Legge regionale 28 agosto 1995, n. 41
LEGGE REGIONALE n.41 del 28 agosto 1995
Documento vigente dal 25/04/1996
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
28 agosto 1995
,n.
41
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
LR 7 novembre 1988, n. 42
- Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
45 del
06/09/1995
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 5
Modifiche all'
art. 25 della legge regionale n. 42/ 1988
1.
L'
art. 25 della legge regionale n. 42/ 1988
è modificato come segue:
"
1. Il Presidente convoca la Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione, relativamente alla CPA, la seduta è valida con la presenza del presidente e di sei componenti, di almeno quattro titolari di aziende artigiane. Per la CRA è richiesta la presenza del presidente, dei presidenti delle CPA e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c).
3. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 28 agosto 1995
Bracalente
[1]