Legge regionale 14 giugno 1994, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 14 Giugno 1994

Documento vigente dal 25/12/1997

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Giugno 1994 ,n. 17
Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 22/06/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Regolamenti comunali

1. I Comuni predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in conformità a quanto previsto dall' art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , tenuto conto:

a) dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;

b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia della più vicina stazione ferroviaria, nonchè della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro;

c) della frequenza, della destinazione, nonchè della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;

d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale;

e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe.

2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di natanti con conducenti in conformità a quanto previsto dall' art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ,tenuto conto:

a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali;

b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;

c) della disponibilità di strutture di attracco;

d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell' art. 56 del RD 30 marzo 1942, n. 327 .

[ 3. ] [7]

3. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono soggetti al solo riscontro di legittimità del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell' articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . [8]

ARTICOLO 2

Commissione consultiva regionale (1)

1. La Regione istituisce la commissione consultiva regionale, di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 .

2. La commissione consultiva regionale è composta da:

a) l'assessore regionale ai trasporti o suo delegato che la presiede;

b) un esperto di discipline giuridiche ed amministrative designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante degli Uffici provinciali della motorizzazione civile;

d) un rappresentante dell'Unione Province italiane;

e) un rappresentante dell'Unione regionale Camere di commercio dell'Umbria;

f) un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni: FITA - CNA, Confartigianato - Trasporti e Lega cooperative;

g) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei trasporti;

h) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

i) due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, accertata la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione dei componenti. La commissione si intende validamente costituita con la designazione di almeno metà dei componenti. La commissione dura in carica il periodo della legislatura regionale.

4. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale dell'Ufficio viabilità e trasporti.

[9]
ARTICOLO 3

Commissione consultiva comunale (2) .

1. La commissione consultiva comunale, di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , è istituita entro i termini di cui al comma 4 del precedente articolo.

[10]
ARTICOLO 4 (4)

Commissione  regionale[11]     per la formazione e la conversazione dei ruoli

1.  E' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la commissione regionale[13]     per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all' art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , la quale:

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti indicati all' art. 6 ;

b) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 6    nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all' art. 5 ;

c) accerta mediante apposito esame l'idoneità professionale dei candidati;

d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio competenti per territorio.

2. La commissione  regionale[18]     è composta da:

a) un dirigente dell'Ufficio viabilità e trasporti, che la presiede, nominato dalla  Giunta regionale[20]     ;

b) un esperto nel settore nautico designato dalla  Giunta regionale[22]     ;

c) un rappresentante delle Camere di commercio dell'Umbria;

d) un rappresentante degli uffici provinciali della Motorizzazione civile;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

f) un rappresentante dell'Unione Province italiane;

g) tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni: FITA - CNA; Confartigianato - Trasporti e Lega cooperative.

3. I componenti della commissione durano in carica per il periodo  della legislatura regionale[24]     e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.

4. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura.

5. Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al precedente comma, rimane in funzione la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale  del 25 maggio 1993, n. 396[26]     .

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un  dipendente regionale dell'Ufficio viabilità e trasporti[28]     .

ARTICOLO 5

Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea .

1. E'istituito presso ogni Camera di commercio ai sensi dell' art. 6, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovetture;

b) conducenti di motocarrozzette;

c) conducenti di natanti;

d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, competente per territorio, dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 .

ARTICOLO 6 (5)

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea .

1. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui all' art. 5 l'aspirante deve dimostrare:

a) assenza di carichi pendenti; [30]

b) assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; [31]

c) assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di cui alla presente legge;

d) non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 ;

e) assolvimento dell'obbligo scolastico;

f) possesso dell'abilitazione professionale di cui all' art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;

g) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

h) di non aver superato i  65 anni [34]     per le sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette - e natanti, ovvero gli anni 70 per la sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale (3) . [33]

ARTICOLO 7

Modalità per l'iscrizione nel ruolo

1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della Commissione regionale di cui all' art. 4 . L'aspirante deve presentare alla commissione regionale di cui all' art. 4 , con sede presso l'Ufficio viabilità e trasporti della Giunta regionale, domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità , la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonchè il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 6 . [37]

2. Il certificato di iscrizione al ruolo è rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente.

ARTICOLO 8

Materie d'esame

1. L'esame di idoneità di cui all' art. 7 consiste  in un colloquio basato su domande concernenti le[39]     seguenti materie:

a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonchè topomastica della regione Umbria;

b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;

c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;

d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonchè la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente;

e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti;

f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;

g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

ARTICOLO 9

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza

1. I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell' art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;

b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all' art. 10 , commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ;

c) interrompa il servizio senza giustificato motivo;

d) non applichi le tariffe in vigore.

3. La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati al comma 2 .

4. L'atto cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'Amministrazione si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 4 .

ARTICOLO 10

Sanzioni amministrative per il servizio di taxi

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall' art. 2, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , è punita con la sospensione dal servizio di giorni trenta.

2. Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i Comuni con il procedimento di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge.

ARTICOLO 11

Norma transitoria

1. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei soggetti di cui all' art. 6, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , si fa riferimento alla deliberazione regionale 3 marzo 1993, n. 884, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 15 del 31 marzo 1993.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 giugno 1994

Carnieri

Note sulla vigenza

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[9] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 giugno 1999, n. 19.

[10] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 giugno 1999, n. 19.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[15] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 agosto 2014, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 agosto 2014, n. 15.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 7 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 7 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 8 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 8 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 9 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 9 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[30] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 agosto 2014, n. 15.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 agosto 2014, n. 15.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 agosto 2014, n. 15.

[33] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 4 agosto 2014, n. 15.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[36] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 3 marzo 2000, n. 15.

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

[41] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 2001, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

Per l'abrogazione vedi anche le norme contenute nella tabella A, n. 11 della L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

(2) - 

Per l'abrogazione vedi anche le norme contenute nella tabella A, n. 11 della L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

(4) - 

Il presente articolo si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15.

(5) - 

Il presente articolo si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15.

(3) - 

I soggetti che hanno raggiunto i limiti di età previsti alla presente lettera, iscritti al ruolo regionale di cui all'art. 5 della medesima legge possono esercitare i servizi di taxi o di noleggio con conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000.

(6) - 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 29 ottobre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), a seguito di giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria.