Legge regionale 26 novembre 1996, n. 28
LEGGE REGIONALE n.28 del 26 Novembre 1996
Documento vigente dal 29/11/1996
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
26 Novembre 1996
,n.
28
Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla L.R. 11 dicembre 1991, n. 31.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
53 del
28/11/1996
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Progetti - obiettivo
1.
I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31
, per la realizzazione di progetti - obiettivo, a seguito delle selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408, sono prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme sulla organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza, attuativa del
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, non oltre il 30 aprile 1997.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1.
La spesa per l' attuazione della presente legge per l' anno 1996 trova disponibilità nello stanziamento previsto al cap. 283 del corrente bilancio di previsione.
2.
L' onere relativo all' anno 1997 farà carico al medesimo cap. 283 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (riferimento bilancio pluriennale 1061071).
Perugia, 26 novembre 1996
Bracalente
[1]