Legge regionale 31 luglio 1998, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 31 Luglio 1998

Date di vigenza

06/08/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/08/1998
31/12/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 31/12/2014

Documento vigente dal 06/08/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Luglio 1998 , n. 25
Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 05/08/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età.

1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia per il pensionamento nel pubblico impiego, i dipendenti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie regionali e le aziende ospedaliere, sono collocati a riposo d'ufficio dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. I competenti organi della Regione, degli enti o delle aziende di cui al comma 1 , possono accettare, per motivate esigenze d'ufficio, la domanda di trattenimento in servizio del dipendente, che deve essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, fino a un massimo di due anni dall'età per il collocamento a riposo d'ufficio.

3. Gli organi competenti devono, almeno tre mesi prima il compimento del sessantacinquesimo anno di età, dare risposta alle richieste pervenute.

4. I due anni successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono concessi comunque nei casi previsti dall' art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , come modificato dall' art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8 .

ARTICOLO 2

Norma transitoria.

1. Le domande di permanenza in servizio presentate alle Amministrazioni interessate vanno reiterate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ad esse è applicabile la disciplina prevista dall'articolo precedente.

2. È abrogato il secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , come modificato dall' art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8 .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1998

Bracalente

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