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Legge regionale 16 giugno 1998, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 16 giugno 1998

Date di vigenza

09/07/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/07/1998
03/02/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 03/02/2000

Documento vigente dal 09/07/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998 , n. 20
Modifiche alla L.R. 29 aprile 1991, n. 10 : Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 24/06/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. All' art. 10 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 10 , è aggiunto il seguente comma:
 
" Ai componenti del Comitato che risiedono in comuni diversi dal capoluogo regionale, è corrisposto, per l'accesso alle riunioni formalmente convocate, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede regionale.
 
Agli effetti della presente legge la residenza del componente del Comitato che risieda fuori del territorio regionale si intende sempre acquisita in un comune della regione
" .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 giugno 1998

Il Vice presidente Goracci

[1]