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Legge regionale 19 luglio 1996, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 19 Luglio 1996

Date di vigenza

08/08/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/08/1996
02/12/1999 modfica mostra documento vigente dal 02/12/1999
24/10/2002 abrogazione mostra documento vigente dal 24/10/2002

Documento vigente dal 08/08/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1996 ,n. 19
Ulteriori modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 24/07/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , recante "Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali ", già modificata dalla legge regionale 5 aprile 1995, n. 23 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 1
 
(Disposizioni generali).
 
1. Il controllo della Regione sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato, in attuazione dell' art. 130 della Costituzione e dell' art. 75 dello Statuto, dal Comitato regionale di controllo, secondo le norme contenute nella presente legge e nelle leggi statali.
 
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
 
3. La legge regionale disciplina l' eventuale articolazione del Comitato in sezioni
".

ARTICOLO 2

1. L' art. 2 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , recante: "Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli attidegli enti locali", già modificata dalla legge regionale 5 aprile 1995, n. 23 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 2
 
(Sede del Comitato di controllo).
 
1. Il Comitato regionale ha sede nel capoluogo della regione
".

ARTICOLO 3

1. L' articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3
 
(Competenze).
 
1. Il Comitato regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti:
 
a) delle province, dei circondari, dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane;
 
b) dei consorzi tra enti locali;
 
c) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
 
d) delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate.
 
2. La legge regionale può inoltre attribuire al Comitato regionale il controllo di legittimità sugli atti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione
".

ARTICOLO 4

1. Al comma 1, dell' art. 4 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " e delle sezioni " sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell' art. 4 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , sono sostituiti dai seguenti:
 
" 2. Il Comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione della elezione dei componenti di competenza del Consiglio regionale e della designazione degli altri componenti da parte degli organi competenti ed è insediato entro i successivi trenta giorni.
 
3. Il Comitato regionale di controllo è rinnovato integralmente nei casi previsti dall' art. 42, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Esso esercita le funzioni fino all' insediamento del nuovo Comitato
".

ARTICOLO 5

1. Il comma 1 dell' art. 8 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Presidente del Comitato è eletto nell' adunanza d' insediamento, prima che si deliberi su qualsiasi altro oggetto. Fino al momento della elezione, la seduta è presieduta dal componente eletto dal Consiglio regionale più anziano di età ".

ARTICOLO 6

1. Il testo dell' art. 9 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Presidente del Comitato convoca e dirige il collegio, formulando l' ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e ogni decisione del Collegio, cura l' esecuzione delle decisioni adottate dallo stesso ed esercita ogni altra funzione necessaria ad assicurare l' ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori dell' organo di controllo. Il Presidente, inoltre, mantiene i rapporti con gli organi della Regione e vigila sul funzionamento degli uffici.
 
2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente. In assenza di quest' ultimo, dal componente effettivo eletto dal Consiglio regionale più anziano di età ; in caso di assenza o impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, dal componente elettivo supplente più anziano di età
".

ARTICOLO 7

1. Il comma 1 dell' art. 10 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Comitato stabilisce il calendario delle sedute ordinarie, che hanno luogo in giorni e ore prestabilite, coincidenti con gli orari degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ".

ARTICOLO 8

1. Al comma 1 dell' art. 12 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " e delle sezioni " sono soppresse.

ARTICOLO 9

1. Il testo dell' art. 14 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto il funzionario regionale che esercita le funzioni di segretario del Comitato regionale di controllo, nonchè il suo sostituto per i casi di assenza o impedimento ".

ARTICOLO 10

1. Al comma 1 dell' art. 15 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " o delle sezioni " sono soppresse.

ARTICOLO 11

1. Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. I dipendenti regionali componenti gli organi degli enti di cui all' art. 3 non possono prestare servizio presso il comitato regionale di controllo ".

ARTICOLO 12

1. Al comma 2 dell' art. 24 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " o delle sezioni " sono soppresse.

[2]
ARTICOLO 13

1. L' art. 26 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 26
 
(Banca dati).
 
