Art. 1
1.
Dopo il
comma 1 dell' art. 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è aggiunto il seguente comma:
"
2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico e amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore
".
Art. 2
1.
Il
comma 2 dell' art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988
. n. 42, è così sostituito:
"
2. Essa è composta da quindici membri che eleggono il presidente, scegliendolo tra i rappresentanti eletti dalle imprese artigiane, ed il vicepresidente
".
2.
Le lettere a), b) ed e) del
comma 3 dell' art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, sono così sostituite:
"
a) dieci rappresentanti eletti dalle imprese artigiane operanti nella provincia, iscritte all' Albo da almeno tre anni;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale, designato dalle organizzazioni stesse; e) due esperti in materia giuridico - amministrativa, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello provinciale
".
Art. 3
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Indizione delle elezioni)
1. Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l' artigianato sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. In esso sono indicati i giorni delle votazioni, nonchè gli orari di apertura e chiusura delle operazioni elettorali.
2. Le elezioni si svolgono contemporaneamente in ciascuna provincia, che è costituita in collegio elettorale".
Art. 4
1.
L'
articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Sistema elettorale)
1. I rappresentanti degli artigiani sono eletti con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L' elezione avviene a scrutinio di lista con sistema maggioritario, attribuendo i quattro/ quinti dei componenti da eleggere alla lista che ottiene il maggior numero di voti e la parte restando alle altre liste, in proporzione ai voti conseguiti da ciascuna lista
"
Art. 5
1.
L'
articolo 7 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Elettorato attivo e passivo)
1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che, al sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni:
a) risultino iscritti all' Albo provinciale delle imprese artigiane;
b) siano stati comunque oggetto di decisione di iscrizione da parte della competente commissione provinciale per l' artigianato.
2. Le imprese in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dal rappresentante legale o da un socio designato dal Consiglio di amministrazione tra quelli che svolgono lavoro personale nel processo produttivo.
3. Sono eleggibili i titolari di imprese artigiane iscritte all' Albo provinciale da almeno tre anni, nonchè i soggetti di cui al comma 2, in possesso dei diritti civili e politici.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data stabilita quale termine utile per la presentazione delle liste dei candidati
".
Art. 6
1.
L'
articolo 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Uffici elettorali provinciali)
1. Presso ciascuna commissione provinciale per l' artigianato è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, l' Ufficio elettorale provinciale, il quale raggruppa tutti i Comuni della provincia, qualunque sia il numero dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.
2. L' Ufficio elettorale provinciale è così composto:
a) un funzionario della Regione di livello inferiore all' ottavo, che ne assume la presidenza;
b) il dirigente dell' ufficio elettorale del Comune capoluogo di provincia, o suo delegato;
c) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, designato dalle stesse;
d) il segretario della commissioni provinciale per l' artigianato, il quale assume le funzioni di segretario dell' Ufficio elettorale provinciale
".
Art. 7
1.
L'
articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Pubblicizzazione delle elezioni)
1. I presidenti delle commissioni provinciali per l' artigianato curano:
a) la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, dei manifesti di indizione delle elezioni, dei manifesti contenenti le liste dei candidati di cui all' art. 11, comma 1, e dei verbali dei risultati delle votazioni;
b) la pubblicizzazione delle elezioni mediante appositi manifesti da affiggere, per quindici giorni consecutivi, negli Albi dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio, a partire dal decimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni di cui all' art. 5.
2. Il manifesto d indizione delle elezioni deve contenere:
a) l' annuncio che sono indette le elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l' artigianato;
b) l' indicazione del termine e delle modalità previste per la presentazione delle liste dei candidati;
c) le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali;
d) ogni altra indicazione eventualmente stabilita nel decreto di indizione
".
Art. 8
1.
L'
articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Elenco degli elettori)
1. I presidenti delle commissioni provinciali per l' artigianato predispongono, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l' elenco delle imprese artigiane aventi diritto al voto.
2. L' elenco di cui al comma 1 deve contenere l' esatta ragione sociale dell' impresa artigiana e l' indicazione del Comune in cui è ubicata la sua sede legale.
3. Le commissioni provinciali per l' artigianato provvedono a ripartire l' elenco di cui al comma 1 tra i Comuni che compongono il territorio provinciale, secondo il criterio della sede legale dell' impresa.
4. Qualora il numero delle imprese artigiane di uno stesso comune sia superiore a mille, vengono predisposti tanti elenchi per ogni mille imprese aventi diritto al voto o frazione superiore a cinquecento, nel rispetto dell' ordine alfabetico; nel caso in cui il numero delle imprese artigiane sia inferiore a cinquanta, le stesse sono accorpate in un unico elenco con quelle del Comune più vicino.
