ARTICOLO 1
Costituzione di un fondo speciale
1.
E'costituito presso la Regione un fondo per contribuire a far fronte ai programmi ed alle attività regionali concernenti esclusivamente il grande Giubileo del 2000.
2.
Il fondo è utilizzato:
a)
per contribuire al cofinanziamento di progetti che la Regione intende presentare ai sensi dell'
art. 1 della L. 7 agosto 1997, n. 270
;
b)
per promuovere e contribuire alla realizzazione di spettacoli, mostre ed eventi culturali non previsti dalla
L. 7 agosto 1997, n. 270
, quali attività originali e tipiche dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria in occasione del Giubileo.
ARTICOLO 2
Modalità di attuazione
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilisce i progetti di cui all'
art. 1, comma 2, lett. a)
, la quota di finanziamento regionale per la realizzazione di ciascun progetto nonchè i programmi e le modalità di realizzazione della attività di cui all'
art. 1, comma 2 lettera b)
da attuare anche con altri soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1.
Alla costituzione del fondo di cui all'
art. 1
della presente legge è destinata, per l'anno 1997, la somma di lire 1.500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9775 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997, denominato " Fondo per interventi concernenti il grande Giubileo del 2000".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
si provvede con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1996, elenco n. 5, n. ordine 6, allegato a detto bilancio.
3.
La disponibilità relativa all'anno 1996 di cui al
comma 2
è iscritta nella competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
4.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'
art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.