Legge regionale 7 maggio 1997, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 7 maggio 1997

Date di vigenza

29/05/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/05/1997
24/02/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 24/02/2000

Documento vigente dal 29/05/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997 ,n. 18
Modificazione ed ulteriori integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 . Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 14/05/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , le parole " cinque punti " sono sostituite dalle parole " tre punti ".

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , è aggiunto il seguente periodo: " Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre alla maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto ".

3. All' art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , è aggiunto il seguente comma:
 
" 4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, semprechè dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 maggio 1997

Bracalente

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