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Legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 7 gennaio 1997

Date di vigenza

23/01/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/01/1997
13/11/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 13/11/1997

Documento vigente dal 23/01/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1997 ,n. 1
Prime norme di urbanistica commerciale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 08/01/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità  e ambito di applicazione

1. Allo scopo di favorire l'equilibrio funzionale e insediativi delle strutture commerciali con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, la presente legge detta norme per la pianificazione urbanistica ai fini indicati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 .

2. La presente legge si applica agli immobili nei quali è svolta in qualsiasi forma attività  di cessione di prodotti al dettaglio, ivi comprese le cooperative di consumo, con esclusione delle sole attività  di cessione di prodotti all'ingrosso.

Art. 2

Contenuti degli strumenti urbanistici generali

1. Gli strumenti urbanistici generali dettano prescrizioni e modalità  per l'insediamento di esercizi commerciali nel rispetto dei requisiti e degli standards di cui alla presente legge e in relazione alla ubicazione degli esercizi, alle diverse tipologie funzionali, alle destinazioni d'uso delle aree circostanti, al grado di urbanizzazione e alle necessità  di spazi pubblici e di servizi.

2. Il piano regolatore generale individua le zone del territorio comunale da riservare ad attività  commerciali, e quelle nelle quali sono ammessi insediamenti commerciali e detta le prescrizioni relative, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 55 , individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico attuativo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. Per i casi di intervento diretto il piano specifica:

a) la viabilità di transito e di penetrazione interna nonchè le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento degli standards stabiliti dalla presente legge;

b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento o dei sistemi di rimozione dei rifiuti solidi e liquidi, nonchè quelli di approvvigionamento con particolare riferimento a quello idrico ed energetico;

c) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree.

3. I Comuni individuano gli ambiti del proprio territorio nei quali il mutamento d'uso degli edifici volto alla destinazione commerciale, attuato senza opere edilizie, è subordinato ad autorizzazione edilizia.

4. Il rilascio della concessione edilizia per insediamenti commerciali con superfice lorda di calpestio superiore a mq 3.000, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intero comparto nel quale è compreso il lotto con destinazione commerciale.

5. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti le varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, aventi per oggetto previsioni di insediamenti commerciali superiori a 1.500 mq di superficie lorda di calpestio, sono adottate previo parere dei Comuni contermini. A tale scopo il Comune interessato convoca ai sensi dell' art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un a conferenza dei servizi, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Strumenti urbanistici vigenti.

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, individuino immobili da destinare in tutto od in parte ad insediamenti commerciali, aventi superficie lorda di calpestio maggiore di 1.500 mq, fino all'adeguamento degli stessi strumenti urbanistici alle prescrizioni di cui alla presente legge, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano attuativo di cui all' art. 4 esteso all'intero comparto nel quale è compreso il lotto con destinazione commerciale, anche se non espressamente previsto dallo strumento urbanistico generale vigente. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, provvede alla perimetrazione del comparto.

2. Qualora vengano chiesti ampliamenti di insediamenti preesistenti con superfici lorde di calpestio maggiori di mq 1.500, ovvero quando, per effetto di ampliamenti successivi, gli insediamenti esistenti raggiungano il limite di superficie lorda di calpestio appena indicata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano attuativo di cui all' art. 4 , ovvero all'adeguamento di quello preesistente, se già  approvato prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Piani attuativi

1. I piani attuativi sono redatti, oltre che in conformità  alla presente legge, anche alle indicazioni programatiche e di urbanistica commerciale regionali ed al piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , nonchè , in assenza di questo, ai criteri stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi del DL 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121 , e contengono, oltre alla documentazione prescritta in via generale per gli strumenti urbanistici esecutivi:

a) la puntuale localizzazione degli esercizi commerciali, la relativa superficie lorda di calpestio e la tipologia commerciale prevista; la localizzazione delle ulteriori destinazioni d'uso eventualmente previste dallo strumento urbanistico generale nel comparto;

b) la puntuale localizzazione e quantificazione degli standards di cui all' art. 7 ;

c) le soluzioni tecniche per la transitabilità  e accessibilità  pedonale e veicolare nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche;

