Legge regionale 28 agosto 1995, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 28 agosto 1995

Date di vigenza

21/09/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/09/1995
25/04/1996 modifica mostra documento vigente dal 25/04/1996
02/03/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 02/03/2013

Documento vigente dal 25/04/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995 ,n. 41
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della LR 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 06/09/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [5]
[ ARTICOLO 2 ] [6]
[ ARTICOLO 3 ] [7]
[ ARTICOLO 4 ] [8]
ARTICOLO 5

Modifiche all' art. 25 della legge regionale n. 42/ 1988

1. L' art. 25 della legge regionale n. 42/ 1988 è modificato come segue:
 
" 1. Il Presidente convoca la Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.
 
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione, relativamente alla CPA, la seduta è valida con la presenza del presidente e di sei componenti, di almeno quattro titolari di aziende artigiane. Per la CRA è richiesta la presenza del presidente, dei presidenti delle CPA e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c).
 
3. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente
".

[ ARTICOLO 6 ] [9]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 agosto 1995

Bracalente

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