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Legge regionale 9 aprile 1998, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 9 Aprile 1998

Date di vigenza

23/04/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/04/1998
05/07/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 05/07/2014

Documento vigente dal 23/04/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Aprile 1998 , n. 12
Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 22/04/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Sospensione nulla-osta

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 28 febbraio 1999 è sospeso il rilascio dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , nei seguenti casi:

A) nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti:
 
a1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. seicento relativa a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati;
 
a2) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi non contingentati;
 
a3) per i centri commerciali in cui la somma della superficie di vendita dei singoli esercizi superi i mq. millecinquecento;

B) nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti:
 
b1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi contingentati e non contingentati;
 
b2) per i centri commerciali contenenti superfici di vendita di ampiezza superiore a mq. millecinquecento;
 
b3) per i centri commerciali, in cui la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superi i mq. duemila.

ARTICOLO 2

Disposizioni relative a nulla-osta non sospesi

1. Per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell' art. 1 oltre ai pareri dei Comuni della medesima area commerciale ai sensi e nei termini della Delib.C. R. 20 luglio 1987, n. 508 è richiesto il parere del Comune nel territorio del quale viene insediata la struttura di vendita. Il parere è formulato in relazione agli strumenti locali di programmazione della rete distributiva e deve essere allegato alla richiesta di nulla-osta.

2. I pareri di cui al comma 1 non sono richiesti per i nulla-osta rilasciati in caso di concentrazione di esercizi ai sensi dell' art.1, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n. 121 , come modificata dall' art. 2, comma 89 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 aprile 1998

Bracalente

[1]