Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14


LEGGE REGIONALE n.14 del 18 aprile 1997

Documento vigente dal 10/12/1998

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997 ,n. 14
Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 23/04/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

Programmazione degli interventi ed istituzione del fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legislazione statale, detta norme sull'amministrazione e sull'uso del patrimonio immobiliare della Regione - nonchè su quello delle aziende sanitarie locali finalizzato al Servizio sanitario regionale - al fine di semplificare le procedure, economizzare le spese correnti e reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale, e per conservare e migliorare il patrimonio immobiliare della Regione.

[8]
Art. 2

Programma di politica patrimoniale

1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, il Programma di politica patrimoniale, con il quale detta indirizzi alla Giunta regionale in ordine: - alla definizione di immobili da destinare a sede degli Uffici regionali;
 
- alla valorizzazione dei beni immobili del demanio regionale, del patrimonio agro - forestale e del patrimonio disponibile.

2. In particolare, il Consiglio regionale assegna alla Giunta regionale obiettivi da realizzare nel triennio, relativi a programmi di intervento finalizzati al mantenimento, riuso o alienazione del patrimonio immobiliare stesso, individuando le risorse necessarie.

[10]
Art. 3

Piano attuativo

1. In esecuzione del Programma di politica patrimoniale di cui all' art. 2 , la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale con il quale:

a) individua le unità immobiliari da destinare ad attività produttive o a progetti di sviluppo economico sociale;

b) ridefinisce per ogni singola unità immobiliare di cui al precedente punto sub a), l'appartenenza alle categorie del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, procedendo, altresì alla modifica degli inventari di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 ;

c) definisce le modalità operative per la gestione del Fondo di cui al successivo art. 4 .

2. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle decisioni adottate in merito a quanto previsto al comma 1 .

[12]
Art. 4

Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. E'istituito nel bilancio regionale un apposito fondo denominato " Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare".

2. A tale fondo affluiscono:
 
- i proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, i canoni di locazione e di concessione di beni immobili;
 
- quota parte dei fondi propri della Regione specificatamente destinati a tale finalità determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2 e del piano attuativo di cui all' art. 3 ;
 
- i finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonchè da istituti di credito, nei limiti e con le modalità dalla stessa normativa indicate in rapporto al valore dei beni di cui sia stata deliberata l'alienazione;
 
- i proventi derivanti dall'alienazione di quote dei fondi immobiliari;
 
- i proventi distribuiti dai fondi immobiliari,

3. Sono imputati a tale fondo:
 
- le spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione;
 
- i costi delle ristrutturazioni dei beni immobiliari destinati all'alienazione;
 
- le spese per la costituzione dei fondi immobiliari;
 
- gli oneri derivanti dai ratei di rimborso dei prestiti agli istituti di credito.

Art. 5

Destinazione dei proventi del fondo speciale

1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

a) destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2 ;

b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione.

Art. 6

Strumenti per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione

1. La Giunta individua adeguate forme di dialogo e concertazione sociale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett b) dell'art. 5, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare. [16]

2. Per la gestione delle risorse di cui alla lett b) dell'art. 5, la Giunta si avvarrà della Società finanziaria regionale per la promozione e lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria. [18]

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge è costituito un fondo mediante istituzione nella parte spesa del bilancio regionale del seguente capitolo denominato:
 
cap. 6505 " Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione e delle Aziende sanitarie locali";
 
voce 1906: Spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare;
 
voce 1907: Spese per la ristrutturazione dei beni immobili destinati all'alienazione;
 
voce 1908: Spese per la costituzione di fondi immobiliari;
 
voce 1909: Spese per il rimborso di prestiti agli istituti di credito;
 
voce 1910: Spese per programmi finalizzati al lavoro ed all'occupazione;
 
voce 1911: Spese per la valorizzazione dei beni immobili e per interventi finalizzati al riuso o all'alienazione del patrimonio immobiliare.

2. Con la legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

3. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato, oltre che con stanziamenti annuali in sede di leggi di bilancio o di variazione agli stessi, anche con i proventi di cui all' art. 4 che saranno introitati ai seguenti capitoli di nuova istituzione dell'entrata denominati:
 
cap. 2505: " Proventi derivanti: da alienazioni di beni immobili di proprietà regionale, canoni di locazione e di concessione di beni immobili e dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale";
 
cap. 2506: " Proventi derivanti dall'alienazione e gestione dei fondi immobiliari".

4. Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato da eventuali apporti statali e comunitari secondo le modalità delle normative vigenti.

5. In relazione alle somme via via accertate di cui ai precedenti commi si provvederà con legge di bilancio o di variazione allo stesso ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1 .

6. Per gli interventi di cui all' art. 5, comma 1, lett b) è autorizzata, per l'anno 1997 la spesa di lire 500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 6505/ voce 1910 istituito con la presente legge.

7. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a lire 250.000.000 con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, Elenco n. 5, numero d'ordine 6, allegato a detto bilancio a quanto a lire 250.000.000 con riduzione sia in termini di competenza che di cassa di pari stanziamento esistente sul cap. 2160 della spesa.

