Legge regionale 2 ottobre 1997, n. 29


LEGGE REGIONALE n.29 del 2 ottobre 1997

Date di vigenza

09/10/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/10/1997
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 09/10/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997 ,n. 29
Modificazioni della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 - Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 08/10/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' art. 40 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 , sono apportate le seguenti modifiche :

a) il comma 1 è sostituito come segue:
 
" 1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell' art. 30 del decreto legislativo n. 29/93 e dell'art. 38 della presente legge, la Giunta regionale può procedere alla indizione di concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente ";

b) al comma 3 le parole: " alla prova di selezione per l'accesso " sono soppresse;

c) al comma 4 la parola " selezione " è sostituita con la parola " concorso ".

ARTICOLO 2

1. All' art. 41 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 
" 1. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, che alla data del 30 novembre 1996 utilizzava personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive pubbliche indette, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31 , con D.P.G. R. 15 giugno 1994, n. 408 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art. 4/bis, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 in conformità alle disposizioni di cui all' art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' art. 6, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 
" 2. I concorsi di cui al comma precedente sono regolati dalle norme vigenti in materia ";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 
" 3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato potrà avvenire solo per la copertura di posti vacanti nell'organico del ruolo regionale di qualifica e profilo professionale corrispondenti alle qualifiche e profili per i quali il personale è stato reclutato a tempo determinato ".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 ottobre 1997

Bracalente

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