1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita la banca dati delle informazioni sugli atti e sull' attività di controllo, con funzione di supporto all' attività dell' organo e di riferimento conoscitivo per gli enti locali ai fini della elaborazione dei propri atti amministrativi.
 
2. I dati di cui al comma 1 sono altresì trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale di
 
supporto conoscitivo delle attività regionali
".

ARTICOLO 14

1. L' art. 27 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 27
 
(Raccordo con gli organi della Regione).
 
1. L' organo di controllo è autonomo nell' esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
 
2. Il Presidente del Comitato regionale di controllo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione riassuntiva concernente l' attività di controllo svolta.
 
3. La relazione è predisposta dal Presidente del Comitato, sentito quest' ultimo.
 
4. Nella relazione, oltre una sintetica descrizione dei dati concernenti l' attività svolta, viene espressa una valutazione complessiva sull' attività medesima, con l' indicazione delle eventuali problematiche emerse e degli orientamenti adottati, nonchè una valutazione sulla dotazione e sulla organizzazione degli uffici.
 
5. Il Presidente del Comitato può essere convocato presso gli organi di cui al comma 2, al fine di illustrare al relazione e fornire gli opportuni chiarimenti.
 
6. La relazione è sottoposta, con le eventuali osservazioni della Giunta regionale, all' esame del Consiglio che assume le iniziative dirette ad assicurare il miglior funzionamento dell' attività di controllo
".

ARTICOLO 15

1. Al comma 1 dell' art. 28 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " e delle sue sezioni ", sono soppresse.

ARTICOLO 16

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " o della sezione in questione " sono soppresse.

ARTICOLO 17

1. Il comma 1 dell' articolo 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è così sostituito:
 
" 1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo spetta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza nella seguente misura.
 
a) Presidente L. 230.000
 
b) Vice presidente L. 180.000
 
c) Componenti effettivi e supplenti L. 150.000
 
Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale, sulla base dell' inflazione programmata
".

2. Al comma 2 dell' art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , le parole " e delle sezioni " sono soppresse.

3. Ai commi 4 e 5 dell' art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , come sostituiti dall' art. 1 della legge 5 aprile 1995, n. 23 , le parole " e delle sezioni " sono soppresse.

ARTICOLO 18

Norma transitoria

1. Le funzioni di controllo di cui all' art. 3 sono esercitate dal Comitato regionale di controllo a partire dal 1 ottobre 1996.

2. Fino a tale data le funzioni di controllo sono svolte, oltre che dal Comitato regionale, dalle sezioni decentrate istituite presso ciascun capoluogo di provincia ai sensi della previgente normativa.

3. Ai fini di cui al comma 1 gli atti adottati a partire dal 1 ottobre 1996 e da sottoporre a controllo ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge sono inviati al Comitato regionale.

4. Gli atti adottati prima della data di cui al comma 3 sono inviati alla sezione territorialmente competente che continua ad esercitare le funzioni di controllo, relativamente ai predetti atti, non oltre il 30 settembre 1996. A tale data i procedimenti eventualmente ancora pendenti presso le sezioni sono trasferiti al Comitato regionale.

5. Ai componenti delle sezioni territoriali sono corrisposte, dall' entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 1996, le indennità e i rimborsi spese di cui all' art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , come integrato dall' art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 23 .

6. Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per la costituzione del nuovo Comitato regionale di controllo ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , come sostituito dall' art. 4 della presente legge. Fino all' insediamento del nuovo Comitato e, comunque, non oltre i termini prescritti dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , il controllo è esercitato dal Comitato regionale in carica.

7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge approva un programma di riorganizzazione degli uffici del Comitato regionale di controllo e adotta i conseguenti provvedimenti, previa informazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche relativamente all' assegnazione del personale in servizio presso gli uffici del Comitato regionale e delle sue attuali sezioni presso altre strutture regionali ovvero presso gli enti destinatari di attribuzione e delega di funzioni regionali, in entrambi i casi con sede nella stessa provincia.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1996

Bracalente

[1]