d) la relazione tecnica e descrittiva concernente gli aspetti inerenti la compatibilità  dell'insediamento commerciale con il territorio circostante, esteso all'intera zona d'influenza dell'insediamento stesso; l'analisi delle strutture e servizi esistenti, con particolare riguardo al carico di mobilità  indotto dall'insediamento in rapporto alla capacità  e livello funzionale delle infrastrutture di trasporto esistenti; le proposte di soluzione per il superamento delle carenze infrastrutturali riscontrate; la verifica di coerenza con le previsioni contenute nei piani del traffico veicolare previsti dall' art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;

e) le modalità  per la realizzazione delle opere, servizi ed infrastrutture previste dal piano, mediante apposita convenzione;

f) l'indicazione del titolo da cui discende la disponibilità  delle aree a parcheggio;

g) l'assenso preliminare dell'Ente proprietario della strada alla realizzazione di nuovi accessi sulla stessa, se necessari.

2. L'ampliamento della superficie lorda di calpestio determina la revisione della convenzione e il conseguente adeguamento degli oneri e delle cessioni in essa previsti.

3. Salva diversa determinazione prevista nella convenzione, la modifica della destinazione d'uso determina la decadenza della convenzione stessa quando la nuova destinazione implichi incremento della necessità di spazi a parcheggio e, comunque, mutamento degli standards, così come definiti dall' art. 7 .

4. L'avvenuta approvazione dei piani attuativi di cui al comma 3 dell'articolo 2 e comunque le modifiche di destinazione d'uso previste dall' articolo 9 , sono comunicate alle associazioni di categoria del commercio riconosciute a livello nazionale rappresentate nel CNEL.

Art. 5

Concessione ed autorizzazione edilizia.

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi edilizi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali esistenti non subordinati a piano attuativo, la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata previa verifica del rispetto della sussistenza degli standards di cui alla presente legge.

2. Il richiedente deposita, oltre al titolo da cui deriva la disponibilità  delle aree a parcheggio, atto unilaterale d'obbligo a mantenere tale destinazione delle aree per tutta la durata dell'esercizio commerciale, debitamente trascritto nei registri immobiliari. Qualsiasi ampliamento è consentito subordinatamente alla disponibilità  degli spazi a parcheggio determinati dall'ampliamento stesso.

3. Nei progetti allegati all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia sono indicate le diverse destinazioni d'uso, differenziando le superfici destinate alla vendita, ad uffici, a depositi o magazzini, a servizi e parcheggi, al carico e allo scarico delle merci, nonchè a verde.

Art. 6

Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale.

1. L'approvazione del Piano attuativo nonchè il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a superfici da destinare ad esercizi di vendita di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sono subordinate alla preventiva acquisizione del nulla osta della Giunta regionale ed all'autorizzazione amministrativa di cui al comma 3 .

2. Il Sindaco, all'atto della trasmissione alla Giunta regionale dell'istanza di nulla osta, così come previsto dall' art. 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , esprime il parere sentita la commissione edilizia ai fini del rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alle destinazioni d'uso degli edifici e dei regolamenti locali.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita, può essere rilasciata soltanto in conformità  agli strumenti urbanistici e previa verifica delle condizioni di compatibilità  e delle dotazioni previste dall' art. 7 in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

4. Nelle ipotesi in cui l'attività  commerciale è subordinata alla comunicazione al Sindaco, nella relazione allegata è asseverato anche il rispetto degli standards di cui alla presente legge.

Art. 7

Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali

1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, disciplinata dalla normativa statale, è determinata ogni cento mq di superficie totale lorda di calpestio per il commercio al dettaglio. Nei casi di insediamento nei centri storici e nelle zone residenziali edificate la dotazione minima di aree è stabilita nella misura dell'ottanta per cento della superficie lorda di calpestio. La dotazione minima di aree per attrezzature dovrà  essere destinata a parcheggio in misura non inferiore al cinquanta per cento e non superiore all'ottanta per cento in relazione all'ubicazione e alla tipologia di vendita.

2. La previsione in un unico comparto o immobile di un numero di esercizi di vendita uguale o superiore a otto comporta l'applicazione degli standards di cui al presente articolo. A.

3. Le attività  commerciali all'ingrosso che svolgono anche commercio al dettaglio sono equiparate alle attività  di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standards di cui al presente articolo.

