Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1.
Allo scopo di favorire l'equilibrio funzionale e insediativi delle strutture commerciali con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, la presente legge detta norme per la pianificazione urbanistica ai fini indicati dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426
.
2.
La presente legge si applica agli immobili nei quali è svolta in qualsiasi forma attività di cessione di prodotti al dettaglio, ivi comprese le cooperative di consumo, con esclusione delle sole attività di cessione di prodotti all'ingrosso.
Art. 2
Contenuti degli strumenti urbanistici generali
1.
Gli strumenti urbanistici generali dettano prescrizioni e modalità per l'insediamento di esercizi commerciali nel rispetto dei requisiti e degli standards di cui alla presente legge e in relazione alla ubicazione degli esercizi, alle diverse tipologie funzionali, alle destinazioni d'uso delle aree circostanti, al grado di urbanizzazione e alle necessità di spazi pubblici e di servizi.
2.
Il piano regolatore generale individua le zone del territorio comunale da riservare ad attività commerciali, e quelle nelle quali sono ammessi insediamenti commerciali e detta le prescrizioni relative, ai sensi dell'
art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 55
, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico attuativo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. Per i casi di intervento diretto il piano specifica:
a)
la viabilità di transito e di penetrazione interna nonchè le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento degli standards stabiliti dalla presente legge;
b)
le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento o dei sistemi di rimozione dei rifiuti solidi e liquidi, nonchè quelli di approvvigionamento con particolare riferimento a quello idrico ed energetico;
c)
le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree.
3.
I Comuni individuano gli ambiti del proprio territorio nei quali il mutamento d'uso degli edifici volto alla destinazione commerciale, attuato senza opere edilizie, è subordinato ad autorizzazione edilizia.
4.
Il rilascio della concessione edilizia per insediamenti commerciali con superfice lorda di calpestio superiore a mq 3.000, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intero comparto nel quale è compreso il lotto con destinazione commerciale.
5.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti le varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, aventi per oggetto previsioni di insediamenti commerciali superiori a 1.500 mq di superficie lorda di calpestio, sono adottate previo parere dei Comuni contermini. A tale scopo il Comune interessato convoca ai sensi dell'
art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un
a conferenza dei servizi, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
Strumenti urbanistici vigenti.
1.
Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, individuino immobili da destinare in tutto od in parte ad insediamenti commerciali, aventi superficie lorda di calpestio maggiore di 1.500 mq, fino all'adeguamento degli stessi strumenti urbanistici alle prescrizioni di cui alla presente legge, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano attuativo di cui all'
art. 4
esteso all'intero comparto nel quale è compreso il lotto con destinazione commerciale, anche se non espressamente previsto dallo strumento urbanistico generale vigente. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, provvede alla perimetrazione del comparto.
2.
Qualora vengano chiesti ampliamenti di insediamenti preesistenti con superfici lorde di calpestio maggiori di mq 1.500, ovvero quando, per effetto di ampliamenti successivi, gli insediamenti esistenti raggiungano il limite di superficie lorda di calpestio appena indicata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano attuativo di cui all'
art. 4
, ovvero all'adeguamento di quello preesistente, se già approvato prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Piani attuativi
1.
