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Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 15 gennaio 1997

Date di vigenza

23/01/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/01/1997
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 23/01/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1997 ,n. 2
Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 22/01/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dopo l' art. 13 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 13 bis. (Norma transitoria per la ripartizione per l'anno 1997 dei contributi per i servizi ordinari e a chiamata)
 
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 1, sono assegnate per il 1997 nel modo seguente:
 
a) la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili fra le Province di Perugia e Terni sulla base dei parametri di cui all'art. 7, comma 2;
 
b) le Province di Perugia e Terni ripartiscono le risorse di cui alla lettera a) fra le aziende aventi titolo, in modo proporzionale all'entità dei contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi ai servizi effettivamente svolti.
 
2. Per il 1997 gli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ordinari di trasporto pubblico locale sono coperti in conformità ai principi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 , art. 2, comma 51, lett a).
 
3. Le Province di Perugia - Terni, per le finalità di cui al comma 2 promuovono conferenze di servizi con gli enti locali territorialmente interessati, tenendo conto dei livelli minimi di servizi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini.
 
4. I criteri per le finalità di cui al comma 3 sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.
 
5. La Regione, per l'anno 1997, assume l'onere del contributo del 50 per cento del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento dello stanziamento previsto per il 1997 al cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
 
6. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto un contributo massimo pari al 50 per cento del costo complessivo definito per il 1997 dalla Giunta regionale.
 
7. Le disposizioni finanziarie di cui ai commi 1 e 4 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale
".
 


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 1997

Bracalente

[1]