Legge regionale 1° aprile 1996, n. 8


LEGGE REGIONALE n.8 del 1 aprile 1996

Date di vigenza

25/04/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/04/1996
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 25/04/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 aprile 1996 ,n. 8
Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 norme generali per l' abilitazione all' esercizio delle professioni turistiche. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 10/04/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 1 dell' art. 5 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 " Norme generali per l' abilitazione all' esercizio delle professioni turistiche ", sono aggiunte le seguenti parole: " previo versamento della somma di lire 150.000 a titolo di concorso alle spese di effettuazione degli esami ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 aprile 1996

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. fff) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13