Legge regionale 26 novembre 1996, n. 28


LEGGE REGIONALE n.28 del 26 Novembre 1996

Date di vigenza

29/11/1996 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/11/1996
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 29/11/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Novembre 1996 ,n. 28
Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla L.R. 11 dicembre 1991, n. 31.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 28/11/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Progetti - obiettivo

1. I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31 , per la realizzazione di progetti - obiettivo, a seguito delle selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408, sono prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme sulla organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza, attuativa del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, non oltre il 30 aprile 1997.

ARTICOLO 2

Norma finanziaria

1. La spesa per l' attuazione della presente legge per l' anno 1996 trova disponibilità nello stanziamento previsto al cap. 283 del corrente bilancio di previsione.

2. L' onere relativo all' anno 1997 farà carico al medesimo cap. 283 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (riferimento bilancio pluriennale 1061071).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 novembre 1996

Bracalente

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