Art. 1
1.
L'
art. 3 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 3.
(Compiti della Consulta)
1. La Consulta regionale per l' utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte in materia di difesa dei consumatori ed utenti;
b) propone alla Giunta regionale l' effettuazione di indagini, studi e ricerche per la tutela dei cittadini consumatori e dell' ambiente;
c) esprime pareri sui progetti e sulle richieste di contributi regionali per l' attività delle Associazioni
dei consumatori iscritte all' Albo regionale;
d) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione su stampa e su emittenti radiotelevisive pubbliche e private di cui all' art. 5, predisposti dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le Associazioni di difesa dei consumatori ed utenti, iscritte nell' Albo regionale di cui all' art. 7;
e) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenze in materia di difesa dei consumatori e dell' ambiente
".
Art. 3
1.
L'
art. 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 6.
(Concessione di contributi alle associazioni di consumatori ed utenti)
1. La Giunta regionale eroga contributi fino a un massimo del trenta per cento dei fondi disponibili per l' attività e l' organizzazione delle Associazioni iscritte all' Albo regionale di cui all' art. 7, su domanda delle Associazioni stesse, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. I contributi regionali sono erogati sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale su parere della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo, con riferimento all'
art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
.
2. La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti di ricerca, secondo le procedure indicate nei commi successivi.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori di cui all' art. 7 sono tenute a far pervenire i progetti di ricerca concernenti la tutela dei consumatori. Tali progetti vanno corredati da una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto, del relativo preventivo di spesa, di una relazione concernente l' attuazione dei progetti approvati nel precedente esercizio e del rendiconto delle spese sostenute.
4. Entro il 31 marzo, sentito il parere della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo, la Giunta regionale delibera in merito all' assegnazione dei contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate.
5. Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alla vigente normativa regionale attuativa della
legge 7 agosto 1990, n. 241
".
Art. 4
1.
Dopo l'
art. 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
, è aggiunto il seguente:
"
Art. 6 bis.
(Sportello del consumatore)
1. Presso la Giunta regionale è istituito lo " Sportello del consumatore" .
2. Lo sportello ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazioni e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori.
3. Il Servizio è gestito dalle Associazioni dei consumatori iscritte all' Albo regionale di cui all' art. 7, sulla base di apposita convenzione con la Regione dell' Umbria.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell' ambito dell' attività dello sportello.
5. La documentazione di cui al comma 4 va corredata da una relazione dettagliata sull' attività svolta dallo sportello nel precedente esercizio
".
Art. 5
1.
L' art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 , è sostituito dal seguente
:
"
Art. 10.
(Norma finanziaria)
1. all' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese, di cui all' art. 9 bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560 iscritto nel bilancio regionale.
2. All' onere per l' espletamento dei compiti dell' Osservatorio dei prezzi e dei consumi, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 5690, denominato " Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio", iscritto al bilancio regionale.
3. Per la concessione di contributi finalizzati per la funzionalità e l' organizzazione delle Associazioni iscritte all' Albo e per il finanziamento di specifici progetti in materia di tutela dei consumatori, è autorizzata, per l' anno 1996, la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all' esistente cap. 5701 dello stato di previsione della spesa.
4. Per l' espletamento dei compiti della Regione dell' Umbria, di cui agli artt. 3 bis e 5, è autorizzata per l' anno 1996 la spesa di 20.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 5685 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale (Tit 1 - sez 10 - rubr 49 - categ 4), denominato: " Interventi per iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori".
5. Per l' attività dello " Sportello del consumatore", è autorizzata per l' anno 1996 la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo di nuova istituzione 5702 del bilancio preventivo regionale (Tit 1 - sez 10 - rubr 40 - categ 5) denominato: " Spese di funzionamento dello Sportello del consumatore". A tale capitolo potranno affluire finanziamenti e contributi da parte di altre Amministrazioni, Enti e Associazioni pubbliche e private.
6. All' onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai precedenti commi 3), 4) e 5) si fa fronte quanto a lire 20.000.000 mediante pari riduzione, sia in termini di competenza dell' esistente cap. 5680 e quanto a lire 40.000.000 con lo stanziamento esistente al precedente cap. 5701.
7. Per gli anni dal 1997 in poi la spesa di cui alla presente legge sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma del
secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
. Al bilancio preventivo regionale dell' anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella cassa:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 5685 (ni): Interventi per iniziative, indagini studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori L 20.000.000
Cap. 5702 (ni): Spese di funzionamento dello sportello del consumatore L 40.000.000
Totale L 60.000.000
In diminuzione
Cap. 5680: Spese per studi, indagini, rilevazioni compiute dalla Consulta per la utenza ed il consumo in materia di difesa dei consumatori ed utenti e sull' andamento e la struttura dei prezzi e dei consumi L 20.000.000
Cap. 5701: Contributo della Regione a favore dei consumatori e di utenti per il sostegno dell' associazionismo e del volontariato nel settore del commercio (
art. 6 - legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
) L 40.000.000
Totale L 60.000.000"