ARTICOLO 1
1.
Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 34, 42, 67 della
legge regionale 24 agosto 1981, n. 62
- Regolamento interno del Consiglio regionale.
2.
In attesa della entrata in vigore del regolamento riapprovato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 301 del 27 gennaio 1997, il Consiglio regionale adotta con proprio atto una disciplina provvisoria in ordine a:
a)
composizione, costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
b)
verifica del numero legale, ordine della discussione e tempo degli interventi delle sedute del Consiglio, procedura d'urgenza;
c)
petizioni ex
articolo 13, comma 4, dello statuto
;
d)
questione di fiducia in attuazione dell'
articolo 55, comma 3, dello Statuto
;
e)
composizione e costituzione del Collegio dei revisori dei conti -
art. 80 dello Statuto regionale
.
3.
L'abrogazione di cui al
comma 1
ha effetto dalla data dell'esecutività della deliberazione recante la disciplina provvisoria di cui al
comma 2
.
4.
Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore della disciplina provvisoria di cui al
comma 2
continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri sino alla costituzione delle nuove commissioni.