ARTICOLO 1
Sospensione nulla-osta
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 28 febbraio 1999 è sospeso il rilascio dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli artt. 26 e 27 della
legge 11 giugno 1971, n. 426
, nei seguenti casi:
A)
nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti:
a1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. seicento relativa a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati;
a2) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi non contingentati;
a3) per i centri commerciali in cui la somma della superficie di vendita dei singoli esercizi superi i mq. millecinquecento;
B)
nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti:
b1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi contingentati e non contingentati;
b2) per i centri commerciali contenenti superfici di vendita di ampiezza superiore a mq. millecinquecento;
b3) per i centri commerciali, in cui la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superi i mq. duemila.
ARTICOLO 2
Disposizioni relative a nulla-osta non sospesi
1.
Per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'
art. 1
oltre ai pareri dei Comuni della medesima area commerciale ai sensi e nei termini della Delib.C.
R. 20 luglio 1987, n. 508
è richiesto il parere del Comune nel territorio del quale viene insediata la struttura di vendita. Il parere è formulato in relazione agli strumenti locali di programmazione della rete distributiva e deve essere allegato alla richiesta di nulla-osta.
2.
I pareri di cui al
comma 1
non sono richiesti per i nulla-osta rilasciati in caso di concentrazione di esercizi ai sensi dell'
art.1, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n. 121
, come modificata dall'
art. 2, comma 89 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
.