Date di vigenza
| 17/03/1988 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 17/03/1988 |
| 11/12/1997 | abrogazione | mostra documento vigente dal 11/12/1997 |
Documento vigente dal 11/12/1997
[1] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 20 novembre 1997, n. 37.
Dichiarata, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 79/88, l'illegittimità dell'art. 2, limitatamente alla parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati che partecipino alle elezioni politiche.