5. I presidenti delle commissioni provinciali per l' artigianato trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai presidenti degli Uffici elettorali provinciali.
6. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, i presidenti degli Uffici elettorali provinciali provvedono a trasmettere ai sindaci dei Comuni ricadenti nella rispettiva provincia l' elenco delle imprese artigiane aventi diritto al voto, nell' ambito dei rispettivi Comuni, unitamente alle schede elettorali ed al manifesto delle liste dei candidati di cui all' art. 13, comma 2.
7. Le schede elettorali debbono essere vidimate da un componente dell' Ufficio elettorale provinciale
".
Art. 9
1.
L'
articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Liste dei candidati)
1. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti non meno di dieci e non più di venti candidati, devono essere presentate, per ciascuna provincia, da un numero di elettori non inferiore a trecento. Le firme dei presentatori, con l' indicazione del luogo e della data di nascita, devono essere autenticate nei lodi di legge. Per le imprese in forma societaria deve essere altresì dichiarato il possesso dei requisiti di cui all' art. 7, comma 2.
2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso di duplicazione, non si tiene conto delle firme apposte.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un simbolo. Di ogni candidato debbono essere indicati, oltre al nome e al cognome, anche il luogo e la data di nascita ed il luogo di residenza.
4. Unitamente alla lista deve essere presentata una dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi di legge e la documentazione che attesti il possesso dei diritti civili e politici e, per gli appartenenti ad imprese societarie, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all' art. 7, comma 2.
5. Le liste dei candidati devono essere presentate agli Uffici elettorali provinciali, entro e non oltre le ore dodici del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice le elezioni.
6. Ogni lista è attribuito un numero progressivo mediante sorteggio. Il segretario dell' Ufficio elettorale provinciale appone su ogni lista la data e l' ora di presentazione e rilascia ricevuta degli atti e dei documenti presentati
".
Art. 10
1.
L'
articolo 12 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Convalida delle liste)
1. L' Ufficio elettorale provinciale, scaduto il termine di cui all' art. 11, comma 5, provvede alla convalida delle liste previa verifica della loro regolarità . A tal fine:
a) accerta che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;
c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;
d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
2. Le liste convalidate, con le eventuali motivate esclusioni, sono affisse presso la sede della commissione provinciale per l' artigianato, entro dieci giorni dal termine di cui all' art. 11, comma 5, per le eventuali contestazioni
".
Art. 11
1.
L'
articolo 13 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Contestazioni)
1. Le contestazioni relative alla convalida delle liste dei candidati devono essere presentate all' Ufficio elettorale provinciale entro quarantotto ore dall' affissione di cui all' art. 12, comma 2, e decise nelle settantadue ore successive.
2. Le liste convalidate sono pubblicate in apposito manifesto da affiggersi per almeno quindici giorni negli Albi dei Comuni, della Provincia, della Camera di commercio ed in appositi spazi murali. Il manifesto, oltre all' elenco delle liste dei candidati ammessi, deve riportare l' indicazione delle date, degli orari e dei luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali
".
Art. 12
1.
L'
articolo 14 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Votazioni)
1. Le votazioni hanno luogo presso le sedi dei Comuni o presso le sedi dei Consigli circoscrizionali e possono essere effettuate durante sei giorni feriali consecutivi, indicati dal decreto presidenziale di indizione delle elezioni, dalle ore otto alle ore quattordici.
2. L' elettore riceve la scheda di votazione dal funzionario comunale all' uopo incaricato dal sindaco, previo accertamento della iscrizione dell' impresa rappresentata nell' elenco di cui all' art. 10 e dietro presentazione di un documento di riconoscimento in caso di validità , i cui estremi vengono annotati nello stesso elenco e convalidati dall' elettore con la propria firma.
3. I soggetti di cui all' art. 7, comma 2, sono tenuti ad esibire la documentazione comprovante la loro qualificazione a rappresentare, in sede di votazione, l' impresa societaria.
4. I Comuni provvedono a predisporre le urne destinate ad accogliere le schede votate ed appositi spazi atti a garantire la segretezza del voto. Le urne sigillate e vidimate dal Segretario comunale o da un funzionario comunale all' uopo incaricato.
5. Il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste di candidati ammesse alla votazione. Possono essere espressi un massimo di tre voti di preferenza fra i candidati della lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata il cognome dei candidati compresi nella lista medesima, aggiungendo il nome in caso di omonimia.
6. Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta.
7. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate mediante impiego degli strumenti e delle procedure informatiche e telematiche eventualmente introdotte per le elezioni amministrative e politiche dalla normativa nazionale.
"
Art. 13
1.
L'
articolo 15 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Compiti dei Comuni)
1. Il Comune garantisce la conservazione delle schede votate, in modo da evitare manomissioni delle stesse.
2. Il Comune, entro le ore venti della giornata di chiusura delle operazioni elettorali, provvede a trasmettere, in apposito plico sigillato, le schede votate, le schede residuate e l' elenco dei votanti agli Uffici elettorali provinciali per le operazioni di scrutinio, unitamente ad un prospetto incaricato delle operazioni di voto, contenente i seguenti dati:
a) numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
b) numero delle schede votate; c) numero delle schede residue.
3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti
".
Art. 14
1.
L'
articolo 16 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Scrutinio)
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell' Ufficio elettorale provinciale delle schede, dell' elenco dei votanti e del prospetto riepilogativo trasmessi dai Comuni.
2. Terminato lo scrutinio, il presidente dell' Ufficio elettorale provinciale certifica il risultato finale nell' apposito verbale, nel quale sono riportati i voti conseguiti da ciascuna lista, le preferenze attribuite ai candidati il numero delle schede bianche e delle schede nulle. Nel verbale viene fatta menzione, inoltre, dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti o non attribuiti, dei reclami e delle decisioni adottate dal presidente dell' Ufficio elettorale provinciale.
3. Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti vengono assegnati i quattro/ quinti dei componenti la commissione provinciale. I restanti componenti sono assegnati, proporzionalmente ai voti ricevuti, alle altre liste.
4. Il verbale di cui al comma 2, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i componenti dell' Ufficio elettorale provinciale.
5. Il presidente dell' Ufficio elettorale provinciale trasmette il verbale al Presidente della Giunta regionale ai fini della costituzione della commissione provinciale per l' artigianato
".
Art. 15
1.
L'
articolo 17 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Proclamazione degli eletti)
1. Nell' ambito di ogni lista, sono proclamati eletti come componenti della commissione provinciale per l' artigianato i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di preferenze è proclamato eletto il candidato più anziano di età
".
Art. 16
1.
L'
articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Ricorsi)
1. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre ricorso scritto al presidente della commissione regionale per l' artigianato, entro il quinto giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti
".
Art. 17
1.
L'
articolo 19 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Dichiarazione di ineleggibilità )
1. In occasione della prima seduta, la commissione provinciale per l' artigianato accerta, in via preliminare, il possesso dei requisiti di cui all' art. 7, comma 3, da parte degli eletti e dichiara la loro decadenza qualora essi difettino in tutto o in parte.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità previste dall' art. 18.
3. Decorsi i termini di cui all' art. 18, il presidente della commissione provinciale per l' artigianato provvede a comunicare al Presidente della Giunta regionale, per la sostituzione, il nominativo del componente decaduto
".
Art. 18
1.
L'
articolo 20 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Nomina di commissari)
1. Qualora il presidente della commissione provinciale per l' artigianato non provveda allo svolgimento dei compiti previsti dal presente capo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali
".
Art. 19
1.
L'
articolo 21 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"
( Compensi e spese)
1. In relazione alla peculiarità dei compiti affidati agli Uffici elettorali provinciali, gli onorari ai presidenti ed ai componenti dei predetti Uffici sono determinati in misura pari a quella prevista dalla vigente normativa nazionale per le elezioni amministrative.
2. Ai Comuni presso i quali si svolgono le operazioni di voto è attribuito, a titolo di rimborso, un corrispettivo di lire duemila per ogni impresa artigiana avente diritto di voto.
3. Le spese per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono a carico del bilancio regionale
".
Art. 21
1.
L'
art. 23 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
è così sostituito:
"
1. La Commissione regionale per l' artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) i presidenti delle commissioni provinciali per l' artigianato;
b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa;
c) cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentativa a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico - finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.
2. I componenti la commissione regionale per l' artigianato eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui all' art. 4, commi 4 e 5
".
Art. 22
1.
Dopo l'
art. 24 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
è aggiunto al cap quarto il seguente articolo:
"
Art. 24- bis (Requisiti da dichiarare) 1. I componenti le commissioni di cui agli artt 4 e 23 della presente legge, devono dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore
".
Art. 23
1.
All'
art. 26 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma:
"
5. Il funzionamento delle commissioni, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalle stesse adottato ed approvato dalla Giunta regionale
".
Art. 24
1.
