Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
13 Maggio 1997
,n.
19
Ulteriori modificazioni di alcuni articoli delle LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
25 del
21/05/1997
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 4
1.
L'
articolo 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, così come modificato dall'
articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, dall'
art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20
e dall'
art. 1 della legge regionale 12 maggio 1987, n. 25
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 13
1. Il Comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al comma 7 e fissa il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori è fissato entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo o dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia se successiva e il termine per l'ultimazione è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita per l'inizio dei lavori.
3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche per gli aventi diritto che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze a causa della decorrenza del termine di inizio lavori per ritardi nell'acquisizione dei prescritti atti amministrativi abilitativi, dovuti a comprovati motivi a loro non imputabili.
4. I termini di inizio o ultimazione dei lavori possono essere prorogati per giustificati motivi, a richiesta dell'interessato, fino a sei mesi.
5. L'inizio dei lavori da parte degli aventi diritto deve essere effettuato nel possesso, a seconda dei casi, della concessione edilizia di cui alla
legge 28 gennaio 1977, n. 10
, o delle autorizzazioni di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione, nonchè della certificazione di avvenuto deposito ai sensi della
legge regionale 14 maggio 1982, n. 25
. Dell'inizio dei lavori è data tempestiva comunicazione scritta al Comune interessato con l'indicazione degli estremi dei predetti atti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le concessioni di contributi rilasciate precedentemente alla data del 31 dicembre 1984.
6. Il sindaco del Comune competente per territorio, al fine di acquisire le autorizzazioni di cui al comma 3 nei termini fissati dal presente articolo, convoca le conferenze di servizi di cui all'
art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
.
7. Qualora in relazione alle priorità di cui agli artt. 10 e 11 gli interventi riguardino solo una parte degli immobili di proprietà dell'avente diritto, il provvedimento di concessione individua la quota parte di contributo da erogare ai sensi dell'art. 14, tenuto conto della spesa ammissibile relativa all'immobile sul quale i lavori dovranno essere iniziati. La fissazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è prevista l'erogazione del contributo.
8. La quota di contributo, relativa agli interventi concernenti gli altri immobili di proprietà dell'avente diritto, è concessa con successivo provvedimento del Comune nei limiti e tenuto conto dei fondi eventualmente ancora disponibili e sempre in base alle priorità di cui agli artt. 10 e 11.
9. Nel caso di istruttoria congiunta ai sensi dell'
art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, il Comune con l'atto di cui al comma 1, provvede altresì a concedere i contributi previsti dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici precedenti a quello del 19 settembre 1979 e successivi, imputando distintamente la spesa ai fondi già assegnati ai singoli stanziamenti.
10. Le graduatorie formate dai Comuni interessati per la concessione dei contributi di cui alle leggi 16 marzo 1972, n. 88, 17 maggio 1973, n. 205 e 26 aprile 1976, n. 176, restano valide unicamente per gli aventi diritto che non abbiano prodotto domanda di aggravamento dei danni ai sensi dell'
art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
.
11. Le provvidenze in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al Comune e disponibili.
12. L'atto di concessione delle provvidenze, divenuto esecutivo, è comunicato in via amministrativa agli interessati e vale quale autorizzazione all'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal precedente secondo comma.
13. Con l'atto di concessione del contributo il Comune procede altresì all'aggiornamento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei prezzi unitari risultanti dal preziario regionale vigente alla data di deliberazione dell'atto. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge e dell'
art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, l'aggiornamento è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori
".
[5]
ARTICOLO 5
1.
In fase di prima applicazione, il termine previsto all'
art. 1, comma 1
, è fissato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[7]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 13 maggio 1997
Bracalente
Note della redazione
(1) -
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Il citato comma 2, L.R. 1999/30, è stato a sua volta abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con l'effetto, espressamente previsto dal comma 2 del citato art. 7, di ripristinare la vigenza del presente articolo.
(2) -
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Il citato comma 2, L.R. 1999/30, è stato a sua volta abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con l'effetto, espressamente previsto dal comma 2 del citato art. 7, di ripristinare la vigenza del presente articolo.
(3) -
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Il citato comma 2, L.R. 1999/30, è stato a sua volta abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con l'effetto, espressamente previsto dal comma 2 del citato art. 7, di ripristinare la vigenza del presente articolo.
(4) -
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Il citato comma 2, L.R. 1999/30, è stato a sua volta abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con l'effetto, espressamente previsto dal comma 2 del citato art. 7, di ripristinare la vigenza del presente articolo.