Legge regionale 27 giugno 1996, n. 14


LEGGE REGIONALE n.14 del 27 Giugno 1996

Date di vigenza

13/07/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/07/1996
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 13/07/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Giugno 1996 ,n. 14
Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 28/06/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 3 dell' art. 3 della LR 28 agosto 1995, n. 39 , è sostituito dal seguente:
 
" I produttori di cui all' art. 2 possono aderire esclusivamente ad una associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell' art. 4 ".

ARTICOLO 2

1. Al comma i) dell' art. 10 dopo la lett h) si aggiunge:
 
" i) un rappresentante dell' Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l' innovazione in agricoltura (ARUSIA) ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 giugno 1996

Bracalente

[1]