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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del 31 Luglio 1998

Date di vigenza

20/08/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/08/1998
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 20/08/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Luglio 1998 , n. 26
Modificazione della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 - Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 05/08/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La lettera d) del comma 3, dell'art. 10 della L.R. 4 luglio 1997, n. 21 , è sostituita dalla seguente: " d) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia. "


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1998

Bracalente

[1]