Legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32


LEGGE REGIONALE n.32 del 29 ottobre 1997

Date di vigenza

06/11/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/11/1997
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 06/11/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997 ,n. 32
"Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 , come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8 ". (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 05/11/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 18 , va interpretato nel senso che " mutui già contratti, ordinari o in valuta ", per i quali è consentita la rinegoziazione, sono esclusivamente quelli, in lire o in valuta, stipulati a tasso di mercato, senza alcun intervento agevolativo pubblico.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 29 ottobre 1997

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. ggg) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13