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Legge regionale 24 giugno 1998, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 24 Giugno 1998

Date di vigenza

16/07/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/07/1998
02/09/2004 abrogazione mostra documento vigente dal 02/09/2004

Documento vigente dal 16/07/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Giugno 1998 , n. 22
Ulteriori modificazioni della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 01/07/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 , già modificato ed integrato dall' art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 , dall' art. 2 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9 , nonché dall' art. 1 della legge regionale 17 novembre 1994, n. 36 , è sostituito dal seguente comma:
 
" 1. Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili ".

ARTICOLO 2

1. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 7/81 , già modificato dall' art. 4 della legge regionale n. 26/85 , ulteriormente modificato dall' art. 3 della L.R. n. 9/91 , è sostituito con il seguente comma:
 
" 1. La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4, entro il 15 giugno di ogni anno ".

ARTICOLO 3

1. Il comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 7/81 , già modificato dall' art. 6 della L.R. n. 26/85 , è sostituito dal seguente comma:
 
" 1. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 2 entro il 31 luglio di ogni anno ".

ARTICOLO 4

1. I termini previsti agli artt. 1, 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 1999.


Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Perugia, 24 giugno 1998

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le norme della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17.