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Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 30


LEGGE REGIONALE n.30 del 18 Dicembre 1996

Date di vigenza

08/01/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/01/1997
01/01/2002 abrogazione mostra documento vigente dal 01/01/2002

Documento vigente dal 08/01/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Dicembre 1996 ,n. 30
Integrazione dell' art. 18 della LR 8 agosto 1996, n. 20. Disciplina dell' organizzazione turistica regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 24/12/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 3 dell' art. 18 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 , sono aggiunte le seguenti parole: " Possono altresì , compiere tutti gli atti eccedenti la gestione ordinaria, previa autorizzazione della Giunta regionale ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 dicembre 1996

Bracalente

[1]