Sezione prima:
Indirizzo politico, qualifica dirigenziale, competenze dei dirigenti e conferimento degli incarichi dirigenziali
ARTICOLO 18
Indirizzo politico - amministrativo
1.
Competono alla Giunta regionale:
a)
la definizione degli obiettivi generali dell’azione regionale delle politiche da perseguire, dei risultati da raggiungere e dei programmi da attuare, nonchè dei relativi vincoli di tempo e di costo;
b)
la quantificazione delle risorse economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità , ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonchè l’assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
c)
la determinazione della dotazione organica di ciascuna direzione regionale;
d)
la individuazione, all’interno delle direzioni regionali, dei servizi permanenti e temporanei, delle posizioni dirigenziali individuali di cui all’
art. 4
, commi 3, 4 e 5 e di cui all’
art. 7
;
e)
la individuazione dei servizio non compresi nelle direzioni regionali di cui all’
art. 8
;
f)
il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell’
art. 28
;
g)
la verifica dei risultati e della rispondenza dell’attività gestionale agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti e l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
h)
la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni regionali;
i)
la cura dei rapporti di tipo politico esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei dirigenti;
l)
la fissazione dei criteri per la nomina dei responsabili delle sezioni.
2.
Con riferimento alla dotazione organica del Consiglio regionale, le funzioni di cui al
precedente comma 1
competono, per i punti b) e c) al Consiglio regionale e per gli altri punti all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3.
La Giunta regionale approva le convenzioni, gli accordi e le intese di interesse della Regione con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e sindacali.
4.
La Giunta regionale presenta al Consiglio, in allegato al disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, una relazione sullo stato dell’amministrazione.
ARTICOLO 19
Qualifica dirigenziale
1.
La dirigenza regionale è ordinata nell’unica qualifica di " dirigente" ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2.
Ai dirigenti sono affidate dalla Giunta regionale e dai direttori regionali, per le rispettive competenze, secondo le disposizioni della presente legge e della contrattazione collettiva per l’area della dirigenza:
a)
funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
b)
funzioni di direzione di strutture organizzative temporanee;
c)
funzioni ispettive, di vigilanza e di valutazione che si estrinsecano nella verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;
d)
funzioni di prestazioni professionali, di consulenza, di studio e di ricerca;
e)
funzioni di raccolta, elaborazione e distribuzione dati ed informazioni nell’ambito del sistema informativo regionale.
3.
Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità :
a)
direttore regionale;
b)
dirigente di servizio.
ARTICOLO 20
Accesso alla qualifica di dirigente
1.
L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso - concorso selettivo di formazione.
2.
I requisiti per l’ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso o di corso - concorso, che deve in ogni caso richiedere:
a)
il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b)
l’esperienza professionale maturata:
1)
per anni cinque nella qualifica VIII del ruolo regionale;
2)
per anni sette nella qualifica VII del ruolo regionale;
3)
per anni cinque nell’ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private in qualifica dirigenziale.
3.
Al corso - concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da determinarsi tra il 25 e il 50 per cento, i candidati di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al
comma 2
il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
4.
Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame - concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi i candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del
comma 3
. Al termine, i candidati sono sottoposti ad esame - concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.
5.
Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.
6.
Con provvedimento della Giunta regionale sono definite, per entrambe le modalità di accesso e in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali:
a)
le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento, al corso - concorso;
b)
quando non si tratti di posto unico, la riserva di posti prevista per il personale del ruolo regionale, in misura non superiore al 35 per cento. La valutazione dei titoli per i posti non rientranti nella riserva non può superare il 20 per cento del punteggio;
c)
le modalità di svolgimento delle selezioni;
d)
il numero e l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso - concorso.
ARTICOLO 21
Competenze della dirigenza
1.
Compete alla dirigenza collaborare con la Giunta regionale e con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, contribuire alla elaborazione dei programmi, proposte e schemi di disegni di legge e di regolamento, assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politica fornendo anche i necessari dati informativi.
2.
Competono, in particolare, alla dirigenza:
a)
la direzione delle strutture organizzative assegnate e relativa proposta quali - quantitativa di dotazione organica, la verifica dei risultati e il controllo dei tempi e dei costi dell’azione amministrativa;
b)
lo studio delle problematiche di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale, tecnico - scientifica, attinenti alle materie di competenza, nonchè l’elaborazione di relazioni, pareri e proposte;
c)
la proposta di progetti esecutivi di gestione con l’indicazione della dotazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
d)
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le assegnazioni di quote finanziarie agli uffici sono determinate dalla Giunta anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.
3.
Spettano alla dirigenza la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
4.
I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi. Gli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati dai dirigenti sono comunicati alla Giunta regionale e ai direttori regionali, i quali, entro i successivi dieci giorni, possono rinviare l’atto al dirigente, con richiesta motivata di riesame. la Giunta regionale, su proposta dei direttori regionali competenti, può nominare dirigenti ad acta per i casi di omissione o ritardo nell’esercizio delle funzioni conferite ai dirigenti. che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico.
ARTICOLO 22
Responsabilità della dirigenza
1.
Con riferimento alle attribuzioni di cui all’
articolo 21
e nei limiti delle rispettive competenze e nel quadro degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica, i dirigenti sono responsabili:
a)
della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo delle determinazioni assunte;
b)
del conseguimento degli obiettivi nell’attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
c)
della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri che garantiscano pari opportunità tra uomini e donne;
d)
della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
e)
della trasparenza e della semplificazione dell’azione amministrativa;
f)
della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.
2.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.
3.
I dirigenti rispondono ai direttori regionali del conseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, in relazione alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità individuate dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, che si avvalgono per le relative verifiche del nucleo di valutazione di cui all’
articolo 31
.
ARTICOLO 23
Incarichi e incompatibilità
1.
Il dirigente e gli altri dipendenti regionali non possono impegnarsi in alcuna attività professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilità.
2.
Il dirigente prima di assumere l’incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l’insussitenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l’incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
3.
Debbono essere sottoposti preventivamente all’autorizzazione del dirigente responsabile delle risorse umane gli incarichi dei dirigenti e degli altri dipendenti regionali, che non rientrino nei casi di esclusione ovvero nei casi specificati in un codice disciplinare approvato dalla Giunta medesima, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4.
Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo sono considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 24
Graduazione delle posizioni dirigenziali
1.
Le posizioni dirigenziali sono graduate, ai fini dell’attribuzione del trattamento economico di posizione così come definito dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza.
2.
La graduazione delle posizioni è definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore regionale competente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, sentiti gli altri direttori regionali.
3.
All’atto della istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di uffici temporanei di cui all’
articolo 7
, la Giunta regionale provvede allo loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2. Il sistema di graduazione delle posizioni è , altresì , aggiornato quando siano introdotte modifiche rilevanti rispetto ai compiti, alla loro complessità , al grado di autonomia e di responsabilità e alle risorse assegnate alle singole strutture.
4.
Per il personale della dotazione organica del Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera sulla base della proposta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
ARTICOLO 25
Competenze e poteri dei direttori regionali
1.
I direttori regionali, nell’ambito dell’incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo della Giunta regionale:
a)
contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;
b)
propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;
c)
verificano la funzionalità organizzativa degli uffici dirigenziali e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
d)
propongono alla Giunta le quote di bilancio da assegnare alle strutture dirigenziali sentiti i dirigenti di servizio, in stretta relazione con gli obiettivi della programmazione regionale;
e)
esercitano poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse messe a loro disposizione per le strutture di supporto alle direzioni regionali;
f)
propongono alla Giunta regionale la individuazione dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali, nonchè il conferimento dei relativi incarichi;
g)
provvedono, su proposta dei responsabili dei servizi interessati, alla individuazione delle sezioni e al conferimento dei rispettivi incarichi;
h)
fermo restando la non interferenza nei procedimenti amministrativi di competenza dei servizi e delle sezioni, adottano, nell’ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni, l’attribuzione delle misure in materia disciplinare nel rispetto della normativa stabilita dai contratti collettivi;
i)
risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative;
l)
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione tecnico - finanziaria e delle decisioni organizzative;
m)
esercitano le funzioni di coordinamento dell’attività dei dirigenti, sia di servizio che titolari di posizioni individuali, anche mediante la formazione di gruppi di lavoro.
ARTICOLO 26
Competenze e poteri dei dirigenti dei servizi
1.
I dirigenti in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta e dal direttore regionale:
a)
provvedono alla direzione delle unità organizzative cui sono preposti, alla gestione e alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
b)
propongono al Direttore regionale l’individuazione delle sezioni e il conferimento dei relativi incarichi;
c)
esercitano per quanto di competenza, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;
d)
curano la verifica e il controllo degli adempimenti di spettanza dei servizi di cui sono responsabili, con l’esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di necessità , urgenza o inerzia;
e)
propongono al direttore regionale la quantificazione della dotazione delle risorse da destinare alle diverse finalità ;
f)
adottano atti relativi all’attribuzione dei trattamenti economici accessori, alla valutazione delle prestazioni, nonchè all’adozione di ogni altra misura prevista dalla vigente normativa;
g)
provvedono alla verifica periodica delle produttività e dei carichi di lavoro delle unità organizzative, analizzando e controllando costi e rendimenti dell’azione amministrativa;
h)
propongono alla Giunta regionale la costituzione in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi.
