Legge regionale 12 agosto 1998, n. 33


LEGGE REGIONALE n.33 del 12 Agosto 1998

Date di vigenza

10/09/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/09/1998
24/02/2005 abrogazione mostra documento vigente dal 24/02/2005

Documento vigente dal 10/09/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Agosto 1998 , n. 33
Istituzione di un ufficio di collegamento presso l'Unione Europea, ai sensi dell' art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 26/08/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità.

1. La Regione nell'ambito delle iniziative e degli orientamenti nazionali concorre allo sviluppo del processo di unificazione e di integrazione europea.

2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione e i suoi organi promuovono la realizzazione di un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale assicurando, in particolare:
 
- la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;
 
- il sostegno alle Istituzioni regionali ed agli Enti locali umbri, nella promozione e sviluppo delle relazioni con gli organismi dell'Unione Europea;
 
- un'organica e costante informazione sulle politiche ed iniziative comunitarie, avvalendosi anche della collaborazione del S.E.U.;
 
- un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2

Ufficio regionale di collegamento.

1. Per il migliore perseguimento delle finalità di cui all' art. 1 , ai sensi dell' art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , è istituito, nell'ambito delle strutture della Presidenza della Giunta regionale, nei limiti fissati dal comma 10 dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, un ufficio di collegamento denominato " Servizio per le relazioni con l'Unione Europea", con sede a Bruxelles.

2. Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, possono avvalersi dell'Ufficio di cui al comma 1 .

3. Il Servizio:

a) presta la necessaria assistenza ai rappresentanti della Regione, negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;

b) favorisce le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche umbre, gli enti locali, e l'unione europea relativamente alle varie iniziative comunitarie;

c) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della Regione in ordine alle norme, provvedimenti ed iniziative comunitari, anche allo scopo di conformare la legislazione regionale alla normativa comunitaria.

4. Possono avvalersi del servizio le associazioni e gli organismi rappresentativi di interessi collettivi operanti in Umbria.

5. Il Servizio opera in stretto rapporto con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento nelle materie di competenza regionale.

6. Previo accordo, possono essere realizzate e utilizzate sedi e strutture comuni con altre Regioni, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 3

Rapporto con enti ed istituzioni umbre.

1. I Comuni, le Province e le Comunità montane dell'Umbria per lo svolgimento delle proprie relazioni con gli organismi dell'Unione Europea possono avvalersi della struttura di cui all' art. 2 che è tenuta ad assicurare ogni possibile collaborazione.

2. Qualora tale collaborazione si sostanzi in attività complesse, questa può essere disciplinata mediante appositi atti convenzionali.

ARTICOLO 4

Personale.

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di responsabile del Servizio di cui all' art. 2 , su proposta del Presidente della Giunta regionale, in deroga al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 .

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a prestare la propria attività nella sede di Bruxelles, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta del Presidente. Fatti salvi i casi di revoca dell'incarico stabiliti dalla vigente disciplina, il dirigente incaricato è tenuto a prestare la propria attività nella sede del Servizio salvo gravi e giustificati motivi che ne consentano, su domanda, l'anticipato rientro in sede.

3. La Giunta regionale, per corrispondere a particolari esigenze operative connesse all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative complesse, richiedenti l'apporto di specifiche professionalità, può assegnare alla struttura, per un periodo non superiore a 12 mesi in un triennio, una ulteriore unità titolare di qualifica dirigenziale.

4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Servizio può avvalersi:
 
- di personale regionale di ruolo, di qualifica non dirigenziale con conoscenza di almeno una lingua di lavoro dell'Unione;
 
- di personale assunto anche a part-time con contratto di diritto privato, a tempo determinato, rinnovabile, preferibilmente residente a Bruxelles con conoscenza della lingua italiana e di un'altra lingua di lavoro dell'Unione.

5. La dotazione del personale non dirigenziale non può superare, per i primi due anni dall'apertura della sede, le due unità. La Giunta regionale, trascorso il suddetto periodo e in relazione all'attività effettivamente svolta dal servizio, può disporre di modificare tale dotazione.

6. In relazione allo svolgimento di iniziative e attività promozionali, la Giunta regionale può distaccare per periodi determinati personale dalle strutture regionali interessate.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in relazione alla sua attività e a quella delle commissioni consiliari permanenti può richiedere al Consiglio regionale il distacco temporaneo del proprio personale.

8. Al personale regionale stabilmente assegnato presso la struttura, è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero di identico importo a quello spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanze all'estero. Al personale temporaneamente distaccato è corrisposta l'indennità di missione spettante secondo la disciplina in vigore.

ARTICOLO 5

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, inerenti le spese di gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili. La spesa a carico dell'esercizio finanziario in corso è pari alla somma complessiva di lire 110.000.000. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1998

Bracalente

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