Legge regionale 15 gennaio 1998, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 15 Gennaio 1998

Date di vigenza

05/02/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/02/1998
13/12/2001 abrogazione mostra documento vigente dal 13/12/2001

Documento vigente dal 05/02/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Gennaio 1998 , n. 2
Interpretazione autentica del disposto dell' art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 , come modificato dall' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 - Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 21/01/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico

1. Il divieto di abbattimento e quello di spostamento, disposti all' art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 , così come modificato dall' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 , si intendono non riferiti agli alberi e alle siepi piantate a distanze minori di quelle previste all' art. 892 del Codice civile .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 1998

Bracalente

[1]