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Legge regionale 13 marzo 1995, n. 10


Legge regionale n.10 del 13 marzo 1995

Documento vigente dal 26/11/1998

Regione Umbria
Legge regionale 13 marzo 1995 ,n. 10
Norme per il trasporto pubblico locale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 22/03/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [10]
[ ARTICOLO 2 ] [11]
[ ARTICOLO 3 ] [12]
[ ARTICOLO 4 ] [13]
[ ARTICOLO 5 ] [19]
[ ARTICOLO 6 ] [20]
[ ARTICOLO 7 ] [24]
[ ARTICOLO 8 ] [26]
ARTICOLO 9

Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali (3)

1. La Regione concorre fino alla misura dell'1 per cento annuo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 7 , all'onere derivante dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2 .

2. I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap e a mobilità  ridotta, nonchè di categorie socialmente deboli di cittadini residenti nei rispettivi territori comunali.

3. Per le finalità  previste al presente articolo, i Comuni, tenuto conto delle disponibilità  finanziarie di cui al comma 1 , individuano le categorie beneficiarie, determinano le tariffe speciali ed attribuiscono alle imprese aventi titolo gli importi spettanti per i minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe speciali, anche facendo ricorso a risorse proprie.

4. Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto è regolato da apposite convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5 .

5. Per le finalità  di cui al comma 1 , la Regione ripartisce le risorse disponibili sulla base di criteri e modalità  definiti con apposito atto di Giunta.

6. I Comuni presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda debitamente documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 .

7. Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8 , hanno validità  fino al 30 giugno 1995. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte limitatamente a detto periodo, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

[ ARTICOLO 9/bis ] [27]
ARTICOLO 10

Osservatorio della mobilità

1. Per le finalità  di cui all' art. 1 è istituito presso l'area operativa " Assetto del territorio", Ufficio viabilità  e trasporti, l' Osservatorio della mobilità" con il compito di:

a) fornire alla Giunta regionale e agli Enti locali il supporto tecnico per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

b) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sulla interazione ambiente - trasporti, nonchè quelli concessi alla mobilità  regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati, di cui al punto b), in collaborazione con le Province di Perugia e Terni e con i Comuni e le Aziende interessati.

2. L'Osservatorio si avvale, di norma, di personale e mezzi forniti dalla Regione.

3. L'osservatorio della mobilità svolge le sue funzioni nell'ambito del servizio informativo territoriale di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 . [30]

4. Le attività dell'osservatorio sono individuate con apposito atto della Giunta regionale. [31]

[29]
ARTICOLO 11

Comitato della mobilità

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Comitato della mobilità che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;

2) un rappresentante della Provincia di Perugia;

3) un rappresentante della Provincia di Terni;

4) un rappresentante della Federtrasporti;

5) un rappresentante dell'Associazione nazionale autolinee in concessione;

6) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

7) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato;

8) un rappresentante della Gestione governativa Ferrovia Centrale Umbra;

9) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

10) un rappresentante della Cooperazione;

11) un rappresentante delle Associazioni artigiane più rappresentative a livello regionale;

12) tre rappresentanti delle Associazioni più rappresentative a livello regionale di cui uno studente pendolare ed un pensionato;

13) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicapati presenti nella Provincia di Perugia;

14) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Terni;

15) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Perugia;

16) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Terni;

17) un rappresentante del Comitato regionale umbro Automobile Club; [33]

18) un rappresentante dell'Unione Nazionale delle Comunità Montane. [34]

2. Il Comitato della mobilità è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.

3. Il Comitato della mobilità , quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per l'attività dell'Osservatorio e alle iniziative di programmazione nel settore trasporti.

[32]
[ ARTICOLO 12 ] [35]
[ ARTICOLO 13 ] [37]
[ ARTICOLO 13/bis ] [38]
[ ARTICOLO 14 ] [40]
[ ARTICOLO 15 ] [41]
[ ARTICOLO 16 ] [42]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 marzo 1995

Carnieri


ALLEGATI:
ALLEGATO A: -

PROSPETTO A
 
Servizio con la funicolare

       
Anni  A.T.C. 
1992  109.528.828 
1993   117.169.676  
[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 4.

[10] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[11] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[12] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[13] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[14] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[15] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[16] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[19] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[20] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[21] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[24] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[25] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[26] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[27] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42. - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[28] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2001, n. 16.

[29] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[30] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[31] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[32] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[33] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[34] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[35] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[36] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.

[37] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[38] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 gennaio 1997, n. 2. - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[39] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[40] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[41] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

[42] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 novembre 1998, n. 37.

Note della redazione

(1) - 

L'art. 3, comma 1 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 dispone che "al comma 1, lettera c) dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «dell'art. 9 che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001» sono sostituite da "«degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003;». Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che tale modificazione ".... ha l'effetto di ripristinare la vigenza degli artt. 7 e 13-bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, abrogati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 37/1998, nonché di prorogare la vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 10/1995" (al 31 dicembre 2003) .

(3) - 

L'art. 3, comma 1 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 dispone che "al comma 1, lettera c) dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «dell'art. 9 che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001» sono sostituite da "«degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003;». Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che tale modificazione ".... ha l'effetto............di prorogare la vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 10/1995" (al 31 dicembre 2003) .

(4) - 

L'art. 2, comma 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16 dispone che "al comma 1, lettera c) dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, comma modificata dalla L.R. 22 dicembre 2000, n. 42, art. 3, comma 1, le parole «ad esclusione degli articoli» e prima del numero «10» è aggiunto il numero «9/bis». Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che tale modificazione ".... ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 9/bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10.

(2) - 

L'art. 3, comma 1 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 dispone che "al comma 1, lettera c) dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «dell'art. 9 che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001» sono sostituite da "«degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003;». Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che tale modificazione ".... ha l'effetto di ripristinare la vigenza degli artt. 7 e 13-bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, abrogati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 37/1998, nonché di prorogare la vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 10/1995" (al 31 dicembre 2003) .