ARTICOLO 27
Comitato di direzione
1.
E’istituito nell’ambito di ciascuna direzione regionale, ivi compreso il Consiglio regionale, il comitato di direzione composto dal direttore e dai dirigenti assegnati alle direzioni regionali.
2.
Il comitato di direzione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del direttore regionale, ed esamina il programma di lavoro nonchè i problemi funzionali ed organizzativi degli uffici nei quali si articola la direzione.
ARTICOLO 28
Conferimento degli incarichi dirigenziali
1.
Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale la Giunta regionale fissa preventivamente i criteri tenendo conto:
a)
della natura e delle caratteristiche della posizione a ricoprire;
b)
dei programmi e dei progetti da realizzare;
c)
delle attitudini e della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
d)
dei risultati conseguiti in precedenza.
2.
L’incarico di responsabile dei servizi può essere conferito con contratto di diritto privato ad esperti esterni all’amministrazione in possesso dei requisiti prescritti dall’
articolo 20
per l’accesso alla qualifica di dirigente. La durata del contratto non può eccedere quella della legislatura, ed è rinnovabile.
3.
Gli incarichi di responsabili di servizi dirigenziali conferiti ad esperti esterni all’amministrazione non possono eccedere il 10 per cento del numero complessivo dei predetti servizi.
4.
Il conferimento di incarichi ad esperti esterni va conferito solamente in assenza di comprovate professionalità all’interno della dirigenza regionale.
5.
La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza. Per le esigenze di carattere organizzativo dell’amministrazione, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma gli incarichi predetti hanno la durata quinquennale e sono rinnovabili per una sola volta.
ARTICOLO 29
Incarico di direttore regionale
1.
L’incarico di direttore regionale è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta nella stessa direzione. La durata dell’incarico non può , comunque, eccedere quella della legislatura regionale.
2.
Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, il contratto di diritto privato prevederà una proroga del rapporto comunque non eccedente il trimestre dall’insediamento dei nuovi organi.
3.
L’incarico è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e, comunque, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle regioni, alle amministrazioni dello Stato, a enti pubblici o aziende private, a settori della ricerca e dell’università o alle libere professioni.
4.
Il conferimento dell’incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal
comma 1
. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, è disposta dal servizio competente in materia di personale, la riassunzione del dirigente qualora quest’ultimo ne faccia richiesta entro trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell’anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al
comma 4
, è reso indisponibile, per la durata dell’incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale, corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
5.
Il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come paramenti quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
6.
Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al
comma 1
, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati nel provvedimento giuntale di conferimento dell’incarico.
7.
Degli incarichi di direttore regionale è data comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di personale e organizzazione, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.
ARTICOLO 30
Funzioni vicarie
1.
La Giunta, all’atto del conferimento di un incarico dirigenziale, provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare dell’incarico.
2.
Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione dei dirigenti. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell’espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati.
ARTICOLO 31
Verifica dei risultati
1.
Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell’attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
2.
La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo di valutazione nominato dalla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio, e composto da esperti esterni all’amministrazione regionale e da un dirigente regionale, particolarmente qualificati in tecniche di valutazione del personale. Il predetto nucleo risponde alla Giunta e all’Ufficio di presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze.
3.
Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto nel CCNL e nonchè :
a)
dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
b)
della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c)
della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
d)
della capacità di promuovere e gestire l’innovazione sul piano organizzativo, gestionale e tecnologico;
e)
della capacità di alimentare e promuovere flussi informativi - funzionali al sistema informativo.
4.
La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative in cui si è svolta l’attività , nonchè di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità delle risorse.
5.
Con provvedimento della Giunta, sentiti i direttori regionali, vengono definiti:
a)
le modalità , i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
b)
i collegamenti e i rapporti tra i direttori regionali, i dirigenti e il nucleo di valutazione di cui al
comma 2
;
c)
le modalità del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal CCNL.
6.
Qualora siano evidenziati risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l’amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i provvedimenti conseguenti, con le procedure e le determinazioni previste dal CCNL per l’area della dirigenza.
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