Art. 3
1.
Il
comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/ 94
è sostituito dal seguente: "
2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano quinquennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.
".
2.
Al
comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/ 94
la parola "
triennale
" è sostituita da "
quinquennale
".
Art. 5
1.
Il
comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/ 94
è sostituito dal seguente: "
4. Nelle aziende faunistico - venatoria e agro - turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 3, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio
".
Art. 7
1.
Il
comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 6/ 94
è sostituito dal seguente: "
4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
".
Art. 9
1.
Il
comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/ 1994
è sostituito dal seguente: "
3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici della Comunità montana.
".
Art. 10
1.
Il
comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/ 1994
è sostituito dal seguente: "
1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.
".
2.
Il
comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/ 1994
è sostituito dal seguente: "
3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.
".
Art. 11
1.
Dopo l'
art. 19 della legge regionale n. 6/ 1994
, è aggiunto il seguente:
"
Art. 19 bis (Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'
art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
.
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1
".
Art. 13
1.
L'
art. 22 della legge regionale n. 6/ 1994
è sostituito dal seguente:
"
Art. 22. (Tassa di concessione)
1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio, La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'
art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.
4. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura.
5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della
legge regionale n. 57/ 80
, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.
7. Il trasferimento delle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.
".
Art. 14
1.
La disposizione di cui al
comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6/ 94
come sostituito dall'
articolo 13
della presente legge, si applica a far data dal 1992.
2.
Ai fini dell'applicazione del
comma 1
, gli interessati sono tenuti a presentare alla Comunità montana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che nell'anno di riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la raccolta dei tartufi.