Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
16 giugno 1998
, n.
20
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
41 del
24/06/1998
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
All'
art. 10 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 10
, è aggiunto il seguente comma:
"
Ai componenti del Comitato che risiedono in comuni diversi dal capoluogo regionale, è corrisposto, per l'accesso alle riunioni formalmente convocate, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede regionale.
Agli effetti della presente legge la residenza del componente del Comitato che risieda fuori del territorio regionale si intende sempre acquisita in un comune della regione
"
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 16 giugno 1998
Il Vice presidente Goracci
[1]