ARTICOLO 1
Indennità di funzione
1.
L'
art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15
e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"
1. L'indennità per i consiglieri regionali, stabilita, in base al disposto dell'art. 32 dello Statuto regionale, in relazione alle funzioni ed all'attività svolta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261
, nella seguente misura:
a) 90 per cento al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale;
b) 80 per cento ai componenti la Giunta regionale;
c) 75 per cento ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai presidenti ed ai vice presidenti delle commissioni consiliari, ai revisori dei conti e ai presidenti dei gruppi consiliari;
d) 65 per cento ai restanti consiglieri.
2. Le indennità previste dal primo comma del presente articolo non sono tra loro cumulabili.
3. Il contributo di cui all'
art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni, elevato al 27 per cento, è calcolato sull'indennità di cui alla lettera
"d"
del primo comma del presente articolo al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'
art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
".
[1]
ARTICOLO 3
Erogazione.
1.
All'
art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"
2. La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella prima seduta utile
".
ARTICOLO 4
Missioni in territorio regionale.
1.
All'
art. 3 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9
e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"
4. Per missioni nell'ambito del territorio regionale non è corrisposta alcuna indennità
".
ARTICOLO 7
Norme transitorie e finali.
1.
Per i consiglieri già cessati dal mandato e per quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di trenta mesi, restano in vigore le norme di cui al secondo, terzo e
quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni abrogate dall'
art. 6
della presente legge.
2.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, all'inizio di ogni legislatura entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il responsabile del servizio competente provvede a richiedere a ciascun consigliere l'esercizio del diritto facoltativo di cui all'
art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni come ulteriormente modificate dall'
art. 5
della presente legge.
ARTICOLO 8
Norma finanziaria.
1.
Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della
legge 6 dicembre 1973, n. 853
, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.