I commi 1 e 2 dell'
art. 29 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, sono sostituiti dai seguenti commi:
"
1. AI presidenti delle commissioni spetta un gettone di presenza di lire novantamila lorde per ogni giornata di seduta.
2. Ai componenti ed agli esperti esterni di cui al comma 2 dell' art. 3 ed al comma 2 dell' art. 22, spetta un gettone di presenza pari al settanta per cento di quello previsto per il presidente della commissione
".
Art. 25
1.
Nel
comma 9 dell' art. 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, l' ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"
I provvedimenti di cui sopra debbono essere trasmessi, altresì , a tutti i soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui al DL 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla
legge 17 marzo 1993, n. 63
".
2.
Dopo il
comma 9 dell' art. 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è aggiunto il seguente comma:
"
10. Al momento dell' entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'
art. 1, comma 2 della legge n. 63/ 93
, la domanda di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane deve essere munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva al Comune in cui l' impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove l' impresa ha la sede legale
".
Art. 26
1.
Dopo l'
articolo 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è aggiunto il seguente articolo:
"
Art. 31 bis (Semplificazione delle procedure)
1. La Regione promuove la semplificazione amministrativa favorendo l' introduzione di procedure che snelliscono l' iter di iscrizioni all' Albo delle imprese artigiane anche mediante l' istituto dell' auto - certificazione. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui alla
legge n. 63/ 93
ed i Comuni.
2. Il sistema informativo regionale sull' artigianato (SIRA), istituito presso l' Ufficio artigianato e cooperazione ai sensi dell'
art. 44 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5
, acquisisce tutte le informazioni utili al monitoraggio delle politiche a favore del comparto artigiano.
3. La Regione può incaricare i Comuni o altri soggetti di svolgere rilevazioni periodiche con criteri di volta in volta indicati, ai fini della revisione e dell' aggiornamento periodico dell' Albo delle imprese artigiane
".
Art. 29
1.
Il
comma 5 dell' art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è sostituito dal seguente comma:
"
5. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti massimi e minimi di seguito indicati, in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:
a) da lire quattrocentomila a lire quattro milioni nei casi di:
1) omessa richiesta di iscrizione all' Albo da parte di imprese aventi i requisiti previsti, in violazione dei commi 1 e 2 dell'
art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433
o iscrizione tardiva, oltre il termine di cui alla lettera e) sub 1) del presente comma;
2) omessa denuncia di sospensione o cessazione dell'attività , nonchè di modificazione di requisiti sostanziali dell' impresa artigiana;
3) omessa comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati di cui al comma 2 dell' art. 35;
b) da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, nei casi di:
1) esercizio di attività artigiana da parte di soggetti non in possesso dei requisiti artigiani;
2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all' Albo ovvero di qualsiasi altro soggetto, del riferimento all' artigianato nella ditta, nell' insegna o nel marchio;
c) da lire centomila a lire un milione, nei casi di:
1) ritardata richiesta di iscrizione entro novanta giorni; 2) omessa comunicazione alla commissione provinciale, da parte di consorzi o società consortili iscritti all' Albo, della perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate;
d) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila nei casi di:
1) denuncia inesatta o non veritiera, relativamente a quanto disposto dal comma 1 dell' art. 33;
2) inesatta o non veritiera comunicazione dei dati di cui al comma 2 dell' art. 35;
3) ritardata comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati di cui al comma 2, dell' art. 35;
e) da lire trecentomila a lire tre milioni nei casi di:
1) ritardata richiesta di iscrizione oltre novanta giorni e non oltre centottanta giorni;
2) dichiarazione falsa, o non veritiera, relativamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f) e g), dell' art. 31, così come sostituito dall'
art. 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6
, salvo che il fatto non costituisca illecito penale
".
2.
Dopo il
comma 5 dell' art, 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è aggiunto il seguente comma:
"
6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono impiegate dalla Regione per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane, nonchè l' espletamento delle funzioni affidate alle commissioni provinciali ed alla commissione regionale per l' artigianato
".
Art. 30
1.
Il
comma 1 dell' art. 41 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, è sostituito dal seguente:
"
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 5525 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato " Spese per l' elezione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l' artigianato, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonchè la tenuta dell' Albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso delle spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio
".
Art. 32
Norme transitorie e finali
1.
In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali per l' artigianato sono costituite entro
150 giorni [4]
dalla data di entrata in vigore della stessa.
2.
Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.
3.
I provvedimenti emanati in base alla preesistente normativa ai fini dell' indizione delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani in seno alle commissioni provinciali per l' artigianato sono revocati.