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Legge regionale 25 marzo 1996, n. 7


LEGGE REGIONALE n. 7 (1) del 25 marzo 1996

Date di vigenza

18/04/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/04/1996
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999
27/01/2000 ripristino vigenza mostra documento vigente dal 27/01/2000

Documento vigente dal 18/04/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996 ,n. 7 (1)
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 03/04/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell' art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , come modificato dall' art. 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , sono concedibili fino al 31 dicembre 1996 ".

ARTICOLO 2

1. Il comma 1 dell' art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , come modificato dall' art. 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il termine di cui al primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , già riaperto con il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1995 con l' articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13 , è prorogato al 30 giugno 1996 ".

ARTICOLO 3

1. L' articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell' 8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili fino al 31 dicembre 1996 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 marzo 1996

Il Vice presidente Goracci

Note della redazione

(1) - 

La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma 1, lettera r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta lettera r) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.