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Legge regionale 12 luglio 1996, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 12 luglio 1996

Date di vigenza

01/08/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/08/1996
01/06/2000 modifica mostra documento vigente dal 01/06/2000
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 01/08/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996 ,n. 16
Abrogazione dell' art. 26 della LR 10 aprile 1995, n. 28 - Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 17/07/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 26 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è abrogato.

2. I Piani urbanistici comprensoriali approvati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla stessa data.

3. Il documento preliminare per il Piano territoriale di coordinamento provinciale, di cui all' art. 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è predisposto dalle Province entro nove mesi dall' entrata in vigore della presente legge. [4]


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 luglio 1996

Bracalente

[1]