4. La dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire la localizzazione degli esercizi commerciali deve essere conforme all'allegato A della presente legge.

5. Ai fini degli standards di cui al comma 1 , sono computabili, oltre alle superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'asservimento ad uso pubblico disciplinato con convenzione o atto d'obbligo, nelle proporzioni definite dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.

6. In sede di adeguamenti degli strumenti urbanistici ovvero in occasione della redazione dei piani regolatori, i Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato, quota parte delle aree a parcheggio, previste dalla presente legge, siano sostituite da servizi e infrastrutture, comunque a carico dell'operatore, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.

7. Le strutture commerciali di media e grande distribuzione, superiori a 600 mq di superficie totale lorda di calpestio, sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche minime di compatibilità  ambientali e funzionali con l'area, nonchè con le infrastrutture esistenti o di progetto, di cui all'Allegato

Art. 8

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto, anche parziale, degli standards previsti ed accertati all'atto del rilascio del nulla osta regionale, il sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione di cui all' art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed invita l'interessato a provvedere all'adeguamento, assegnando il termine massimo di un anno. Decorso inutilmente il termine, il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

2. Il Sindaco, entro 30 giorni, dà  comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 .

Art. 9

Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali

1. La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività  commerciali è ammissibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) conformità  alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi e ai regolamenti edilizi;

b) conformità  al piano regionale e al piano comunale del commercio; c) presenza degli standards di cui all' art. 7 .

2. Le modifiche delle destinazioni d'uso per l'insediamento di attività  commerciali, qualora ancorchè in assenza di opere comportino mutamenti degli standards, sono soggetto ad autorizzazioni del Sindaco, rilasciata in conformità  alla legge regionale emanata in attuazione dell' art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .

Art. 10

Misure di salvaguardia e norme transitorie.

1. Fino a quando i Comuni non hanno adeguato i propri strumenti urbanistici generali alle prescrizioni di cui alla presente legge, non possono essere adottate nuove previsioni che comportino incremento delle superfici commerciali previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla approvazione del nuovo piano urbanistico territoriale, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli indirizzi regionali per la programmazione della rete distributiva e delle indicazioni di urbanistica commerciale, i Comuni possono adottare piani regolatori generali o varianti a quelli vigenti che comportino destinazioni commerciali per insediamenti con superficie lorda di calpestio non maggiore di mq 1.500.

3. In deroga al limite disposto al comma 2 , possono essere previste nuove destinazioni commerciali per insediamenti con superficie totale lorda di calpestio fino a mq 3.000, soltanto qualora si tratti di rilocalizzazioni e quando, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 2 , ricorrano i seguenti requisiti:

a) utilizzazione di edifici preesistenti in ambiti territoriali già  dotati dei servizi e delle infrastrutture necessarie, con particolare riferimento a quella viaria;

b) disponibilità  degli spazi a parcheggio pubblico nelle dimensioni e caratteristiche previste all' articolo 7 ed all'allegato A della presente legge anche in aree confinanti o contigue a quelle interessate dall'intervento e ad esso riservate.

4. Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali già  presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono integrate entro 90 giorni con la documentazione attestante l'adempimento alle prescrizioni ed ai requisiti di cui alla presente legge. I termini previsti per il rilascio del nulla osta decorrono dalla data degli adempimenti.

Art. 11

Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 .

1. All' art. 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 , dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5/ bis:
 
" 5 bis. Qualora gli strumenti attuativi riguardino insediamenti commerciali, la Giunta regionale verifica la sussistenza del nulla osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . La mancanza del prescritto nulla osta impedisce l'approvazione del piano da parte del Comune ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 gennaio 1997

Bracalente


ALLEGATI:
ALLEGATO A - Fabbisogno totale minimo di parcheggi per ogni categoria funzionale e classe dimensionale di insediamenti commerciali.

Categorie funzionali
 
Commercio al dettaglio con superficie totale lorda di calpestio (SLC) inferiore a 600 mq:
 
Fabbisogno totale minimo di parcheggi: si applicano il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 così come modificato dall' art. 10, comma 2 e la legge 24 marzo 1988, n. 122 o norme comunali se più restrittive.
 
