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Legge regionale 4 luglio 1988, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 4 Luglio 1988

Documento vigente dal 12/03/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Luglio 1988 ,n. 19
Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 13/07/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge in attuazione degli artt. 1 , 9 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , " Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa quella di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo.

ARTICOLO 2

Accertamento dei requisiti professionali

1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali, previsti dalle singole leggi regionali.

ARTICOLO 3

Commissioni d'esame

[ 1. ] [7]

1. L'accertamento si realizza mediante effettuazione di apposito esame, in occasione di sessioni organizzate a cura della Regione dell'Umbria, da tenersi innanzi ad una commissione esaminatrice composta come segue:

a) l'assessore regionale al turismo o suo delegato che la presiede;

b) un esperto di legislazione turistica;

c) due esperti delle materie di esame proprie della figura professionale di cui trattasi;

d) un rappresentante della categoria professionale interessata;

e) membri aggiunti, esperti nelle lingue estere oggetto d'esame.

Funge da segretario della commissione un dipendente regionale di livello non inferiore al VI.

[8]

2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica tre anni, e può essere confermata, in tutto o in parte.

3. Ai componenti la commissione è corrisposto, a carico del bilancio della Regione, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.

4. Per le procedure d'esame si applicano le norme dell'apposito regolamento regionale.

ARTICOLO 4

Elenchi delle professioni

1. Per ciascuna professione turistica, e con le modalità previste dalle singole leggi regionali, la Regione cura la tenuta di apposito elenco, da aggiornarsi annualmente, che costituisce il registro ufficiale degli esercenti la professione all'interno della Regione Umbria, regolarmente abilitati.

2. Salve le norme transitorie e speciali delle singole leggi regionali, l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda degli interessati, rivolgendo apposita istanza alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo - industria alberghiera, e allegando copia autentica della licenza di esercizio della professione.

3. Per la professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo l'iscrizione all'Albo di cui all' art. 7 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 , è disposta d'ufficio per coloro i quali abbiano conseguito la prescritta abilitazione presso la Regione Umbria.

4. Ai soli fini anagrafici, l'Ufficio turismo - industria alberghiera cura la tenuta di un registro generale degli abilitati per ciascuna professione turistica, con l'indicazione dell'anno di sostenimento dell'esame e delle lingue estere di abilitazione.

[ ARTICOLO 5 ] [10]
ARTICOLO 5

Domanda d'esame

1. Per la partecipazione agli esami abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonchè per la professione di direttore d'albergo ed ivi compresa quella di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, la Giunta regionale emana appositi bandi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami, da far pervenire in carta semplice alla Giunta regionale, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando

[12]
ARTICOLO 6

Effettuazione delle sessioni

1. Le sessioni di esame si svolgono sulla base delle materie previste dalle specifiche leggi regionali sulle professioni e secondo le modalità in esse previste.

2. Qualora la legge regionale specifica non disponga in merito, si applicano le norme di cui all'art. 4 del regolamento regionale per l'effettuazione delle sessioni d'esame.

3. Le procedure d'esame sono disciplinate dal medesimo regolamento regionale e, per quanto in esso non previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Titolo I del dpr 3 maggio 1957, n. 686 , contenente " Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato".

ARTICOLO 7

Abrogazioni, modificazioni e integrazioni

1. Sono abrogati l' art. 6 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 - "Norme per la disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo" -, nonchè i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 5, l'art. 7 e il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 , recante "Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici ".

2. E' abrogata altresì l'espressione " nei tempi e nei modi previsti dal decreto di cui al precedente art. 5 ", in conclusione del primo comma dell'art. 9, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 .

3. All' art. 10 della medesima legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 , ovunque compaia, alla parola " bando " è sostituita l'espressione " regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche ", ed è soppressa, alla lettera c) della prova orale dell'esame per accompagnatore turistico, l'espressione " ed in ciascuna di quelle facoltative ".

4. All' art. 11 della stessa legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 l'espressione " secondo le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 9 " è sostituita da " secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della presente legge e di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4 del regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche ".

5. Alla legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 , dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente art. 10/bis:
 
" Art. 10/ bis (Abilitazione semplificata). 1. I soggetti già abilitati, ai sensi della lr 15 novembre 1985, n. 42, per l'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della attività di accompagnatore turistico sostenendo la sola prova orale.
 
2. Coloro i quali siano già abilitati per l'esercizio della professione di interprete turistico possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni di cui alla presente legge, con l'uso professionale delle stesse lingue estere nelle quali sono abilitati, senza dover sostenere il colloquio nelle medesime
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 1988

Mandarini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. oo) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13