Art. 1
1.
L'
art. 4 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
, già modificato dall'articolo unico della
legge regionale 6 luglio 1984, n. 31
, è sostituito dal seguente:
"
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali:
a) tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
e successive modifiche e integrazioni;
b) due membri designati dal competente organismo regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.
2. I membri di cui al comma 1 sono scelti tra professionisti iscritti agli Ordini professionali o tra soggetti che abbiano maturato esperienza nella pubblica amministrazione o nella conduzione di aziende pubbliche o private
".
Art. 2
1.
L'
art. 8 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
, è sostituito dal seguente:
"
1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative eliberazioni.
2. In caso di particolare necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 sono sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta immediatamente successiva. 4. Il vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno.
5. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di quell'ultimo ed esercita le funzioni delegategli dal presidente
".
Art. 3
1.
L'
art. 9 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
, è sostituito dal seguente:
"
1. Il Consiglio sindacale è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I membri del Collegio sindacale di cui al comma 1 sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
e successive modifiche e integrazioni, con voto limitato a due
".
Art. 5
Norma transitoria
1.
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede all'Associazione nazionale dei comuni d'Italia le designazioni di sua competenza per la nomina dei membri di cui all'
art. 4, comma 1, lett b) della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
, già modificato dall'articolo unico della
legge regionale 6 luglio 1984, n. 31
.
2.
Fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre i termini prescritti dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444
, le funzioni di amministrazione e di controllo sono esercitate dagli organi in carica.