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Legge regionale 5 novembre 1997, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 5 novembre 1997

Date di vigenza

13/11/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/11/1997
09/05/1998 abrogazione mostra documento vigente dal 09/05/1998

Documento vigente dal 13/11/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997 ,n. 35
Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62 - Regolamento interno del Consiglio regionale. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56 del 12/11/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 34, 42, 67 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 - Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. In attesa della entrata in vigore del regolamento riapprovato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 301 del 27 gennaio 1997, il Consiglio regionale adotta con proprio atto una disciplina provvisoria in ordine a:

a) composizione, costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;

b) verifica del numero legale, ordine della discussione e tempo degli interventi delle sedute del Consiglio, procedura d'urgenza;

c) petizioni ex articolo 13, comma 4, dello statuto ;

d) questione di fiducia in attuazione dell' articolo 55, comma 3, dello Statuto ;

e) composizione e costituzione del Collegio dei revisori dei conti - art. 80 dello Statuto regionale .

3. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data dell'esecutività della deliberazione recante la disciplina provvisoria di cui al comma 2 .

4. Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore della disciplina provvisoria di cui al comma 2 continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri sino alla costituzione delle nuove commissioni.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 novembre 1997

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 2, comma 1, numero 50 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22