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Legge regionale 5 dicembre 1997, n. 39


LEGGE REGIONALE n.39 del 5 dicembre 1997

Date di vigenza

11/12/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/12/1997
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 11/12/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997 ,n. 39
Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 10/12/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Costituzione di un fondo speciale

1. E'costituito presso la Regione un fondo per contribuire a far fronte ai programmi ed alle attività regionali concernenti esclusivamente il grande Giubileo del 2000.

2. Il fondo è utilizzato:

a) per contribuire al cofinanziamento di progetti che la Regione intende presentare ai sensi dell' art. 1 della L. 7 agosto 1997, n. 270 ;

b) per promuovere e contribuire alla realizzazione di spettacoli, mostre ed eventi culturali non previsti dalla L. 7 agosto 1997, n. 270 , quali attività originali e tipiche dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria in occasione del Giubileo.

ARTICOLO 2

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilisce i progetti di cui all' art. 1, comma 2, lett. a) , la quota di finanziamento regionale per la realizzazione di ciascun progetto nonchè i programmi e le modalità di realizzazione della attività di cui all' art. 1, comma 2 lettera b) da attuare anche con altri soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. Alla costituzione del fondo di cui all' art. 1 della presente legge è destinata, per l'anno 1997, la somma di lire 1.500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9775 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997, denominato " Fondo per interventi concernenti il grande Giubileo del 2000".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1996, elenco n. 5, n. ordine 6, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1996 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 dicembre 1997

Bracalente

[1]