8. La Giunta regionale, a norma dell' art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

Titolo II

Disciplina dei beni regionali

Art. 8

Disposizioni regionali

1. Per l'amministrazione dei beni regionali e l'attività contrattuale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 9

Competenze della Giunta regionale

1. Compete alla Giunta regionale:

a) l'accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 ;

b) il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni di demanio pubblico regionale    che cessano dalla loro destinazione;

c) l'acquisto, l'alienazione e gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni patrimoniali indisponibili; [20]

d) la cessione in comodato dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili ad enti ed aziende dipendenti, nonchè ad enti locali per lo svolgimento di attività e compiti connessi con l'esercizio di funzioni delegate;

e) la concessione a terzi, anche privati, dell'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione  compatibilmente con l'interesse generale della Regione e la natura del bene[22]     ;

f) la deliberazione dei capitolati generali e speciali relativi ai vari tipi di contratti.

Art. 10

Stima dei beni

1. Gli acquisti, le alienazioni, le permute dei beni immobili sono disposte sulla base di preventiva stima effettuata dal competente ufficio della Giunta regionale che può avvalersi di apposita perizia asseverata   [ ... ] [26]  .

2. Il prezzo di stima determinato ai sensi del comma 1 , è soggetto a revisioni periodiche in relazione, sia all'andamento del mercato immobiliare, sia delle variazioni di percentuale verificatesi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relative all'ultimo triennio.

[25]
Art. 11

Alienazioni

1. L'alienazione dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili del patrimonio disponibile deve essere effettuata per un prezzo di stima determinato ai sensi del precedente articolo. [28]

2. In deroga al precedente comma l'alienazione di un complesso di beni immobili e di diritti reali su immobili funzionali alla realizzazione di un progetto di gestione - le cui finalità siano fatte proprie dalla Giunta regionale - può essere effettuata, in favore del soggetto che si assume la responsabilità della gestione, ad un prezzo inferiore fino ad un massimo del 10 per cento e quello di stima.

3. I beni immobili e i diritti reali su beni immobili possono essere alienati o ceduti mediante apporto a fondi immobiliari chiusi.

Art. 12

Modalità di alienazione, cessione e gestione

1. All'alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico.

2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell' art. 14 / bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione di proficua gestione economica, dandone comunicazione  alla competente commissione consiliare[36]     .

Art. 13

Permute

1. Alla permuta si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. Tale procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti o aziende pubbliche.

Art. 14

Patrimonio agricolo forestale

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23 , sono sostituiti dal seguente: " Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte le alienazioni dei singoli beni di patrimonio agricolo - forestale in conformità alla presente legge e agli atti di programmazione di politica patrimoniale triennale e del relativo piano attuativo annuale ".

Art. 15

Uso della proprietà pubblica

1. Gli artt. 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 , sono sostituiti dal seguente:
 
" 1. I beni in proprietà pubblica per natura e/ o per destinazione - demanio e patrimonio indisponibile - possono formare oggetto di:
 
a) uso pubblico generale;
 
b) uso diretto dell'Amministrazione regionale o degli enti pubblici delegati;
 
c) uso particolare comunque compatibile con l'interesse generale regionale, la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione, a titolo oneroso, a soggetti pubblici e privati.
 
2. Il canone delle concessioni è stabilito sulla base dei valori di mercato. A tale scopo la Giunta regionale, con proprio atto, detta indirizzi agli enti delegati per l'individuazione di parametri omogenei di riferimento per la determinazione dei canoni stessi
".

Art. 16

Cessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati

1. L' art. 18 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato vengono ceduti in comodato all'ente delegato con vincolo di destinazione.
 
2. I beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.
 
3. La gestione in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti
".

Art. 17

Norma transitoria

1. Per l'approvazione del primo programma triennale di cui all' art. 2 , la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto in occasione della presentazione del disegno di legge sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Fino all'approvazione del programma di cui al comma 1 , restano validi gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 671 dell'11 ottobre 1994 concernente: «Programma di politica patrimoniale» come modificata con deliberazione nº 739 del 17 febbraio 1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al programma di cui al comma 2 le variazioni ed integrazioni ritenute necessari, sentita la competente commissione consiliare.

[43]
Titolo III

Norme sul patrimonio delle aziende sanitarie locali

Art. 18

Gestione dei beni

1. Entro il 30 giugno 1998 le aziende sanitarie individuano tra i beni immobili da reddito loro trasferiti ai sensi dell' art. 25, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 , come sostituito dal comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 :

a) i beni da apportare ad un fondo immobiliare chiuso ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 ;

b) i beni da gestire direttamente o da affidare in gestione, anche ai fini di una loro dismissione, con le modalità di cui all' art. 12, comma 1 .

[44]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 aprile 1997

Bracalente

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 4 dicembre 2018, n. 10.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[14] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 2 aprile 2014, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.

[15] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 2 aprile 2014, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[18] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[19] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[24] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[26] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 dicembre 1998, n. 42.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[30] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[31] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[32] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[33] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[34] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[35] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[38] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 76 Comma 18 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[39] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[40] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera aaa legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

[41] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[42] - Abrogazione da: Articolo 76 Comma 19 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[43] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera aaa legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.