Commercio al dettaglio con SLC uguale o superiore a 600 mq comprensivo di alimentari:
 
Fabbisogno totale minimo di parcheggi: l'applicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 così come modificato dall' art. 10, comma 2 e dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 , concorrono alla dotazione di parcheggi determinata come di seguito:
 
TABELLA OMISSIS
 

 
Il numero di parcheggi necessari per le superfici intermedie alle classi dimensionali indicate in tabella si articola nel seguente modo:
 
Accanto al Campo di variazione della Superficie vendita (SV) è indicata la modalità di calcolo del numero di parcheggi (npa)
 
SV compresa tra 400 e 600 npa = 23 0,12 (SV - 400)
 
SV compresa tra 600 e 1.500 npa = 47 0,07 (SV - 600)
 
SV compresa tra 1.500 e 2.500 npa = 110 0,16 (SV - 1.500)
 
SV compresa tra 2.500 e 6.000 npa = 270 0,20 (SV - 2.500)
 

 
Commercio al dettaglio con SLC uguale o superiore a 600 mq senza alimentari:
 
Fabbisogno totale minimo di parcheggi: per SV inferiore a 1.500 mq n. 1 posto auto ogni 15 mq di SV; per SV superiore a 1.500 mq n. 1 posto auto ogni 10 mq di SV eccedente i 1.500 mq.
 

 
Commercio all'ingrosso:
 
Si applica decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e la legge 24 marzo 1989, n. 122 , garantendo comunque carico e scarico merci in area privata.
 
Qualora una struttura commerciale comprenda in sè diverse categorie funzionali (quali i centri commerciali) i parcheggi si calcolano sommando i fabbisogni relativi ad ogni categoria.
 
Per qualsiasi categoria e classe dimensionale i posti auto non possono comunque essere inferiori a quanto risultante dalla applicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, così come modificato dall' art. 10, comma 2 e dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 o dalle norme comunali se più restrittive.
 
- DM 68: 80 mq/ 100 mq di superficie lorda di calpestio per spazi pubblici di cui almeno il 50 per cento a parcheggio;
 
- L 122/ 89 : 1 mq/ 10 mq per parcheggi privati di pertinenza, da calcolarsi per un'altezza virtuale di 3 ml per piano;
 
- posto auto: si devono considerare 28 mq per ogni posto auto, comprensivi di spazi di manovra.
 
Requisiti minimi di compatibilità ambientali e funzionali con l'area nonchè con le infrastruttre esistenti o di progetto delle strutture commerciali medio grandi.
 
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi strumenti urbanistici generali, alle varianti a quelli vigenti, agli strumenti urbanistici attuativi, nonchè alle autorizzazioni amministrative necessarie all'apertura di nuove strutture commerciali con superficie totale lorda di calpestio superiore a 600 mq.
 

 
Cap. 1. CRITERI URBANISTICI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI.
 
Nella localizzazione e insediamento delle strutture commerciali devono essere osservate le seguenti condizioni:
 
1. Criteri urbanistici per la localizzazione degli insediamenti commerciali.
 
Gli insediamenti commerciali devono preferibilmente tendere al:
 
a) riequilibrio urbanistico di tessuti urbani da riqualificare;
 
b) recupero di insediamenti dismessi, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale di cui alla delibera n. 2915 del 28 aprile 1944 (recte 1994), e ferma restando la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico - culturali presenti, la salvaguardia e il significato dei complessi anche in rapporto all'ambiente circostante;
 
c) il recupero dovrà altresì assicurare la funzionalità della viabilità di accesso e di distribuzione e il reperimento degli standards nelle quantità e con i requisiti di cui alla presente legge e Allegato.
 
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'E DI ESCLUSIONE:
 
2.1 Le condizioni di ammissibilità sono costituite da:
 
a) presenza di adeguate infrastrutture viarie;
 
b) dotazione di urbanizzazioni primarie delle aree;
 
c) congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storiche - culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto; in sede di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti dovrà essere fatta esplicita menzione della presenza di vincoli derivanti da leggi o atti amministrativi nazionali e regionali, dando atto della compatibilità tra la localizzazione e le limitazioni imposte dai vincoli stessi, fermo restando i punti precedenti;
 
d) le caratteristiche favorevoli o rese tali, dei terreni di fondazione e quelle di stabilità dei versanti delle aree circostanti;
 
e) il rispetto delle condizioni inderogabili di cui al capitolo successivo.
 
