link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 22 aprile 1997, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 22 aprile 1997

Date di vigenza

15/05/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1997
04/07/2002 abrogazione mostra documento vigente dal 04/07/2002

Documento vigente dal 15/05/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997 ,n. 16
Ulteriori modificazioni della LR 2 maggio 1983,n. 12 - Riordinamento degli IACP delle province di Perugia e Terni. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 30/04/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L' art. 4 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 , già modificato dall'articolo unico della legge regionale 6 luglio 1984, n. 31 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali:
 
a) tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;
 
b) due membri designati dal competente organismo regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.
 
2. I membri di cui al comma 1 sono scelti tra professionisti iscritti agli Ordini professionali o tra soggetti che abbiano maturato esperienza nella pubblica amministrazione o nella conduzione di aziende pubbliche o private
".

Art. 2

1. L' art. 8 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative eliberazioni.
 
2. In caso di particolare necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6.
 
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 sono sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta immediatamente successiva. 4. Il vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno.
 
5. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di quell'ultimo ed esercita le funzioni delegategli dal presidente
".

Art. 3

1. L' art. 9 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Consiglio sindacale è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
 
2. I membri del Collegio sindacale di cui al comma 1 sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, con voto limitato a due
".

Art. 4

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. Per ogni assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio di amministrazione viene operata una trattenuta pari al 30 per cento dell'indennità mensile ".

Art. 5

Norma transitoria

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede all'Associazione nazionale dei comuni d'Italia le designazioni di sua competenza per la nomina dei membri di cui all' art. 4, comma 1, lett b) della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 , già modificato dall'articolo unico della legge regionale 6 luglio 1984, n. 31 .

2. Fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre i termini prescritti dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , le funzioni di amministrazione e di controllo sono esercitate dagli organi in carica.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 aprile 1997

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

A norma dell'art. 19, comma 1, della 11/2002, le norme continuano ad applicarsi fino alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R.