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Legge regionale 7 maggio 1997, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 7 maggio 1997

Date di vigenza

29/05/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/05/1997
05/02/1998 abrogazione mostra documento vigente dal 05/02/1998

Documento vigente dal 29/05/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997 ,n. 17
Ulteriore modificazione della LR 31 marzo 1988,n. 11 - Norme per l'applicazione del RegolamentoCEE n 797/ 85 del Consiglio in data 12 marzo 1985relativo al miglioramento dell'efficienza delle struttureagrarie, come modificato dal regolamento CEEn. 1760/ 87 del Consiglio in data 15 giugno 1987.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 14/05/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 , come modificato dall' art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1992, n. 15 , è sostituita dalla seguente: " a) acquisisca la contitolarità di almeno un terzo dei beni immobili dell'azienda ed a condizione che la medesima richieda un volume pari ad almeno una ULU per ogni contitolare. La presente modifica, produce effetti sin dall'anno in corso anche con riferimento al bando in scadenza al 31 marzo 1997 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 maggio 1997

Bracalente

[1]