ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge, ai sensi dell'
art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
, convertito con modificazioni in
legge 30 marzo 1998, n. 61
, disciplina le modalità per la concessione delle provvidenze dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza delle crisi sismiche iniziate il 12 maggio nel territorio di Massa Martana e di altri Comuni e il 26 settembre 1997 in vari Comuni dell'Umbria.
ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari
1.
Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte a favore delle aziende appartenenti ai settori agricoli e zootecnici, del turismo e dell'agriturismo, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agro-industria, comprese le aziende di itticoltura e di trasformazione dei prodotti agricoli.
ARTICOLO 3
Provvidenze
1.
Ai titolari delle aziende di cui all'
art. 2
è concesso una tantum un contributo a fondo perduto pari al venti per cento della differenza tra i fatturati, determinata ai sensi dell'
art. 4
, sino ad un massimo di lire cento milioni.
2.
Ai soggetti indicati all'
art. 2
, nonché alle aziende di cui al successivo
comma 3
del presente articolo è concesso un contributo pari agli interessi dovuti per la postergazione delle rate dei mutui preesistenti alla data di inizio degli eventi sismici, accesi per investimenti connessi alla costruzione, ampliamento, ammodernamento o arredamento degli esercizi, sospese nel periodo ottobre 1997-marzo 1998, ai sensi del
D.L. 27 ottobre 1997, n. 364
, convertito in
legge 17 dicembre 1997, n. 434
, ovvero non pagate a causa della chiusura dell'attività per inagibilità totale dei locali. La scadenza del contratto di mutuo è conseguentemente prorogata per un periodo di tempo pari a quello di sospensione o di chiusura.
3.
Il contributo di cui al
comma 1
del presente articolo è elevato fino a duecento milioni per le aziende indicate all'
art. 2
, chiuse per inagibilità totale dei locali, ininterrottamente dalla data della crisi sismica alla data di entrata in vigore della presente legge e non delocalizzate. Il contributo è calcolato sulla differenza tra tale importo massimo e quello riconosciuto ai sensi del
comma 1
del presente articolo ed è rapportato ai mesi di chiusura dell'esercizio, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino e non oltre la data del 1° ottobre 1999.
ARTICOLO 4
Determinazione del danno economico
1.
Possono accedere alle provvidenze
di cui alla presente legge[3]
le aziende, anche stagionali, che nel periodo 12 maggio 1997 - 31 maggio 1998 hanno subito una riduzione dell'attività produttiva non inferiore al trenta per cento rispetto alla media degli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori, o dalle dichiarazioni IVA.
2.
In caso di impresa costituitasi da meno di due anni e comunque in data antecedente agli eventi sismici 1997, la riduzione dell'attività è calcolata rispetto alla media dei fatturati, come risultante dai registri contabili, obbligatori, o dalle dichiarazioni IVA.
ARTICOLO 5
Priorità
1.
Le provvidenze di cui all'
art. 3
sono assegnate con priorità:
a)
alle aziende che siano state costrette alla chiusura completa dell'esercizio per inagibilità totale dei locali e che non abbiano delocalizzato l'attività;
b)
alle aziende ricettive, ivi comprese quelle appartenenti ai settori dell'agriturismo, della ristorazione, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggi e turismo con sede nel territorio regionale.
2.
Le aziende beneficiarie sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, tenendo conto dell'incidenza percentuale, rispetto al fatturato, del danno economico subito, determinato nei modi previsti dall'
art. 4
e dell'importo del contributo riconosciuto a ciascuna azienda.
3.
A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei Comuni di Nocera Umbra, Sellano, Valtopina, Foligno, Preci, Assisi, Gualdo Tadino, Cerreto di Spoleto e, in subordine, di quelli disastrati, individuati dall'
art. 1
delle O.M. 13 ottobre 1997, [n. 2694] e O.M. 28 novembre 1997, [n. 2719] .
ARTICOLO 6
Agevolazioni per l'accesso al credito
1.
In attuazione di quanto previsto dall'
art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
, convertito in
legge 30 marzo 1998, n. 61
, sono concessi alle strutture di garanzia fidi, operanti nel territorio regionale, contributi diretti ad accrescere l'entità dei rispettivi fondi rischi.
2.
Le modalità di ripartizione dei contributi di cui al
comma 1
tra i soggetti interessati sono stabilite dalla Giunta regionale sulla base, tra l'altro, del numero degli associati e del volume di attività realizzato in un periodo non superiore all'ultimo biennio.
ARTICOLO 7
Danno diretto
1.
Gli interventi, previsti dagli articoli 4 e 5 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
, convertito in
legge 30 marzo 1998, n. 61
, a favore delle attività produttive ubicate in zone non coperte dalle provvidenze disposte con il DOCUP Ob 5b 1994/1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria - serie generale - 22 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni, sono realizzati, nei limiti e con le modalità previste dagli stessi articoli 4 e 5 e dalle misure 3.5 e 5.7 del DOCUP, con le risorse stanziate dall'
art. 9
della presente legge.
ARTICOLO 8
Procedure
1.
La ripartizione delle risorse, sentita la competente commissione consiliare, tra le diverse forme di interventi previsti agli articoli 3, 6 e 7, nonché le procedure da seguire per l'ammissione e per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui all'
art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
, convertito in
legge 30 marzo 1998, n. 61
, sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della sopracitata legge 2.