link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 26 marzo 1997, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 26 marzo 1997

Date di vigenza

17/04/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/04/1997
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 17/04/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997 ,n. 10
Modificazioni ed integrazioni della LR 28 febbraio1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione,conservazione e commercio dei tartufi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 02/04/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/ 94 viene così modificato: " Le Comunità montane, su parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione ".

Art. 2

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici. ".

Art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano quinquennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto. ".

2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/ 94 la parola " triennale " è sostituita da " quinquennale ".

Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/ 94 è abrogato il secondo capoverso .

2. Al comma 2, lett b), dell'art. 9 della legge regionale n. 6/ 94 la parola " triennale " è sostituita da " quinquennale ".

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana, nell'apposito conto corrente. ".

4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 6. ".

Art. 5

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 4. Nelle aziende faunistico - venatoria e agro - turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 3, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio ".

Art. 6

1. Al comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 6/ 94 è soppresso il primo capoverso.

Art. 7

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta. ".

Art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche ".

2. Il primo alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente:" Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate: ".

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/ 1994 è soppressa la locuzione " a qualsiasi titolo ".

Art. 9

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici della Comunità montana. ".

Art. 10

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9. ".

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1. ".

Art. 11

1. Dopo l' art. 19 della legge regionale n. 6/ 1994 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 19 bis (Vigilanza)
 
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 .
 
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1
".

Art. 12

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. ".

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituita dalla seguente:
 
" a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da lire 300.000 a lire 3.000.000. ".

3. Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/ 1994 è abrogato.

Art. 13

1. L' art. 22 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 22. (Tassa di concessione)
 
1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio, La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
 
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
 
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall' art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.
 
4. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura.
 
5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57/ 80 , compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
 
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.
 
7. Il trasferimento delle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.
".

Art. 14

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6/ 94 come sostituito dall' articolo 13 della presente legge, si applica a far data dal 1992.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 , gli interessati sono tenuti a presentare alla Comunità montana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che nell'anno di riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la raccolta dei tartufi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 marzo 1997

Bracalente

[1]