2.2 Sono escluse dalle locazioni:
 
a) le parti urbane per le quali i piani comunali della mobilità e dei parcheggi non dimostrino la congruità con le localizzazioni proposte;
 
b) le aree soggette ai vincoli derivanti dalle categorie ex art. 1, L 431/ 85 relativi alla tutela delle zone di particolare interesse ambientale e le aree soggette a parco derivanti dalle norme statali e regionali e comunali qualora comportino nuova edificazione;
 
c) le aree soggette a rischio idraulico di esondazione.
 

 
Cap. 2. REQUISITI DI COMPATIBILITA'FUNZIONALI CON LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI O DI PROGETTO.
 
Le strutture di media e grande distribuzione dovranno essere localizzate in posizione facilmente accessibile. Rispetto alle infrastrutture primarie, la localizzazione dei complessi commerciali deve prevedere congrue distanze, in particolare dai caselli e svincoli, al fine di evitare effetti negativi sulla funzionalità dei medesimi. Di preferenza quindi non dovranno direttamente appoggiarsi a viabilità statali o provinciali di tipo autostrada e strade extraurbane principali, e comunque rispetto a tali infrastrutture dovranno essere raggiungibili attraverso un sistema di viabilità chiaramente gerarchizzato, tale da consentire un forte grado di accessibilità ai complessi stessi.
 
Dovrà inoltre preferirsi una localizzazione facilmente accessibile da mezzi pubblici sia per contiguità con stazioni o fermate che per frequenza dei mezzi.
 
In sede di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti dovrà essere esplicitamente dato atto del rispetto della condizione richiamata nel comma precedente e che la localizzazione dell'esercizio non produce o non aggrava le situazioni di congestione del traffico.
 

 
Cap. 3. CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DI PARCHEGGIO.
 
1. I parcheggi di cui alla Tab. A dovranno essere reperiti entro ambiti che comportino distanze massime lineari percorribili a piedi di norma pari a m 300; potranno inoltre essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi ovvero in altri immobili o edifici entro gli ambiti di cui sopra, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.
 
2. I passi carrai per l'accesso delle aree di pertinenza degli insediamenti commerciali e ai parcheggi non può in nessun caso interrompere o variare l'andamento planoaltimetrico trasversale e longitudinale delle sedi riservate al transito pedonale (marciapiedi, percorsi pedonali, ecc).
 
3. Qualora i comuni dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a determinate aree, le dotazioni per la sosta di relazione di cui alla presente legge, possono essere sostituite da specifiche determinazioni.
 
A tal fine la determinazione del fabbisogno di sosta è effettuata in riferimento agli ambiti di cui al precedente n. 1.
 
Il fabbisogno si calcola sottraendo alla domanda di sosta:
 
a) la quota parte di domanda di sosta già soddisfatta tramite i parcheggi esistenti;
 
b) la quota parte di domanda di sosta annullata tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;
 
c) la quota parte di domanda di sosta di relazione annullata inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico - ambientali riguardanti parti della città ;
 
d) la quota parte di domanda di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta da medesimi parcheggi;
 
e) la quota parte di domanda di sosta può essere annullata anche attraverso nuovi assetti urbanistici con la regolamentazione delle destinazioni d'uso, le delocalizzazioni, ecc.
 
4. Per interventi oltre i 3000 mq di SLC la superficie da destinare a parcheggio deve comunque soddisfare il fabbisogno nelle condizioni di picco previste dallo specifico intervento.
 
5. Negli atti devono comunque essere differenziate le aree di parcheggio utenti, parcheggio per il personale, di servizio, per carico/ scarico merci, e il fabbisogno viene previsto per ogni singola area.
 
6. Ai fini della determinazione degli oneri a carico dell'operatore, per la domanda di sosta eventualmente già soddisfatta tramite strutture e servizi pubblici o interventi pubblici, come al punto 3, deve essere corrisposto un contributo almeno pari al costo di realizzazione degli equivalenti posti auto, ovvero a quota parte del costo di realizzazione, manutenzione, gestione delle stesse strutture e servizi pubblici, anche in forma di canone e previsto in convenzione.

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