I piani attuativi sono redatti, oltre che in conformità alla presente legge, anche alle indicazioni programatiche e di urbanistica commerciale regionali ed al piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426
, nonchè , in assenza di questo, ai criteri stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi del DL 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, nella
legge 27 marzo 1987, n. 121
, e contengono, oltre alla documentazione prescritta in via generale per gli strumenti urbanistici esecutivi:
a)
la puntuale localizzazione degli esercizi commerciali, la relativa superficie lorda di calpestio e la tipologia commerciale prevista; la localizzazione delle ulteriori destinazioni d'uso eventualmente previste dallo strumento urbanistico generale nel comparto;
b)
la puntuale localizzazione e quantificazione degli standards di cui all'
art. 7
;
c)
le soluzioni tecniche per la transitabilità e accessibilità pedonale e veicolare nel rispetto del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche;
d)
la relazione tecnica e descrittiva concernente gli aspetti inerenti la compatibilità dell'insediamento commerciale con il territorio circostante, esteso all'intera zona d'influenza dell'insediamento stesso; l'analisi delle strutture e servizi esistenti, con particolare riguardo al carico di mobilità indotto dall'insediamento in rapporto alla capacità e livello funzionale delle infrastrutture di trasporto esistenti; le proposte di soluzione per il superamento delle carenze infrastrutturali riscontrate; la verifica di coerenza con le previsioni contenute nei piani del traffico veicolare previsti dall'
art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
;
e)
le modalità per la realizzazione delle opere, servizi ed infrastrutture previste dal piano, mediante apposita convenzione;
f)
l'indicazione del titolo da cui discende la disponibilità delle aree a parcheggio;
g)
l'assenso preliminare dell'Ente proprietario della strada alla realizzazione di nuovi accessi sulla stessa, se necessari.
2.
L'ampliamento della superficie lorda di calpestio determina la revisione della convenzione e il conseguente adeguamento degli oneri e delle cessioni in essa previsti.
3.
Salva diversa determinazione prevista nella convenzione, la modifica della destinazione d'uso determina la decadenza della convenzione stessa quando la nuova destinazione implichi incremento della necessità di spazi a parcheggio e, comunque, mutamento degli standards, così come definiti dall'
art. 7
.
4.
L'avvenuta approvazione dei piani attuativi di cui al
comma 3 dell'articolo 2
e comunque le modifiche di destinazione d'uso previste dall'
articolo 9
, sono comunicate alle associazioni di categoria del commercio riconosciute a livello nazionale rappresentate nel CNEL.
Art. 5
Concessione ed autorizzazione edilizia.
1.
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi edilizi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali esistenti non subordinati a piano attuativo, la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata previa verifica del rispetto della sussistenza degli standards di cui alla presente legge.
2.
Il richiedente deposita, oltre al titolo da cui deriva la disponibilità delle aree a parcheggio, atto unilaterale d'obbligo a mantenere tale destinazione delle aree per tutta la durata dell'esercizio commerciale, debitamente trascritto nei registri immobiliari. Qualsiasi ampliamento è consentito subordinatamente alla disponibilità degli spazi a parcheggio determinati dall'ampliamento stesso.
3.
Nei progetti allegati all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia sono indicate le diverse destinazioni d'uso, differenziando le superfici destinate alla vendita, ad uffici, a depositi o magazzini, a servizi e parcheggi, al carico e allo scarico delle merci, nonchè a verde.
Art. 6
Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale.
1.
L'approvazione del Piano attuativo nonchè il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a superfici da destinare ad esercizi di vendita di cui agli artt. 26 e 27 della
legge 11 giugno 1971, n. 426
, sono subordinate alla preventiva acquisizione del nulla osta della Giunta regionale ed all'autorizzazione amministrativa di cui al
comma 3
.
2.
Il Sindaco, all'atto della trasmissione alla Giunta regionale dell'istanza di nulla osta, così come previsto dall'
art. 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426
, esprime il parere sentita la commissione edilizia ai fini del rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alle destinazioni d'uso degli edifici e dei regolamenti locali.
3.
L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita, può essere rilasciata soltanto in conformità agli strumenti urbanistici e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni previste dall'
art. 7
in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.
4.
Nelle ipotesi in cui l'attività commerciale è subordinata alla comunicazione al Sindaco, nella relazione allegata è asseverato anche il rispetto degli standards di cui alla presente legge.
Art. 7
Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali
1.
