ARTICOLO 1
Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età.
1.
Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia per il pensionamento nel pubblico impiego, i dipendenti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie regionali e le aziende ospedaliere, sono collocati a riposo d'ufficio dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2.
I competenti organi della Regione, degli enti o delle aziende di cui al
comma 1
, possono accettare, per motivate esigenze d'ufficio, la domanda di trattenimento in servizio del dipendente, che deve essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, fino a un massimo di due anni dall'età per il collocamento a riposo d'ufficio.
3.
Gli organi competenti devono, almeno tre mesi prima il compimento del sessantacinquesimo anno di età, dare risposta alle richieste pervenute.
4.
I due anni successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono concessi comunque nei casi previsti dall'
art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, come modificato dall'
art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8
.