comma1 e 20, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.