ARTICOLO 9
Compiti dell'agenzia
1.
È istituita l'Agenzia Umbria Lavoro - di seguito agenzia - che svolge, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, le seguenti funzioni:
a)
supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali dell'impiego, della formazione e dei sistemi educativi;
b)
elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;
c)
monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
d)
gestione del " sistema informativo lavoro", di cui all'
articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997
e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale, con quello regionale e con il sistema informativo interno dell'amministrazione regionale, nonché l'omogeneità degli standard informativi;
e)
qualificazione dei servizi di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico;
f)
l'assistenza alla predisposizione di progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori provenienti da attività di lavoro socialmente utili;
g)
altre funzioni e compiti ad essa demandate dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.
2.
L'agenzia progetta, altresì, iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.
3.
Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'agenzia svolge funzioni di osservatorio del mercato del lavoro anche raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e sub provinciale. L'agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:
a)
monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
b)
fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;
c)
realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
d)
predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.
4.
Al fine di realizzare le attività di cui al
comma 3
, l'agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S., con l'università ed altri eventuali organismi di ricerca pubblici e privati. L'agenzia si raccorda con l'attività degli enti bilaterali di cui alla
L. 19 luglio 1993, n. 236
.
5.
Sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, l'agenzia formula un piano annuale delle proprie attività specificando il relativo fabbisogno di personale. La Giunta regionale approva il piano, previa acquisizione del parere della commissione regionale tripartita. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell'agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
6.
L'agenzia esercita, anche su richiesta delle province, compiti di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di loro competenza. Le province possono, altresì, avvalersi dell'agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.
7.
L'agenzia può svolgere, ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 469 del 1997
, attività, a titolo oneroso, per privati che ne facciano richiesta.
[19]
ARTICOLO 10
Organizzazione dell'agenzia
1.
L'agenzia è ente strumentale regionale dotata di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e dagli atti di indirizzo stabiliti dalla Giunta regionale. Ad essa è preposto un direttore nominato dal presidente della giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2.
Sono organi dell'agenzia: il direttore, il collegio dei revisori dei conti.
3.
Lo
statuto
dell'agenzia viene approvato dalla Giunta regionale.
4.
L'agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
5.
Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia, esercita tutti i poteri gestionali, dirige le strutture organizzative, ne nomina i responsabili, risponde dell'andamento e del raggiungimento dei risultati della gestione. Il direttore presenta alla Giunta regionale il piano annuale dell'attività dell'agenzia, il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale della gestione, corredato da una relazione sull'attività svolta. La giunta approva il piano sentita la commissione regionale tripartita.
6.
Il direttore è scelto tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche fra personale esterno all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Qualora la scelta ricada su di un dirigente regionale, si applica l'
articolo 29, comma 4 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15
.
7.
L'agenzia si avvale, per il proprio funzionamento di personale regionale assegnato dalla Giunta regionale, su richiesta del direttore. Il direttore, per ulteriori esigenze, può avvalersi di personale comandato da altri enti pubblici o assunto a tempo determinato per esigenze temporanee. Il direttore può, inoltre, attivare collaborazioni professionali per specifiche funzioni progettuali, di studio e di ricerca.
8.
Il direttore partecipa alle riunioni della commissione regionale tripartita e del comitato di coordinamento istituzionale.
ARTICOLO 11
Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88
.
2.
I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
3.
Il collegio elegge il presidente a scrutinio segreto tra i membri effettivi.
4.
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, nonché sulla regolarità contabile degli atti, redige una relazione annuale sull'attività complessiva svolta dal collegio e ne cura la trasmissione alla Giunta regionale.
5.
Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'
articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88
.
ARTICOLO 12
Mezzi finanziari
1.
L'agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a)
finanziamento ordinario per il funzionamento dell'agenzia e lo svolgimento delle attività ricomprese nel piano annuale;
b)
finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
c)
contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d)
proventi derivanti dalla prestazione di servizi.
2.
Il direttore rendiconta annualmente alla Giunta regionale dell'uso dei mezzi finanziari individuati dal
comma 1
.