La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, disciplinata dalla normativa statale, è determinata ogni cento mq di superficie totale lorda di calpestio per il commercio al dettaglio. Nei casi di insediamento nei centri storici e nelle zone residenziali edificate la dotazione minima di aree è stabilita nella misura dell'ottanta per cento della superficie lorda di calpestio. La dotazione minima di aree per attrezzature dovrà essere destinata a parcheggio in misura non inferiore al cinquanta per cento e non superiore all'ottanta per cento in relazione all'ubicazione e alla tipologia di vendita.
2.
La previsione in un unico comparto o immobile di un numero di esercizi di vendita uguale o superiore a otto comporta l'applicazione degli standards di cui al presente articolo. A.
3.
Le attività commerciali all'ingrosso che svolgono anche commercio al dettaglio sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standards di cui al presente articolo.
4.
La dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire la localizzazione degli esercizi commerciali deve essere conforme all'allegato A della presente legge.
5.
Ai fini degli standards di cui al
comma 1
, sono computabili, oltre alle superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'asservimento ad uso pubblico disciplinato con convenzione o atto d'obbligo, nelle proporzioni definite dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.
6.
In sede di adeguamenti degli strumenti urbanistici ovvero in occasione della redazione dei piani regolatori, i Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato, quota parte delle aree a parcheggio, previste dalla presente legge, siano sostituite da servizi e infrastrutture, comunque a carico dell'operatore, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.
7.
Le strutture commerciali di media e grande distribuzione, superiori a 600 mq di superficie totale lorda di calpestio, sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche minime di compatibilità ambientali e funzionali con l'area, nonchè con le infrastrutture esistenti o di progetto, di cui all'Allegato
Art. 8
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa
1.
Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto, anche parziale, degli standards previsti ed accertati all'atto del rilascio del nulla osta regionale, il sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'
art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426
ed invita l'interessato a provvedere all'adeguamento, assegnando il termine massimo di un anno. Decorso inutilmente il termine, il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.
2.
Il Sindaco, entro 30 giorni, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1
.
Art. 9
Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali
1.
La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è ammissibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a)
conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi e ai regolamenti edilizi;
b)
conformità al piano regionale e al piano comunale del commercio; c) presenza degli standards di cui all'
art. 7
.
2.
Le modifiche delle destinazioni d'uso per l'insediamento di attività commerciali, qualora ancorchè in assenza di opere comportino mutamenti degli standards, sono soggetto ad autorizzazioni del Sindaco, rilasciata in conformità alla legge regionale emanata in attuazione dell'
art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
.
Art. 10
Misure di salvaguardia e norme transitorie.
1.
Fino a quando i Comuni non hanno adeguato i propri strumenti urbanistici generali alle prescrizioni di cui alla presente legge, non possono essere adottate nuove previsioni che comportino incremento delle superfici commerciali previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Fino alla approvazione del nuovo piano urbanistico territoriale, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli indirizzi regionali per la programmazione della rete distributiva e delle indicazioni di urbanistica commerciale, i Comuni possono adottare piani regolatori generali o varianti a quelli vigenti che comportino destinazioni commerciali per insediamenti con superficie lorda di calpestio non maggiore di mq 1.500.
3.
In deroga al limite disposto al
comma 2
, possono essere previste nuove destinazioni commerciali per insediamenti con superficie totale lorda di calpestio fino a mq 3.000, soltanto qualora si tratti di rilocalizzazioni e quando, nel rispetto di quanto stabilito al
comma 5 dell'art. 2
, ricorrano i seguenti requisiti:
a)
utilizzazione di edifici preesistenti in ambiti territoriali già dotati dei servizi e delle infrastrutture necessarie, con particolare riferimento a quella viaria;
b)
disponibilità degli spazi a parcheggio pubblico nelle dimensioni e caratteristiche previste all'
articolo 7
ed all'allegato A della presente legge anche in aree confinanti o contigue a quelle interessate dall'intervento e ad esso riservate.
4.
Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono integrate entro 90 giorni con la documentazione attestante l'adempimento alle prescrizioni ed ai requisiti di cui alla presente legge. I termini previsti per il rilascio del nulla osta decorrono dalla data degli adempimenti.